Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22949 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24239/2015 proposto da:

C.T.M.B., C.T.P.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANT’EVARISTO 157, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA ASSOGNA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.C.G., T.C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. DENZA 27, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO DAVIDE PIPERNO, rappresentati e difesi dagli

avvocati GIOVANNI SENSI, ALBERTO PIPERNO;

F.G.P.G., in proprio e quale procuratore di

L.F., F.G.M.E., F.G.C., tutti

nella loro qualità di eredi di F.G.G. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GHERARDO SORESINA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 772/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA ASSOGNA, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato MARCO SELVAGGI, difensore dei controricorrenti

F.G. e L., che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 3.8.1989, F.G.C. citava in giudizio presso il Tribunale di Firenze la sorella F.G.E. ed i nipoti C.T.P.A. e M.B., figli della sorella premorta M.T., esponendo che la madre G.F.M.L., deceduta il (OMISSIS), aveva disposto dei suoi beni con due testamenti, del 23.5.1962 e del 2.2.1984, con i quali lo nominava erede e gli assegnava l’intera quota disponibile, lasciando gli altri beni alle due figlie, M.T. ed E..

Chiedeva al Tribunale di accertare se vi fosse stata lesione di legittima ai danni delle sorelle e, in caso positivo, di adottare i provvedimenti consequenziali.

F.G.E., C.T.P.A. e M.B. proponevano autonomo giudizio, chiedendo accertarsi la lesione della loro quota di legittima, qualora il Tribunale avesse riconosciuto la loro qualità di eredi; diversamente, in caso di accertamento della loro qualità di legatari, dichiaravano di rinunciare al legato per conseguire la legittima. Nell’ambito dello stesso giudizio proponevano azione di rendiconto nei confronti di F.G.C., che aveva gestito il patrimonio ereditario.

I due giudizi venivano riuniti e veniva parzialmente accolta la richiesta di sequestro giudiziario avanzata da F.G.E. e C.T.P.A. e M.B..

Con sentenza non definitiva del 9.2.1998, il Tribunale di Firenze dichiarava che le disposizioni in favore di F.G.E. e M.T. avevano natura di legato in sostituzione di legittima e che le medesime avevano rinunciato al legato per conseguire la legittima; accertava la lesione della quota di legittima e disponeva la riunione fittizia del relictum al donatum, includendo i beni indicati nella convenzione del 15.11.1976, tra la società Komiel Etablishment, F.G.C. e F.E..

La sentenza veniva confermata in appello e, con sentenza del 5.3.2003, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Dopo la sentenza d’appello, F.G.C. e gli eredi di F.G.E., T.C.P. e G., transigevano la lite in via stragiudiziale.

Con sentenza definitiva del 10.7.2012, il Tribunale di Firenze accertava la lesione della quota di legittima, disponendo la reintegrazione della quota e procedeva alla divisione del patrimonio ereditario, tenendo conto della volontà del testatore e dell’accordo in corso di causa tra F.G.C. e gli eredi di F.G.E..

C.T.P.A. e M.B. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, cui seguiva un autonomo atto d’appello avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell’amministratore giudiziario, emesso dopo la pronuncia della sentenza; con tale provvedimento il Tribunale disponeva che il compenso del custode fosse posto a carico delle parti in via solidale e ripartite per un terzo ciascuno, autorizzando il custode a corrispondere le somme residue esclusivamente a F.G.P..

I due atti d’appello venivano riuniti.

A seguito del decesso di F.G.C., si costituivano in giudizio, per la prosecuzione, gli eredi L.F., F.G.P.G. e F.G.G..

Con sentenza del 27.4.2015, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva parzialmente l’appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava L.F., F.G.P.G. e F.G.G., F.G.M.E. e F.G.G., quali eredi di F.G.C. a pagare a C.T.P.A. e M.B. la somma di Euro 152.282,36, così ripartendo tra gli eredi le somme residuate al custode.

La Corte d’appello riteneva che le somme residue, rimaste in possesso del custode giudiziario, detratto il compenso dovessero essere corrisposte agli eredi C.T. in ragione della quota ereditaria loro spettante, pari a 2/9, in quanto frutti dell’eredità relativa all’azienda agricola sottoposta a sequestro, ai medesimi assegnati.

La corte territoriale riteneva corretta la decisione del Tribunale, che non aveva riconosciuto a C.T.P.A. e M.B. il corrispettivo della vendita di un locale bar a Firenze, oggetto di donazione indiretta, trattandosi di bene non assegnato ai C.C..

Quanto ai beni mobili, il motivo d’appello con il quale si contestava il valore attribuito dal giudice, determinato con la sentenza non definitiva N. 3312/98, era coperto da giudicato.

In relazione all’accordo transattivo, concluso tra F.G.C. e gli eredi di F.G.E., T.C.P. e G., la corte territoriale riteneva che la transazione non avesse effetti sulla determinazione della reintegrazione della quota di riserva dei C..

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.T.M.B. e P.A. sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi L.F., F.G.P.G. e F.G.G., F.G.M.E. e F.G.G., quali eredi di F.G.C. da un lato e T.C.G. e T.C.P. dall’altra.

Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Lucio Capasso ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti e le contro ricorrenti, T.C.G. e T.C.P., hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le richieste delle contro ricorrenti, contenute nelle memorie illustrative, con le quali si chiede a questa Corte di ordinare al Conservatore degli uffici competenti la cancellazione delle trascrizioni delle domande.

In primo luogo, la richiesta è contenuta nelle memorie di cui all’art. 378 c.p.c., che hanno esclusivamente lo scopo di illustrare i motivi del ricorso, ma non di introdurre ulteriori censure o sollevare questioni nuove non rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. Un. 11097/2006).

Inoltre, l’istanza di cancellazione della trascrizione va rivolta al giudice di merito, ed è, dunque, estranea alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., (Cassazione civile sez. VI, 22/08/2017, n. 20269).

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 11l Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per apparente motivazione e per contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione; il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che C.T.M.B. e P.A. avevano diritto all’importo dei 2/9 delle somme residue rimaste in custodia, aveva erroneamente ripartito le spese di CTU e le spese della custodia giudiziaria nella misura di 1/3 ciascuno, senza tener conto delle rispettive quote ereditarie.

Il motivo è infondato.

Il vizio di apparente o contraddittoria motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è configurabile nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, ovvero quando la sentenza contiene passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Nella specie, la sentenza è immune da vizi di carattere logico-giuridico, in quanto la diversa ripartizione tra gli eredi delle somme rimaste in possesso del custode, e la ripartizione delle spese di custodia ed amministrazione hanno ratio e finalità diverse.

Nel primo caso, la ripartizione delle somme custodite dal custode, che rappresentano una porzione dell’asse ereditario, deve avvenire secondo la quota ereditaria spettante ad ogni erede, mentre le spese di CTU e di custodia giudiziaria rientrano nel regime delle spese di lite e vanno regolate dal giudice secondo i criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Correttamente la corte territoriale ha condannato F.G.C. al pagamento in favore degli altri eredi della quota di 2/9 delle somme residuate al custode giudiziario che erano state a lui attribuite in via esclusiva dal primo giudice; ha, invece, regolato le spese di CTU e quelle relative alla custodia giudiziaria “in ugual misura tra le tre discendenze”, indicando tale ripetizione in relazione all’interesse di tutte le parti in causa (pag. 31 della sentenza).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 324 c.p.c., per avere la corte territoriale violato il giudicato, costituito dalla sentenza N. 3312/98, con la quale era stato accertato che il locale bar, assegnato a F.G.C., costituiva oggetto di donazione indiretta; da tale accertamento discenderebbe il diritto dei ricorrenti di percepire i proventi della vendita dell’esercizio commerciale, che il giudice d’appello non aveva riconosciuto.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza N. 3312/98, su cui si è formato il giudicato, ha accertato che l’atto del 15.11.1976 – la cosiddetta convenzione Komiel Etablishment – costituiva donazione indiretta in favore di F.G.C. e delle sorella T.C. e, conseguentemente, il valore del bene donato è stato calcolato dal CTU per la determinazione della quota di riserva (pag. 22 della sentenza impugnata).

Attraverso il conferimento del valore dell’immobile oggetto della donazione indiretta, è stata correttamente determinata l’entità della lesione, ai sensi dell’art. 556 c.p.c..

Ciò non determina la perdita della titolarità del bene da parte del donatario ma soltanto la riunione fittizia del bene donato, con riferimento al valore al momento dell’apertura della successione, sicchè va escluso il diritto dei coeredi di partecipare ai proventi della vendita del bene, con ciò escludendosi ogni violazione del giudicato.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 556 c.p.c. e per violazione del giudicato, costituito dalla sentenza N. 3312/98; i ricorrenti lamentano l’attribuzione di una somma minore da quella accertata dal CTU, che avrebbe determinato le quote ereditarie, tenendo conto non solo del valore dei beni mobili ma del valore complessivo dei beni assegnati agli eredi.

Il motivo è infondato.

In disparte la carenza di chiarezza e specificità, osserva il collegio l’insussistenza della violazione del giudicato, avendo la corte territoriale fatto espresso riferimento al valore dei beni mobili, come determinati con sentenza N. 3312/98, divenuta irrevocabile (pag. 26-27 della sentenza impugnata).

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 552 c.c., per avere la corte territoriale escluso che l’accordo transattivo, concluso tra F.G.C. e le sorelle T. in corso di causa, potesse comportare un accrescimento della loro quota, in considerazione della minor quota percepita dalle T. rispetto a quella loro spettante.

Il motivo non è fondato.

Del tutto inconferente è il richiamo all’art. 522 c.c., il quale prevede che, nelle successioni legittime, la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo – il disposto dell’art. 571 c.c., u.c..

La norma postula, evidentemente, la sussistenza di una successione legittima, mentre, nella specie, si trattava di successione testamentaria, avendo la de cuius disposto dei suoi beni con due testamenti, del 23.5.1962 e del 2.2.1984, impugnati per lesione della quota di riserva.

Inoltre, nessuno degli eredi aveva rinunciato all’eredità, nè costituiva rinuncia la transazione delle T. con F.C., come erroneamente prospettato dai ricorrenti.

Il ricorso vai pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese in favore di ciascun contro ricorrente, oltre spese forfettarie, Iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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