Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22948 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 13/09/2019), n.22948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3762/2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 88, presso lo studio dell’avvocato BARBARA STARNA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ABBIATEGRASSO,

GALLERIA MIRABELLO 4, presso il suo studio, che si rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANTE ANGIOLELLI;

– controricorrente –

e contro

GAR SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. G.C. si rivolgeva al Tribunale per ottenere la condanna, in solido, di B.F. e di G.A.R. s.r.l. (società di cui il Bonaccorso era il legale rappresentante) al pagamento in suo favore della somma di Euro 8.046,67 quale compenso per l’attività difensiva svolta in loro favore.

Il Tribunale di Pavia, con ordinanza depositata il 27 giugno 2014, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava in solido B.F. e G.A.R. s.r.l. a pagare a G.C. la somma di Euro 4.000, oltre IVA e CPA.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso straordinario per cassazione B.F..

Resiste con controricorso G.C..

L’intimata G.A.R. s.r.l. non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il controricorrente anzitutto eccepisce la tardività del ricorso perchè notificato decorsi 60 giorni dalla comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata a cura della cancelleria, dell’ordinanza impugnata. L’eccezione non può essere accolta: la decorrenza del termine breve dalla comunicazione del provvedimento è prevista dall’art. 702-quater c.p.c., per la proposizione dell’appello e, trattandosi di disposizione speciale, non è applicabile alla proposizione del diverso rimedio del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa ai sensi della L. n. 150 del 2011, art. 14. Cfr. Cass. 7154/2018, secondo cui “in assenza di normativa speciale circa la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa ex art. 702-quater c.p.c., non rileva che la comunicazione dell’ordinanza sia avvenuta in forma integrale a mezzo posta elettronica certificata, dovendo trovare applicazione la disposizione generale di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2 (come modificato con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014), secondo il quale la comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”.

Parimenti va respinta l’altra eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, per cui, avendo le doglianze ad oggetto profili attinenti non il mero quantum della liquidazione operata dal giudice, il rimedio esperibile era l’appello e non il ricorso in cassazione: le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 4485/2018, hanno infatti chiarito che la controversia “avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 – che prevede l’inappellabilità dell’ordinanza e quindi la sua assoggettabilità al solo ricorso per cassazione – anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur”.

II. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, per essere stata l’ordinanza impugnata pronunciata collegialmente e in unico grado dal Tribunale di Pavia D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14: il thema decidendum è infatti stato ampliato, in seguito alle contestazioni svolte da entrambi i convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, anche all’accertamento dell’an e del quomodo della prestazione resa dal professionista, così venendo meno i presupposti per l’applicazione del rito sommario.

Il motivo è infondato, alla luce dell’orientamento espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia delle sezioni unite n. 4485/2018 sopra richiamata, che ha infatti affermato l’applicabilità del rito sommario anche alla controversia in cui non si controverta unicamente in ordine al quantum della prestazione, ma venga contestata l’esistenza del rapporto o comunque l’an debeatur.

2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:

a) Con il secondo motivo – che lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia condannato in solido i due convenuti senza verificare quali attività specifiche l’avv. G. abbia svolto nei confronti della società e quali, invece, in favore del ricorrente persona fisica, circostanza questa controversa in quanto entrambi i convenuti hanno negato, nei loro scritti difensivi e in udienza, la sussistenza di un vincolo solidale in ordine al pagamento dei compensi professionali dell’attore.

b) Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2462 e 2500-quinquies c.c., per avere il Tribunale, nel condannare in solido i convenuti, violato il disposto di cui all’art. 2462 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata risponde solo la società con il suo patrimonio.

I motivi sono fondati. Il Tribunale si è limitato ad affermare che “l’importo così determinato viene solidalmente posto a carico del B. e di G.A.R. s.r.l. (..), atteso che è il legale rappresentante a riferire che gli acconti sono stati tutti corrisposti dalla società”, affermazione che, collegando la condanna di B. alla sua qualità di legale rappresentante della società, si pone in violazione dell’art. 2462 c.c., che, in tema di società a responsabilità limitata, dispone che “per le obbligazioni solidali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.

III. Il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione ai due motivi di ricorso accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Pavia che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Pavia in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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