Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22950 del 10/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6844-2014 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO

ODDINO VANNI giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 981/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

4/07/2013, depositata il 29/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso da lei proposto teso ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 a decorrere dal 1.12.1995 e la condanna del Ministero della Salute alla relativa erogazione.

Il giudice di secondo grado, in esito ad una nuova consulenza medico legale ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra le vaccinazioni praticate e la grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale dalla quale era affetta.

Per la cassazione della sentenza ricorre la G. che denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c. ed il difetto di motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.pc., comma 1, nn. 4 e 5.

Resiste con controricorso l’Inps.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile.

La sentenza, seppur in maniera sintetica e con un rinvio alle valutazioni medico legali contenute nella consulenza disposta in grado di appello, ha chiarito in base a quali considerazioni ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e le patologie da cui la G. era affetta.

Al riguardo va rammentato che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mete argomentazioni difensive.” (Cfr Cass. n. 1815 del 2.2.2015 ed anche n. 12703 del 19.6.2015).

Pertanto la pronuncia non si espone alla critica articolata nel ricorso che ravvisa nella sinteticità della motivazione e nel rinvio alle argomentazioni della consulenza disposta in appello (peraltro confermativa di quella di primo grado) una violazione dell’art. 132 c.p.c. che concreterebbe una omessa pronuncia nella specie insussistente posto che la Corte territoriale ha verificato, avvalendosi dell’esperto nominato, la riconducibilità dell’ipoacusia al vaccino somministrato alla G. ed ha tenuto conto altresì delle osservazioni critiche formulate nel corso del procedimento pervenendo alle conclusioni poi esposte.

Nel riproporre tutte le argomentazioni già esposte sia in primo che in secondo grado, e per quel che si è detto esaminate, in realtà si pretende dalla Cassazione un nuovo esame del merito del ricorso che, per contro, non è consentita al giudice di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Dispone che si proceda, in caso di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità e dei dati significativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 trattandosi di onere imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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