Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2295 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16752-2018 proposto da:

F.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 105, presso lo studio dell’avvocato FABIO

MAGNONI, rappresentato e difeso dall’avvocato LINO EMANUELE

CHIARINELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6849/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. F.F.M. impugnava l’avviso con il quale veniva accertata l’indebita detrazione Iva per l’anno di imposta 2005 in quanto i dati contabili relativi alle operazioni Iva, pur essendo stati memorizzati su supporto telematico, non erano stati tenuti in cartaceo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; sul ricorso proposto dall’Ufficio la Corte di Cassazione annullava la sentenza con rinvio; la CTR accoglieva l’appello, rilevando, sulla sorta del principio di diritto enunciato dalla Corte rescindente, l’indebita detrazione IVA di determinati costi a seguito della mancata stampa dei registri IVA.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4-quater, convertito in L. n. 489 del 1994, aggiunto al D.L. n. 148 del 2017, art. 19-octies, comma 5, convertito in L. n. 172 del 2017, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25.

1.1 In particolare, il ricorrente si duole in primo luogo del fatto che la CTR non avrebbe correttamente statuito in conformità all’ordinanza di cassazione con rinvio, per aver il giudice di appello giudicato sulla detraibilità dei costi e non sul regime della detrazione IVA in sede dichiarativa, in relazione al diritto al rimborso in caso di effettuato pagamento dell’imposta non detratto. Con l’ulteriore profilo il contribuente lamenta che la CTR, accogliendo integralmente l’appello dell’Agenzia circa la ripresa sulle detrazioni, non ha tenuto conto della novella introdotta dalle previsioni di legge summenzionate le quale hanno previsto che la tenuta della contabilità con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge; la normativa, sopravvenuta al periodo di imposta, avrebbe imposto, in applicazione del principio del favor rei sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, quanto meno la mancata applicazione, anche d’ufficio delle sanzioni.

1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4 ter, convertito in L. n. 489 del 1994, così come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 161. Si sostiene che poichè tale norma prevede la regolare la tenuta dei registri contabili se la trascrizione su supporto cartaceo avviene non oltre i tre mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale nel caso di specie la scadenza per la presentazione del modello Unico relativo all’esercizio 2005 era il 31.10.2006 con la conseguenza che il termine andava prorogato al 31.1.2007 sicchè al momento dell’accesso, avvenuto il 2.11.2006, il contribuente era ancora nei termini per procedere alla trascrizione e/o alla stampa cartacea dei registri informatici.

2. Ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell’immediata evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione della estensione del giudicato interno, formatosi sulla indetraibilità dell’Iva per mancata dotazione da parte dei contribuente dei registri cartacei, anche alla efficacia delle sanzioni irrogate per un illecito venuto meno per effetto dello ius superveniens.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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