Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22948 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. I, 21/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31654/2018 proposto da:

B.K. Alias B., elettivamente domiciliato in Roma Via Della

Giuliana, 32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato in data 25.9.2018, ha rigettato la domanda di B.K. (alias B.), cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in relazione alla genericità e lacunosità delle sue dichiarazioni (il ricorrente, figlio di una guardia repubblicana dell’ex Presidente della Costa d’Avorio G.L., aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese per il timore delle ripercussioni che avrebbe potuto subire la sua famiglia per il ruolo rivestito dal padre all’interno del vecchio regime).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione B.K. affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata censurata la violazione della direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, non acquisendo d’ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale ai fini della valutazione delle condizioni del suo paese di origine.

Si duole il ricorrente che la Commissione Territoriale ed il Tribunale non hanno correttamente valutato le sue dichiarazioni ed allegazioni in ordine agli scontri verificatasi dopo la sconfitta alle elezioni dell’ex presidente G. alla cui guardia repubblicana apparteneva il proprio padre.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione alla mancata concessione al richiedente della protezione sussidiaria.

Lamenta il ricorrente l’attuale sussistenza di una condizione grave di pericolo per la sicurezza individuale nella sua regione di provenienza, caratterizzata da un conflitto armato, non valutato dal Tribunale.

4. I primi tre motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, va osservato che il Tribunale non ha affatto omesso di svolgere un ruolo attivo nell’istruttoria della domanda, avendo assunto d’ufficio, alla luce di fonti internazionali qualificate (Human Rights Watch, World Report 2018), informazioni sulla situazione generale della Costa d’Avorio, all’esito delle quali ha accertato che:

– tale nazione attualmente costituisce una repubblica democratica governata da un governo liberamente eletto;

– è in atto nella stessa un processo di pacificazione tra le due opposte fazioni pro G. (presidente uscente) e O. (presidente in carica), come evidenziato dall’Esperto indipendente dell’ONU sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio, che ha elogiato il paese per il graduale progresso verso la riconciliazione e la stabilità nazionale, pur persistendo episodi di violenza, che sono tuttavia isolati e non hanno quindi quella diffusione e sistematicità tale da integrare un conflitto armato “strutturato”, e da porre in pericolo fasce indiscriminate della popolazione.

Va dunque osservato che è palesemente infondata la doglianza del ricorrente secondo cui il Tribunale di Venezia avrebbe omesso l’esame rese dallo stesso sulla situazione generale del paese, censura con la quale il ricorrente si è peraltro contraddetto, avendo contestualmente affermato che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato le sue dichiarazioni, non concedendo il beneficio richiesto.

Sul punto, in ogni caso, la critica svolta dal ricorrente si appalesa inammissibile.

Infatti, posto che la valutazione in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Costa d’Avorio costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064), ne consegue che le censure del ricorrente non sono consentite in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito e ad invocare una diversa ricostruzione del fatto.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente che il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere rilasciato allo scopo di tutela dei diritti umani, dovendosi comunque tenere conto dell’integrazione sociale nel paese di accoglienza.

In particolare, evidenzia il ricorrente di aver intrapreso un percorso di integrazione nel nostro paese, come si evince dall’attestato di partecipazione al corso di lingua italiana.

6. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 57, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente ha genericamente fatto riferimento all’esigenza di tutela dei dritti umani, ma senza correlare tale affermazione alla propria condizione personale, se non con riferimento al suo essere figlio di un sostenitore del presidente uscente della Costa d’Avorio, condizione in relazione alla quale il richiedente non si è minimamente confrontato con la precisa affermazione del Tribunale di Venezia secondo cui è in atto in tale paese un processo di riappacificazione e riconciliazione tra le opposte fazioni, come riconosciuto dall’ONU.

Infine, il richiedente si duole che non si è tenuto conto del suo percorso di integrazione, non considerando che tale processo è stato escluso dal giudice di merito e che comunque tale elemento, secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

7. Con il quinto motivo è stata sollevata l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, in relazione agli artt. 3,24,111 e 113 Cost., per la soppressione come mezzo di impugnazione dell’appello.

8. Il motivo è infondato.

Va osservato che questa Corte, con ordinanza n. 27700 del 30/10/2018 (conf. ord. n. 28119 del 05/11/2018), la cui esaustiva motivazione deve essere richiamata integralmente, ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost. – nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile sul rilievo che è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito (S.P.A.D.).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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