Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22950 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 16/08/2021), n.22950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23511-2019 proposto da:

C.I., rappresentata e difesa dall’avv. GIOVANNA FRIZZI;

– ricorrente –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

PRO-TRMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere e Presidente Dott.ssa MARIA ROSARIA SAN

GIORGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 148 del 2019, ha rigettato il gravame proposto dalla C.I. avverso la ordinanza del Tribunale di Trento che aveva respinto il ricorso nei confronti del provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego delle sue domande di protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente, (OMISSIS), di religione (OMISSIS), aveva sostenuto di aver lasciato il suo Paese a causa di uno scontro religioso, poiché, terminata la costruzione della nuova moschea nella città di (OMISSIS), le diverse etnie islamiche erano entrate in conflitto in ordine alla scelta dell’Iman destinato a governarla. Il richiedente aveva partecipato agli scontri prima di espatriare e temeva che l’intervento della polizia in seguito a detti scontri per sedare le proteste avesse comportato anche la sua incriminazione, con conseguente rischio di essere condannato in caso di rimpatrio.

Il Tribunale aveva ritenuto inverosimile il racconto di C.I. ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in alcuna delle forme richieste.

2. – Su gravame del richiedente, la Corte d’appello ha anzitutto rilevato che, come emerge dal sito del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, rispetto al momento dell’espatrio del richiedente, le condizioni politiche del (OMISSIS) sono migliorate quanto al rispetto per le libertà civili, alla stabilità politica, alla macroeconomia, ed alla convivenza pacifica tra la popolazione (OMISSIS) e quella (OMISSIS).

Ciò posto, il giudice di secondo grado ha confermato il giudizio di non credibilità della narrazione della propria vicenda da parte del richiedente, ponendone in evidenza le incongruenze, e sottolineando comunque il carattere episodico della vicenda narrata e la sua modesta entità, nonché l’assenza di prova di avvenuta incriminazione dello stesso in relazione ad essa.

La Corte di merito ha, quindi, per ciò che ancora rileva nella presente sede, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi DEL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, non essendo ravvisabile in capo al richiedente una condizione individuale di pericolo di danno grave, e non rilevandosi in (OMISSIS) una situazione di generalizzato conflitto armato.

Anche quanto alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria la Corte d’appello ha escluso la configurabilità di una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente, attesa la inesistenza, da un lato, di motivi oggettivi di ostacolo al rimpatrio di C.I. avuto riguardo alla descritta situazione generale del (OMISSIS) ed all’assenza di incriminazioni a carico del richiedente; dall’altro, di elementi indicativi di un percorso di integrazione dello stesso in Italia.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.I. sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di appello di Trento rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nella ipotesi di danno grave di cui al cit. D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), a causa di errata valutazione sulle condizioni di sicurezza dello Stato di origine. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere l’assenza di condizioni di conflitto armato. Il ricorrente cita, al riguardo, fonti internazionali e giurisprudenza di merito che sottolineano la corruzione nel governo e nel settore giudiziario e di polizia, le debolezze dello Stato di diritto, la violazione dei diritti umani, le dure condizioni carcerarie, le discriminazioni, la tratta di esseri umani. La situazione del (OMISSIS) sarebbe, pertanto, di conflitto e violenza, pur se non riconducibile alla nozione di conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sicché non potrebbe negarsi al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi della predetta disposizione legislativa, in quanto, in caso di rimpatrio, il ricorrente correrebbe un grave pericolo.

2.- Il motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (da ultimo: Cass., ord. n. 8748 del 2020).

Nella specie, la Corte di merito si è diffusa con dovizia di particolari su ognuno degli aspetti della situazione dello Stato di origine del ricorrente, differenziati ed esaminati singolarmente anche attraverso la veste grafica della sentenza, che individua con separati paragrafi i diversi elementi da valutare per un esame completo ed esauriente ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione nelle sue diverse forme.

All’esito di tale esame il giudice di secondo grado ha concluso, tra l’altro, sulla base delle risultanze della consultazione delle fonti ufficiali citate nel provvedimento impugnato, per la insussistenza della situazione di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), quale condizione (in alternativa a quelle di cui alle lett. a) e b), che non vengono in rilievo nel mezzo in esame) per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ed invero, lo stesso ricorrente riconosce tale insussistenza (“Da quanto detto si può ritenere sussistente una situazione generale di conflitto e violenza, pur se non rilevante ai fini della lett. c), in quanto attualmente episodi e pericoli paiono piuttosto relegabili nell’ambito della delinquenza comune e non riconducibili alla nozione di conflitto armato”), limitandosi, quindi, sostanzialmente, a chiedere la protezione pur in assenza dei presupposti che inequivocabilmente la legge pone a base del relativo riconoscimento.

3.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di decidere, relativamente alla domanda di protezione sussidiaria, in merito alla sussistenza dell’ipotesi di danno grave D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b). Il giudice di secondo grado avrebbe completamente obliterato la domanda di protezione sussidiaria avanzata dal ricorrente (anche) con riferimento alla violazione, perpetrata nel suo Paese di origine, dei diritti fondamentali alla difesa e ad un giusto processo, avuto riguardo all’episodio che aveva determinato la fuga dello stesso ricorrente dal (OMISSIS), erroneamente ritenuto non credibile e comunque minimizzato nella prospettazione della Corte di merito.

4.- La censura è immeritevole di accoglimento.

Il giudice di secondo grado non ha, in realtà, omesso di esaminare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), in quanto, pur non avendo adottato un’espressa statuizione al riguardo, ha implicitamente escluso la riconducibilità dei fatti allegati ad una delle fattispecie che giustificano il riconoscimento ai sensi della richiamata lett. b) del D.Lgs. n. 251 del 2007.

E’ noto, invero, che, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, la quale non ricorre allorquando la decisione adottata comporti l’implicito rigetto della pretesa azionata dalla parte, non esaminata specificamente, ma chiaramente incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 9820 del 2020).

Nella specie, la Corte di merito, nell’illustrare compiutamente, come chiarito sub 2, la situazione generale del (OMISSIS), ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti cui il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 subordina il riconoscimento della protezione sussidiaria, ha univocamente esaminato anche quello di cui allo stesso art. 14, lett. b. In base al richiamato testo normativo, “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:…b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine…”.

In proposito, premesso che il timore, dedotto da C.I., di ritorsioni da parte della gendarmeria locale a causa delle manifestazioni violente per il controllo della moschea di (OMISSIS), non rendeva la narrazione particolarmente attendibile, il giudice di secondo grado ha fatto presente che si è comunque trattato di un episodio locale, di modestissima entità, e che il richiedente è persona non impegnata politicamente, aggiungendo il rilievo della mancanza di alcuna prova della incriminazione dell’attuale ricorrente per la commissione di alcun reato e, quindi, dell’assenza di azioni giudiziarie o sanzioni penali a suo carico nel Paese di origine, con la conseguenza che C.I. non aveva ragione di temere il rimpatrio. Al riguardo, la Corte di merito ha ritenuto la ininfluenza della narrazione da parte del ricorrente dei motivi che lo avrebbero indotto ad espatriare.

Risulta evidente, dalle richiamate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, la esclusione da parte della Corte di merito della ricorrenza nella specie di alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

5. – Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 25, comma 3, , D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito negato al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo di valutare i fatti oggetto della domanda e, in particolare, la violazione dei diritti umani perpetrata nel Paese di origine, nonché l’elevato grado di integrazione del ricorrente e la situazione di vulnerabilità in cui si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio.

6.- Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per avere la Corte di merito “omesso di decidere in ordine alla domanda di permesso “costituzionale” per motivi umanitari seppur espressamente presentata da parte ricorrente e comunque violazione e falsa applicazione di legge per non aver valutato il principio di non refoulement, principio inderogabile che deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalle altre Convenzioni internazionali che vincolano lo Stato italiano”.

7. – I motivi, da esaminare congiuntamente in considerazione della connessione logico-giuridica che li avvince, sono inammissibili.

7.1. – Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass., ord. n. 17072 del 2018).

Ne’ è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass., ord. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte d’appello di Trento, infatti, dopo essersi espressa nel senso che il quadro della situazione generale del (OMISSIS) emergente dalla istruttoria, svolta attraverso la consultazione di fonti internazionali ufficiali, non denota una specifica compromissione dei diritti umani nel Paese, ha rilevato, con riguardo specificamente alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari, la mancata allegazione da parte del richiedente di fatti indicativi della sua integrazione nel tessuto sociale italiano, tali da consentire una comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva dello stesso richiedente con riferimento al Paese d’origine, tenuto conto che egli risiede in una struttura pubblica, non conosce l’italiano e non risulta inserito nel mondo del lavoro.

7.2. – Del resto, generici sono i principi della cui compromissione si duole il ricorrente, come generico risulta il richiamo al principio di non respingimento.

A tal riguardo, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, in cui si declina il più generale principio di non refoulement, resta in ogni caso inserito nel diverso contesto dell’opposizione alla misura espulsiva, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese di origine; la norma di protezione introduce invero una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (da ultimo, v. Cass. Ord. n. 11930 del 2020).

Ciò posto, va rilevato che la censura si sostanzia in una sollecitazione alla Corte di legittimità di rivalutare i presupposti fattuali sottesi alla reclamata protezione umanitaria e ciò a fronte di una motivazione che, in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, ha evidenziato, con valutazioni in fatto, l’assenza di una condizione di soggettiva od oggettiva vulnerabilità del richiedente.

8. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’e’ luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

 

 

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