Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22951 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14512-2014 proposto da:

Z.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, preso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4438/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

dell’8/05/2013 depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Z.A.M. ed ha riliquidato le spese di primo grado in Euro 1.332,00 in luogo di Euro 2.327,00 chiesti avuto riguardo al minimo tariffario previsto dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127 per lo scaglione di riferimento (da Euro 25.900,01 ad Euro 51.700,00) in considerazione della minima complessità della controversia, detraendo l’importo chiesto a titolo di onorari per la discussione orale e per i diritti di procuratore le voci relative all’esame della documentazione di controparte (Euro 39,00), l’esame di tre ordinanze non risultando altra ordinanza se non quella di nomina del ctu già presente in udienza (Euro 57,00), quella relativa alla corrispondenza informativa con il cliente mancando documentazione al riguardo (Euro 77,00) e le somme chieste a titolo di indennità di trasferta per tre udienze (Euro 90,00) mancandone la prova necessaria.

Infine la Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese del giudizio di appello in considerazione del suo solo parziale accoglimento.

Per la cassazione della sentenza ricorre Z.A.M. ed articola due motivi cui resiste con controricorso l’Inps.

Tanto premesso il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Il tenore letterale della voce n. 15 dell’allegato B al D.M. n. 127 dell’8 aprile 2004, applicabile al caso in esame, è chiaro nel disporre che è dovuto un compenso “per l’esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza”.

Ne consegue che alla ricorrente devono essere liquidati gli importi indicati nella tabella per ciascun provvedimento anche emesso in udienza, escluse le ordinanze di mero rinvio nella specie insussistenti. Ugualmente sono dovuti i compensi chiesti a titolo di corrispondenza informativa (voce n. 22 della Tabella 13 del citato decreto) alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che afferma che in terna di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’espletamento dell’attività di corrispondenza informativa con il cliente, nel corso del procedimento di primo grado svolto con il rito del lavoro, è oggetto di una vera e propria presunzione iuris tantum, in ragione della natura del procedimento che impone la comparizione personale della parte interessata all’udienza di discussione.

E’ quindi da ritenere per ciò stesso assolto da parte del difensore il dovere di informare il cliente per invitarlo a parteciparvi, con la conseguenza che per la liquidazione della corrispondente voce non è richiesta la prova. L’attribuzione di ulteriori competenze per tale titolo è subordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla prova certa dell’effettività della prestazione professionale come specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti (v. tra le altre Cass. 17.10.07 n. 8152).

Facendo applicazione di questo principio, avendo l’assicurato fatto richiesta della sola voce generale (corrispondenza informativa con il cliente) e non anche di ulteriori competenze, deve ritenersi che il diritto corrispondente, pari ad Euro 77,00 fosse effettivamente dovuto.

Quanto all’indennità di trasferta chiesta in misura forfetaria con riguardo a tre udienze va rilevato che la voce n. 57 della citata tabella prevede che: “Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l’indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali”.

L’art. 8 della Tabella D prevede che “All’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno – pernottamento in albergo 4 stelle e vitto – rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio è dovuta un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un’indennità di trasferta da un minimo di Duro 10,00 a un massimo di Euro 30,00 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.”.

E’ tale ultimo compenso che è stato chiesto e deve essere riconosciuto quanto meno nella misura minima in relazione a due delle tre udienze tenute alle quali ha partecipato personalmente il legale della Z., come si evince dalla lettura del verbale dell’udienza, provato infatti il trasferimento presso il Tribunale e la presenza in udienza. La valutazione della misura tra il minimo ed il massimo per ogni ora o frazione di ora, poi, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Quanto alla censura che investe l’integrale compensazione delle spese di appello in ragione del suo parziale accoglimento, si osserva che per effetto dell’accoglimento integrale dei primi due motivi di ricorso e della parziale fondatezza della censura che investe la decisione della Corte di rigettare la domanda di liquidazione del compenso per la trasferta dell’avvocato il gravarne risulta accolto in misura pressochè integrale. La cassazione della sentenza travolge la statuizione sulle spese che deve essere oggetto di una nuova delibazione per effetto del nuovo assetto determinatosi da rimettersi al giudice del rinvio al quale è demandata la nuova decisione della controversia alla luce dei principi sopra esposti.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA