Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22950 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3982-2006 proposto da:

S.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato SERRANI

DANILO, rappresentato e difeso dagli avvocati SPECIALE VINCENZO,

SPECIALE ANDREA VINCENZO;

– ricorrente –

contro

BANCA ANCONA CRED COOP SCRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

CENTROBANCA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., BNL SEZ CRED FOND IN

PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., NUOVA EDIL ANCONETANA SCRL IN

PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., UNICREDIT BANCA (GIA’ CARIVERONA) IN

PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., BANCA MARCHE IN PERSONA DEL LEGALE

RAPP.TE P.T., R.G., C.S., CE.

R., BGIE DI BALDINI G IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., BNL

SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., COMIT SPA IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE P.T., CASSA RUR ART S GIUSEPPE IN PERSONA DEL LEGALE

RAPP.TE P.T., ANCONA TRIBUTI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

CARIFAC IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il

16/11/2005 N. 3186/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Serrani Danilo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Speciale Andrea difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. S.F. proponeva opposizione avverso il decreto del G.E. del Tribunale di Ancona di liquidazione del compenso per l’incarico di consulenza tecnica d’ufficio svolto nel procedimento esecutivo n. (OMISSIS), promosso dalla Banca di Ancona-Credito Cooperativo s.c.r.l. nei confronti di C.F. + 3.

Con ordinanza del 16-11-2005 il Presidente del Tribunale di Ancona liquidava in favore dell’opponente l’onorario di Euro 4.860,00, come determinato dal G.E.; ordinava il rimborso delle spese postali, per i certificati catastali, N.C.E.I.L., documentazione fotoplanimetrica e seconda copia detta consulenza tecnica d’ufficio, se e nei limiti in cui risultasse presentata la relativa documentazione; escludeva, in quanto non dovuti, il compenso a vacazioni e ogni altra spesa.

Per la cassazione di tale ordinanza ricorre il S., sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente, si rileva che il ricorso non è stato notificato ai debitori C.F., Fe. e Fi., i quali, essendo parti del processo esecutivo nell’ambito del quale il ricorrente ha svolto l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, devono considerarsi litisconsorzi necessari nel procedimento di opposizione alla liquidazione di compensi, anche in grado di impugnazione. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dovrebbe disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti.

Deve però osservarsi, in adesione ad un principio reiteratamente affermato da questa Corte, che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (tra le tante v. Cass. Sez. Un. 3-11-2008 n. 26373; Cass. Sez. 3, 7-7-2009 n. 15895; Cass. Sez. 3, 19- 8-2009 n. 18410; Cass. Sez. 3, 18-12-2009 n. 26773; Cass. Sez. 3, 23- 12-2009 n. 27129; Cass. Sez. 2, 8-2-2010 n. 2723).

Nella specie, essendo il ricorso (per le ragioni che saranno di seguito illustrate) palesemente infondato, appare superflua l’assegnazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, in quanto la sua concessione si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun concreto beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

2) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione, deduce che il provvedimento impugnato, scritto a mano dall’estensore, è illeggibile, tanto da precludere la comprensione del significato del testo e il percorso logico-giuridico posto a base della decisione.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato dall’estensore con scrittura manuale o di difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti. Deve, invece, ritenersi nullo per carenza assoluta della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza dell’esatta comprensione del testo (Cass. Sez. 1, 2-7-2004 n. 12114; Sez. 1 14-5-2010 n. 11739).

Nel caso in esame, non ricorre una simile ipotesi di incomprensibilità del testo autografo dell’ordinanza impugnata, in quanto tale provvedimento, sia pure con un certo sforzo, risulta intelligibile nella sua interezza.

2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione di norma di diritto. Sostiene che, per quanto è dato comprendere, in uno dei passaggi del provvedimento impugnato il Presidente del Tribunale ha conteggiato il compenso per l’attività svolta dall’ing. S. considerando il minimo degli onorari variabili, sul rilievo che le uniche difficoltà incontrate dal tecnico sono state superate con l’intervento della forza pubblica. Afferma che tale passaggio è illegittimo e illogico, in quanto le difficoltà che avrebbero dovuto essere prese in considerazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 per graduare il compenso sono quelle tecniche, e non certo quelle materiali ed estranee alla natura della prestazione resa dall’ingegnere.

Il motivo, nella parte in cui denuncia vizi di motivazione, è inammissibile.

Deve premettersi che, nel sistema previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 11 il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al perito e al consulente tecnico si svolge secondo lo speciale procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 e si conclude con un provvedimento avente natura di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.. Come è noto, il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. può essere proposto solo per violazione di legge, nozione alla quale è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, che si configura solo allorchè quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili.

Nel caso di specie, non è configurabile un simile vizio radicale di motivazione, avendo il giudice di merito illustrato, sia pure in maniera concisa, le ragioni per le quali ha ritenuto di procedere alla liquidazione del compenso sulla base della percentuale minima prevista dalla legge, evidenziando che le difficoltà operative rappresentate dall’ing. S. sono state superate grazie all’intervento della forza pubblica e del giudice, e rilevando, nel merito, che l’elaborato tecnico non ha affrontato nè problematiche complesse nè situazioni aggrovigliate o risalenti ed ha richiesto, quindi, un impegno “normale”.

La censura di violazione di legge è priva di fondamento, risultando evidente, dalla motivazione resa, che il Presidente del Tribunale, nel liquidare l’onorario in base alla percentuale minima prevista dalla tariffa, ha tenuto conto del ridotto grado delle difficoltà tecniche della prestazione resa dal C.T.U..

3) Con il terzo motivo il ricorrente deduce che il giudice dell’opposizione, nel considerare come alternativi l’onorario variabile (o a percentuale) e quello a vacazione, è incorso nella violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 4 non abrogato dal D.P.R. n. 115 del 2002. Sostiene che la redazione di una stima di un immobile richiede diverse attività (come il recarsi presso gli uffici pubblici per la raccolta della documentazione ipocatastale) per le quali non è prevista una specifica voce nelle tariffe e per la cui remunerazione, pertanto, si deve ricorrere allo strumento residuale del compenso a vacazioni.

Il motivo è infondato.

Il Presidente del Tribunale, nel rilevare che l’incarico svolto dal C.T.U. ing. S. aveva ad oggetto la stima di immobili, ha correttamente applicato la voce tariffaria che prevede la liquidazione di un onorario a percentuale sul valore dei singoli lotti. Ciò porta ad escludere la possibilità di cumulare, a tale onorario, in relazione alle operazioni meramente strumentali indicate dal ricorrente, un ulteriore compenso, calcolato a vacazioni, a norma della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4. Il criterio delle vacazioni, infatti, può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (per tutte v. Cass. Sez. 6, 7-1-2011 n. 878).

Nella specie, pertanto, poichè l’attività resa dal consulente tecnico d’ufficio, unitariamente considerata, è riconducibile ad una specifica voce della tariffa, non è ammissibile, in aggiunta al criterio dell’onorario variabile, in concreto applicato dal giudice di merito, il ricorso ai criterio delle vacazioni, che comporterebbe una illegittima duplicazione di compensi per la stessa prestazione.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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