Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2295 del 03/02/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 2295 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO
ORDINANZA
sul ricorso 3067-2013 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto dalla:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO con
ordinanza n.
31/40/2012
depositata il
13/02/2012
nella
causa tra:
PERSICO GENNARO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro
COMUNE DI MELEGNANO;
Data pubblicazione: 03/02/2014
- resistente non costituitosi in questa fase
–
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, accolga il
ricorso e dichiari la giurisdizione del giudice di pace
di Lodi a decidere della domanda proposta da Gennaro
Persico.
Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la
R.G. 3.067/13
Premesso:
– che Gennaro Persico impugnò, davanti al Giudice
di pace di Lodi, cartella di pagamento di importo
preteso dal Comune di Melegnano a titolo di contributo
di refezione scolastica per l’anno 2006 relativo alla
– che l’istante sosteneva di non essere tenuto al
pagamento, giacché non era affidatario della minore,
affidata, invece, al sindaco di Melegnano;
– che, avendo il
giurisdizione,
tributario,
Giudice di pace, declinato la
affermando
quella
della
Giudice
il ricorrente riassunse la causa davanti
alla Commissione tributaria provinciale di Milano;
rilevato:
– che,
con ordinanza 16.1.2012 comunicata alle
parti, detta Commissione, sottolineando la natura
extratributaria del credito portato dalla cartella, ha
proposto regolamento di giurisdizione d’ufficio ai
sensi degli artt. 59 1. 69/2009 e agli artt. 45 e 47,
coma 4, c.p.c.;
che le parti del giudizio di merito non
risultano, in questa sede, costituite;
– che il P.M., in persona del Sostituto procuratore
generale dott. Maurizio Velardi, ha, con requisitoria
scritta, richiesto la declaratoria della giurisdizione
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nipote minore Anna Greta;
R.G. 3.067/13
del Giudice ordinario;
osservato:
– che, secondo consolidata giurisprudenza di queste
Sezioni unite, la controversia relativa al pagamento
del corrispettivo dovuto per la fruizione del pubblico
non attenendo al
pagamento di un’imposta e nemmeno di una tassa,
non
rientra nella giurisdizione del giudice tributario;
– che la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha,
peraltro, puntualizzato che, in tema di corrispettivo
dovuto per la fruizione di un pubblico servizio (quale,
in particolare, quello di mensa scolastica), la
posizione del privato – mentre è di interesse legittimo
(suscettibile di tutela solo presso il giudice
amministrativo) rispetto al provvedimento generale di
determinazione della tariffa – assume la consistenza
del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria, per quanto concerne
l’accertamento dell’inesistenza del potere dell’ente di
pretendere la prestazione pecuniaria, in assoluto o in
un determinato ammontare, giacché, in tal caso, vengono
in contestazione diritti ed obblighi di fonte
contrattuale privata ed il giudice ordinario ben può
verificare incidentalmente la legittimità e l’efficacia
dei provvedimenti dell’autorità amministrativa
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servizio di mensa scolastica,
R.G. 3.067/13
determinativi o modificativi della tariffa (cfr. Cass.
6074/07,
25520/06, 9538/05, 5412/04, 13030/91);
considerato:
– che, pertanto, la controversia deve ritenersi
rientrare nella competenza giurisdizionale del Giudice
ritenuto:
–
che
va,
conseguentemente,
pronunziata
la
correlativa declaratoria;
– che, vertendosi in tema di regolamento proposto
di ufficio ed in assenza di costituzione di entrambe le
parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, decidendo a sezioni unite,
dichiara la giurisdizione del Giudice orinario, davanti
al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
dicembre 2013.
ordinario;