Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22949 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5923/2016 proposto da:

PETRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso

lo studio dell’avvocato CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SERGIO ROCCO;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende;

DIMASIMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERRARI GIUSEPPE 35, presso

lo studio dell’avvocato ANGELA CARMELA DONATACCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO LUIGI DALLA

VERITA’;

– controricorrenti –

contro

SAMA SAS DI M.G. & C IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2002, la società B.E. S.p.A., successivamente Petra Srl, ha convenuto davanti al Tribunale di Bologna, la società Dimasimma Srl per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto relativo alla manutenzione straordinaria di un impianto trasloelevatore a seguito del quale si era verificato, in data 4 gennaio 2001, un’accidentale caduta di uno dei carrelli che aveva coinvolto uno dei dipendenti. La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la pretesa chiedendo di chiamare in causa la società Sama, alla quale aveva subappaltato parte dei lavori e la compagnia Assicurazioni Generali S.p.A, dalla quale intendeva essere manlevata in forza di contratto di assicurazione. La società Sama s.a.s. ha dedotto di avere eseguito esattamente le istituzioni impartite dalla S.r.l. Dimasimma e la compagnia di assicurazioni ha escluso che l’evento fosse compreso nell’oggetto del contratto. Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva n. 2617 del 2009, ha affermato la responsabilità dell’evento in capo alla sola Srl Dimasimma escludendo profili risarcitori nei confronti della s.a.s. Sama, rimettendo la causa sul ruolo per l’espletamento di ulteriore attività istruttoria. Con sentenza definitiva n. 3181 del 2011 il Tribunale condannava la S.r.l. Dimasimma al pagamento, in favore della S.r.l. Petra a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 130.171 oltre interessi, dichiarando tenuta Assicurazioni Generali S.p.A. al pagamento delle medesime somme in favore di Dimasimma;

avverso tale decisione e quella non definitiva proponeva appello Assicurazioni Generali S.p.A. richiedendo, in via subordinata, di dichiarare tenuta Sama a manlevare la società Dimasimma e l’assicuratore. Si costituiva Dimasimma chiedendo il rigetto delle domande e spiegando appello incidentale per la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 29 gennaio 2015, in parziale accoglimento dell’appello rideterminava la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno nell’importo di euro 16.760 oltre interessi, condannando Assicurazioni Generali srl a versare tale importo al proprio assicurato, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la srl Petra affidandosi ad un unico motivo. Resistono in giudizio Generali Italia S.p.A. e S.I.S.C.O. S.p.A. (società nella quale la Srl Dimasimma è stata incorporata) con separati controricorsi. Petra deposita memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo di ricorso la società deduce la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte territoriale ridotto l’importo originariamente fissato in Euro 130.791, in quello di Euro 16.760 in quanto le statuizioni emesse in sede di sentenza parziale relative alla esclusione di buona parte delle voci di danno, non sarebbero state impugnate in via incidentale dalla S.r.l. Petra, per cui sulle stesse si sarebbe formato il giudicato interno. Secondo la ricorrente tale ricostruzione risulta in contrasto con il fatto che il Tribunale ha ammesso le prove costituente, anche con riferimento alle voci di danno che si assumerebbero escluse e ciò in quanto il primo giudice non avrebbe adottato alcuna statuizione in ordine alle singole voci di danno, essendosi limitato a rappresentare i motivi di opportunità per rimettere la causa in istruttoria;

il motivo è fondato. Contrariamente a quanto rilevato dalla controricorrente la decisione della Corte territoriale non è fondata su una doppia e autonoma motivazione: la prima, con la quale, si afferma l’esistenza di un giudicato esterno; la seconda con la quale, la Corte d’Appello riesamina tutto il materiale probatorio e limita la misura del risarcimento del danno soltanto alle voci che hanno trovato riscontro nella prova costituenda espletata in primo grado, dopo la sentenza parziale. In realtà la Corte territoriale nel valutare nel merito le diverse componenti del danno, a pagina sette della decisione impugnata, si limita a riportare le valutazioni espressa dal Tribunale sul punto, senza fare propria la decisione del giudice di primo grado sulle singole voci di danno. Per il resto le censure relative alla insussistenza del giudicato sono fondate, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che si fosse formato il giudicato interno sulle parti della sentenza non definitiva relative alle voci di danno richieste da parte attrice. Al contrario, dall’esame della sentenza non definitiva e di quella definitiva del Tribunale correttamente riportate nei passaggi salienti dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, emerge chiaramente che il Tribunale, con la prima decisione (non definitiva) si è limitato a statuire sull’an debeatur, rimettendo la causa in istruttoria per l’espletamento dell’interrogatorio formale e la prova testimoniale aventi ad oggetto le voci di danno richieste da parte attrice (“consentire a parte attrice di utilizzare ogni corretto mezzo processuale per adempiere al suo onere probatorio”). Attesa la valutazione espressa dal Tribunale, in sede di decisione definitiva, in ordine all’insussistenza di un giudicato interno in ordine a talune delle voci di danno, non ricorreva l’interesse della odierna ricorrente ad appellare la decisione sul punto. Conseguentemente va annullata la decisione della Corte d’Appello di Bologna nella parte in cui ha ritenuto sussistente il giudicato interno in ordine alla quantificazione del danno ed alla esclusione di buona parte delle voci di danno richieste, con la conseguenza che il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito il materiale probatorio al fine di determinare l’area del danno risarcibile in favore di Petra srl e a carico di Damasimma srl.

PQM

 

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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