Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2295 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2295 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 4676-2013 proposto da:
PETROSINO

GENOVEFFA

C.F.

PTRGVF59H70F912A,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO
149, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ZACA’,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA OLIVA,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4149

CURATELA

FALLIMENTO

BETA

MARKET

S.R.L.

P.I.

02748370653;

intimata

avverso la sentenza n. 300/2012 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 29/02/2012 R.G.N. 491/11;

Data pubblicazione: 30/01/2018

RG 4676/2013
RILEVATO
che con sentenza 20 agosto 2012, la Corte d’appello di Salerno revocava la propria
precedente sentenza 6 dicembre 2010, n. 1216, per errore di fatto consistente nella
inesatta sommatoria di tre voci (differenze retributive e relativa incidenza sul T.f.r. per

rapporto di lavoro, dal 1997 al 2004) comportante la detrazione dall’importo di C
59.654,77, complessivamente liquidato dal Tribunale a titolo di differenze retributive in
favore della lavoratrice, della somma di C 51.548,05: così nel merito condannando, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, la datrice Beta Market s.r.l. al
pagamento al suddetto titolo della somma di C 8.106,77 (anziché di C 42.334,00,
come la sentenza revocata);
che avverso tale sentenza Genoveffa Petrosino ricorreva per cassazione con due
motivi, mentre il fallimento Beta Market s.r.l. (nelle more dichiarato e alla cui curatela
era tempestivamente notificato il ricorso) non svolgeva difese;

CONSIDERATO
che la ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione sulle ragioni della
spettanza dell’importo liquidatole a titolo di differenze retributive, avendo la Corte
territoriale limitato la propria argomentazione al ravvisato errore di fatto (piuttosto che

in iudicando, come ritenuto dalla difesa della medesima) della sentenza d’appello
revocata, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione del mancato riconoscimento
delle somme detratte, oggetto del giudizio rescissorio ai sensi dell’art. 402 c.p.c.,
nuovo ed autonomo dal precedente rescisso (primo motivo); mancata insufficiente ed
erronea valutazione delle risultanze processuali, soltanto menzionate ma non
scrutinate, dalle quali invece era provata la prestazione di lavoro straordinario e Je
mansioni (di cassiera) effettivamente svolte (secondo motivo);
che ritiene il collegio che il primo sia fondato;
che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di
errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve

gli anni 1997, 1998 e 1999 e compensi per lavoro straordinario per tutti gli anni del

RG 4676/2013
procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza
revocata;
che, infatti, il giudizio regolato dall’art. 402 c.p.c. è nuovo e non una mera correzione
di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non

espresso dalla decisione revocata (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2181; Cass. 16 maggio
2017, n. 12215);
che nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver ravvisato nella determinazione,
con la sentenza oggetto di revocazione, dell’importo da decurtare a quello dovuto alla
lavoratrice per differenze retributive un errore percettivo di fatto e pertanto
revocatorio (così i primi tre periodi di pg. 5 della sentenza) e così esaurendo la fase
rescindente del giudizio, in quella rescissoria (essendo ben possibile la contestualità
delle due fasi di giudizio: Cass. 27 febbraio 1987, n. 2105) si è invece limitata proprio
ad un tale intervento meramente correttivo di quanto

“alla verifica delle risultanze

processuali era emerso” (così all’esordio del penultimo capoverso di pg. 5 della
sentenza);
che sussiste il vizio di omessa motivazione denunciato, per l’obiettiva carenza, nel
complesso della sentenza resa, del procedimento logico che abbia indotto la Corte
salernitana, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. s.u. 25
ottobre 2013, n. 14148), rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9113;
Cass. 7 aprile 2017, n. 9105);
che l’accoglimento del mezzo assorbe l’esame del secondo;
che pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio,
anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Salerno in diversa composizione;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

2

può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico-giuridico

RG 4676/2013
Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017
Il Presidente

Ruzionario O
Dott.s~e

..

(dott. Giuseppe Bronzini)

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