Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22951 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 13/09/2019), n.22951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21979/2018 proposto da:

C.C., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TORTONA, 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CE.AG., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con

favore delle spese;

udito l’Avvocato LATELLA Stefano, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ce.Ag. e S.L. avevano citato in giudizio nel 2001 D.M. e C.C. chiedendo accertarsi stato e condizioni di un pendio adiacente alla strada d’accesso all’abitazione, la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, anche con mezzi agricoli, nonchè negarsi diritto di servitù di scolo.

L’adito Tribunale di Pesaro, dato atto della rinuncia alla prima domanda, dichiarò inammissibile l’azione possessoria, rigettò la negatoria servitutis, disattese la domanda di risarcimento, per responsabilità aggravata da lite temeraria, avanzata dai convenuti (e ciò sul rilievo che la intrapresa azione giudiziale non poteva ritenersi permeata da dolo o colpa grave) e compensò per intero le spese di causa, stante il rigetto sia della domanda attorea sia di quella di risarcimento per lite temeraria.

La Corte d’appello di Ancona confermò la sentenza di primo grado con la quale era stata disattesa la domanda di condanna per lite temeraria, che era stata avanzata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, dai convenuti D.M. e C.C., condannando costoro alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati Ce.Ag. e S.L..

La Corte distrettuale rilevò:

che nel caso concreto era dirimente la questione relativa alla esistenza del danno dedotto, risultando la domanda di condanna per lite temeraria ribadita dagli appellanti carente in punto di prova del pregiudizio lamentato;

che la reiezione della domanda di condanna per lite temeraria, che è domanda autonoma, configura la soccombenza reciproca idonea a giustificare, da parte del Tribunale, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, tanto più che, in ragione delle entità delle somme richieste a titolo risarcitorio, la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ha assunto un apprezzabile rilievo nella economia complessiva del giudizio. Avverso la statuizione d’appello ricorrono D.M. e C.C. sulla base di tre motivi.

Ce.Ag. e S.L. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in riferimento all’art. 96 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Questi, in sintesi, gli assunti impugnatori:

– la Corte locale aveva errato nell’avere giudicato più liquido l’accertamento negativo dell’an del danno, poichè quanto allegato dagli esponenti “avrebbe dovuto indurre il Giudicante a ritenere prioritariamente l’esame in riforma circa l’esistenza del dolo e/o della colpa grave”;

– “Gli stati denunciati di sofferenza psichica e morale da parte dei convenuti per affrontare un processo maliziosamente loro imposto dovevano, in realtà, ritenersi provati ex se, intuitivamente, notoriamente conoscendosi i costi morali di un giudizio ed il conseguente patimento”;

– improvvidamente la sentenza aveva sminuito le conseguenze della pretestuosa lite per il fatto che le parti avessero altre cause in corso, presupponendo, senza ragione, che gli appellanti, perciò, fossero adusi al conflitto giudiziario.

1.1. La doglianza è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicchè il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902). Si è infatti chiarito che un tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).

A tale principio si è puntualmente attenuta la Corte d’appello, la quale, nel ritenere la domanda di condanna per lite temeraria ribadita con l’atto di gravame dagli appellanti carente in punto di prova del pregiudizio lamentato, ha rilevato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che “nella specie la deduzione del danno conseguito al fatto che i convenuti sarebbero stati costretti, per effetto del giudizio instaurato nei loro confronti, a sottrarre tempo, da dedicare alla causa, alle ordinarie occupazioni (in particolare il D. alla sua attività lavorativa di design nel settore dei mobili) non sono accompagnate da concreti elementi atti a consentire un’attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, così come del tutto generica è l’allegazione dello stato continuo di stress e di apprensione originato dalla pendenza della lite, e ciò anche alla luce delle numerose controversie intercorse tra le parti (aspetto questo desumibile dal contenuto delle difese svolte dagli stessi appellanti)”.

La dedotta violazione di legge non sussiste, non potendosi condividere la ricostruzione in assorbente chiave sanzionatorio repressivo della disposizione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, alla quale i ricorrenti correlano una nozione di danno in re ipsa, non previsto dalla legge.

Non interferisce con la superiore osservazione la circostanza che la legge consenta al giudice la liquidazione anche d’ufficio del quantum. La disposizione, infatti, diretta ad agevolare e semplificare la determinazione quantitativa del risarcimento, svincola la parte dal rigoroso rispetto dell’onere allegativo, ma non ne autorizza l’ingiusto arricchimento attraverso l’attribuzione di una somma di denaro alla quale non corrisponda alcun danno da risarcire.

Per le svolte ragioni, correttamente la sentenza impugnata, escluso l’an del risarcimento, non ha oltre indugiato a riguardo del profilo soggettivo (colpa grave o dolo) della condotta processuale asseritamente temeraria, il quale, al contrario di quel che sembrano affermare i ricorrenti, non è bastevole ex se ad integrare l’illecito.

La sussistenza del danno, infatti, anche solo non patrimoniale, è stata esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione (pag. 7) in questa sede non censurabile.

2. Con il secondo motivo il ricorso prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, in riferimento all’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Questi, in sintesi, gli assunti impugnatori:

– ingiusta appare agli occhi dei ricorrenti la decisione di compensare le spese da parte del giudice di primo grado, nonostante che i convenuti fossero risultati totalmente vittoriosi, equiparando alla domanda principale, palesemente infondata, quella accessoria di condanna per lite temeraria, proposta dai convenuti;

– una tale equiparazione trovava smentita nella più recente giurisprudenza di legittimità.

2.1. Reputa il Collegio che la censura meriti di essere accolta.

Sulla questione sollevata con il motivo si confrontano due indirizzi.

Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione in Cass., Sez. VI-2, 14 ottobre 2016, n. 20838, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l’accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un’ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.

Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass., Sez. VI-3, 12 aprile 2017, n. 9532).

Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di un incisivo ordito motivazionale, da una successiva decisione (Cass., Sez. VI-3, 15 maggio 2018, n. 11792). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all’effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria – anche se non sufficiente – per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l’illecito processuale), nel caso – come quello all’esame – di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell’appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.

Il Collegio reputa doversi dare continuità a questo secondo indirizzo, del quale condivide la struttura argomentativa portante.

A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell’istanza, che si traduce, per forza di cose, in una domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario.

L’ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell’accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente.

D’altra parte, non dovrebbero sorgere ostacoli ad una condanna ai sensi dell’art. 92 c.p.c., seconda parte, a carico dell’istante per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., ove, a sua volta, abbia trasgredito al dovere di cui all’art. 88 c.p.c..

Ha pertanto errato la Corte d’appello a confermare la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, sul presupposto – qui disatteso – che il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti totalmente vittoriosi sul merito della lite determinasse una loro soccombenza reciproca.

3. Con il terzo motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 55, art. 5 e art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

La Corte d’appello, precisano i ricorrenti, aveva quantificato le spese liquidate per il grado e poste a carico degli appellanti, in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00, avuto riguardo ai valori medi di tabella. Invece, il valore della causa, siccome dichiarato dagli appellanti, ammontava ad Euro 20.000,00, corrispondente al chiesto risarcimento, ex art. 96 c.p.c., nella misura di Euro 10.000,00 per ognuno dei due appellati.

3.1. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo.

4. In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio in relazione all’accolto motivo, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento del spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA