Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22949 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 16/08/2021), n.22949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23822-2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANNA FRIZZI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TREMPORE;

– intimata –

nonché contro

MINISTERO DELL’INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TREMPORE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere e Presidente Dott.ssa MARIA ROSARIA SAN

GIORGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Trento ha rigettato il ricorso proposto da A.N., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme. Il ricorrente, musulmano, aveva sostenuto di aver lasciato il suo Paese per il timore delle conseguenze che sarebbero potute derivare a suo carico dalla mancata restituzione di una somma cospicua ottenuta in prestito dal capo villaggio. Aveva altresì riferito che alcuni uomini erano stati uccisi di fronte al suo negozio di gommista, e che le famiglie delle vittime lo avevano incolpato degli omicidi, e pochi giorni dopo il suo negozio era stato dato alle fiamme. Si era per questo rivolto alla polizia che, però, non gli aveva fornito alcun aiuto.

Il Tribunale ha ritenuto inverosimile il racconto del richiedente, ponendone in evidenza le incongruenze, e sottolineando comunque che la situazione del (OMISSIS), pur caratterizzata da estrema insicurezza, non risulta però di conflitto armato generalizzato, tale da creare il rischio di un grave danno per la persona del richiedente in caso di rimpatrio.

Anche quanto alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice di merito ha escluso, per un verso, la integrazione del richiedente nel territorio italiano, per l’altro, la configurabilità di una condizione di particolare vulnerabilità dello stesso in relazione alla situazione del (OMISSIS).

3.-Per la cassazione di tale decreto ricorre A.N. sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale di Trento rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria nella ipotesi di danno grave di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C a causa di errata valutazione sulle condizioni di sicurezza dello Stato di origine. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere l’assenza nel Paese di origine del ricorrente di condizioni di insicurezza generalizzata con pericolo di danno grave alla persona. Nel ricorso si citano, al riguardo, fonti internazionali che sottolineano una situazione di instabilità diffusa della quale il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, fondando il proprio giudizio sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), in favore del ricorrente esclusivamente sulla non credibilità dello stesso.

2.- Il motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (da ultimo: Cass., ord. n. 8748 del 2020).

Nella specie, il Tribunale, lungi dal fondare – come denunciato dal ricorrente – la propria valutazione solo sulla ritenuta non credibilità della narrazione da parte dello stesso della propria vicenda, si è diffuso su ogni aspetto della situazione dello Stato di origine di A.N., e, all’esito di tale esame, compiuto alla stregua delle risultanze della consultazione delle fonti ufficiali citate nel provvedimento impugnato, ha concluso nel senso che, pur nella estrema insicurezza del (OMISSIS), con concreto pericolo di attentati, non sussiste una situazione di conflitto armato generalizzato tale da integrare la ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), quale condizione (in alternativa a quelle di cui alle lettere a) e b), che non vengono in rilievo nel mezzo in esame) per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

A tali conclusioni il ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, sostanzialmente anelando ad una revisione dell’apprezzamento di merito, inibito nella presente sede di legittimità.

3. – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso di decidere, relativamente alla domanda di protezione sussidiaria, in merito alla sussistenza dell’ipotesi di danno grave D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b).

4.- La censura è immeritevole di accoglimento.

Il giudice di merito non ha, in realtà, omesso di esaminare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), in quanto, pur non avendo adottato una espressa statuizione al riguardo, ha implicitamente escluso la riconducibilità dei fatti allegati ad una delle fattispecie che giustificano il riconoscimento ai sensi della richiamata lett. b) del D.Lgs. n. 251 del 2007.

E’ noto, invero, che, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, la quale non ricorre allorquando la decisione adottata comporti l’implicito rigetto della pretesa azionata dalla parte, non esaminata specificamente, ma chiaramente incompatibile con la impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr., da ultimo, Cass., ord. n. 9820 del 2020).

Nella specie, il Tribunale, nell’illustrare compiutamente, come chiarito sub 2, la situazione generale del (OMISSIS), ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti cui il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 subordina il riconoscimento della protezione sussidiaria, ha univocamente, seppure implicitamente, esaminato anche quello di cui allo stesso art. 14, lett. b. In base al richiamato testo normativo, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: “…b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine…”. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto al suo preciso onere probatorio, che, seppure attenuato, impone al ricorrente quanto meno di circostanziare dati di fatto precisi e credibili per fondare la domanda di protezione internazionale.

Risulta evidente, dalle richiamate argomentazioni contenute nel decreto impugnato, la esclusione da parte del giudice di merito della ricorrenza nella specie di alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) per mancata prova delle relative situazioni legittimanti la misura richiesta, e, dunque, la insussistenza del vizio di omessa pronuncia.

5. – Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver negato il giudice di merito al ricorrente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo di valutare i fatti oggetto della domanda e si deduce, in particolare, la mancanza di garanzie giudiziarie e la violazione dei diritti umani perpetrata nel Paese di origine del ricorrente, nonché il suo elevato grado di integrazione e la situazione di vulnerabilità in cui si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio.

6.- Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per avere il giudice di merito omesso di decidere in ordine alla domanda di permesso “costituzionale” per motivi umanitari seppur espressamente presentata da parte ricorrente e comunque violazione e falsa applicazione di legge per non aver valutato il principio di non refoulement, principio inderogabile che deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalle altre Convenzioni internazionali che vincolano lo Stato italiano.

7. – I motivi, da esaminare congiuntamente in considerazione della connessione logico-giuridica che li avvince, sono inammissibili.

7.1. – Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (cfr. Cass., SS.UU., sent. n. 29459 del 2019; Cass., sent. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento di interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass., ord. n. 17072 del 2018).

Ne’ è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass., ord. n. 3681 del 2019).

Posti tali principi di diritto, deve rilevarsi che ad essi si è attenuto il giudice del merito nel negare al ricorrente il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale, infatti, dopo essersi espresso nel senso che il quadro della situazione generale del (OMISSIS) emergente dalla istruttoria, svolta attraverso la consultazione di fonti internazionali ufficiali, non denota una condizione tale da porre il richiedente in una situazione di vulnerabilità, ha rilevato la mancata allegazione da parte dello stesso di fatti indicativi della sua integrazione nel tessuto sociale italiano.

7.2. – Del resto, generici sono i principi della cui compromissione si duole il ricorrente, come generico risulta il richiamo al principio di non respingimento.

A tal riguardo, l’istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, in cui si declina il più generale principio di non refoulement, resta in ogni caso inserito nel diverso contesto dell’opposizione alla misura espulsiva, che impone al richiedente di prospettare il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese di origine; la norma di protezione introduce invero una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice (da ultimo, v. Cass., ord. n. 11930 del 2020).

Ciò posto, va rilevato che la censura si sostanzia in una sollecitazione alla Corte di legittimità a rivalutare i presupposti fattuali sottesi alla reclamata protezione umanitaria e ciò a fronte di una motivazione che, in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, ha evidenziato, con valutazioni in fatto, l’assenza di una condizione di soggettiva od oggettiva vulnerabilità del richiedente.

8. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’e’ luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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