Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22950 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22950

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12409/2016 proposto da:

ENTE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RUSSO, che la rappresenta

e difende;

– controticorrente –

e contro

YOUNG LAVORI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 480/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con atto di citazione notificato il 28 novembre 2003, la Società Italiana Cauzioni (S.I.C.) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto dall’IACP, (successivamente Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche) per il pagamento della somma di Euro 206.817 riferita alla polizza fideiussoria stipulata dalla predetta società in favore della S.r.l. Young Lavori a garanzia degli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’appalto pubblico commissionato a tale società. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 565 del 2005, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse processuale ad agire, in quanto l’opponente si era limitato ad allegare l’inesistenza del credito, senza svolgere domanda riconvenzionale e condannandolo alla rifusione delle spese di lite;

avverso tale decisione proponeva appello la Atradius Credit Insurance (subentrata alla S.I.C.) deducendo di non essersi limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, ma di avere prospettato anche l’estinzione della garanzia e l’escussione abusiva, anche per difetto di eccezione di compensazione opposta;

la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 2 aprile 2015, ha ritenuto fondata l’eccezione in quanto l’accertamento negativo del credito costituiva elemento sufficiente a giustificarne l’interesse, pur in assenza di domanda riconvenzionale. Nel merito, la Corte territoriale, sulla base di una decisione in materia resa da questa Corte dell’anno 2012, rilevato che alla risoluzione anticipata non era seguito il collaudo parziale, con conseguente estinzione della fideiussione, in accoglimento dell’appello, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

avverso tale decisione oppone ricorso per Cassazione l’ERAP delle Marche sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio Atradius Credit Insuranza con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge ed omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento all’art. 1957 c.c., rilevando che controparte avrebbe rinunziato alla decadenza del termine di sei mesi ai sensi dell’art. 1957 c.c. e che il negozio giuridico avrebbe dovuto qualificarsi come contratto autonomo di garanzia;

il motivo è inammissibile poichè, quanto al primo profilo, parte ricorrente non ha dedotto, indicato e documentato di avere posto la questione della riferibilità del termine ex art. 1957 c.c., a quello di sei mesi dal collaudo e di avere allegato tale circostanza davanti al giudice di primo grado; non ha riportato per intero la clausola che prevede tale rinuncia (la parte decisiva relativa alla rinuncia non è virgolettata). Analogamente, con riferimento alla natura giuridica, non ha dedotto di avere sottoposto la questione al giudice di primo grado;

con il secondo motivo lamenta la violazione e l’omessa valutazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla L. n. 741 del 1981, art. 4, assumendo che l’ente aveva provveduto ad escutere il garante prima del decorso del termine di sei mesi;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè la censura riguarda il termine ex art. 1957 c.c., mentre la motivazione della sentenza impugnata riguarda il termine di sei mesi per l’esecuzione del collaudo;

con il terzo motivo deduce che, alla data di conclusione del contratto di appalto, il 7 febbraio 2000, la L. n. 741 del 1981, era già stata abrogata dal D.P.R. n. 554 del 1999, con la conseguenza che, nel caso di inadempimento dell’appaltatore, non sarebbe stato necessario procedere al collaudo parziale; adempimento dal quale sarebbe decorso il termine di sei mesi in questione. Ciò in quanto quel termine decorreva soltanto dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori e non, come nel caso di specie, per l’ipotesi di abbandono del cantiere e (pacifica) mancata ultimazione dei lavori;

Il motivo è inammissibile attesa la novità della questione, non avendo dedotto parte ricorrente di averla sottoposta all’esame del Tribunale. In ogni caso è infondata in quanto la disciplina generale in tema di appalto pubblico non ha modificato l’obbligo di collaudo ed il termine di sei mesi. La disciplina già oggetto della L. n. 109 del 1994, art. 30, prevede tale obbligo ribadito dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 101, che impone la cauzione definitiva sino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di regolare esecuzione. Così, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dall’obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, “l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore (ricorrente nel caso di specie), è assimilabile a quella dell’integrale esecuzione dell’opera appaltata e dell’omissione o del ritardo dell’amministrazione nell’effettuazione del collaudo e nell’approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 7292 del 11/05/2012, Rv. 622334). Difetta, poi, di specificità la doglianza relativa alla natura della garanzia prestata, che non muta il profilo della decadenza, poichè “la compagnia assicuratrice può eccepire, nei confronti del beneficiario, l’estinzione della polizza rilasciata a garanzia della regolare esecuzione dell’opera a causa della scadenza del termine previsto dalla L. n. 741 del 1981, art. 5, per l’approvazione del certificato di collaudo, indipendentemente dalla qualificazione della stessa in termini di fideiussione o di contratto autonomo di garanzia, la cui specificità comporta che è escluso che il garante possa opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità del rapporto da cui deriva l’obbligazione principale, mentre può opporre quelle attinenti alla validità e all’efficacia dello stesso contratto di garanzia” (Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 22/09/2015, Rv. 636762-01);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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