Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22947 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 30/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18532/2016 proposto da:

C.M., CU.MA.DO., rappresentati e difesi dagli

Avvocati GIUSEPPE MAURIELLO, ANTONIO CARRELLA, con domicilio eletto

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con

domicilio eletto in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

nonchè contro

COMUNE SARNO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NOCERA INFERIORE, depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI

ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale FRESA MARIO, che, visto l’art. 380

ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti l’istanza per regolamento di competenza e

dichiari la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di

Salerno, con le conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. M. e Cu.Ma.Do. propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., affidato a 3 motivi, avverso l’ordinanza Trib. Nocera Inferiore 1/7/2016, di accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamata in causa assieme al Ministero dell’Interno dal Comune di Sarno, nei cui confronti i C. hanno proposto domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della morte del fratello R., deceduto il (OMISSIS) all’esito “degli eventi franosi verificatisi nella cittadina di Sarno”, allorquando “veniva travolto da un’enorme colata di fango distaccatasi dai monti circostanti l’abitato”. Con indicazione, quale giudice competente, del Tribunale di Salerno, quale giudice del foro erariale, ai sensi degli artt. 25 c.p.c., e R.D. n. 1611 del 1933, art. 6.

Resistono con memoria difensiva i C..

Con requisitoria scritta del 13/2/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento, con declaratoria di competenza del Tribunale di Salerno.

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione degli artt. 25,38,106,112 e 269 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si dolgono che dia stata erroneamente accolta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato, in quanto nell'”ipotesi di chiamata in causa dell’Amministrazione centrale, che indubbiamente costituisce la fattispecie oggetto di disamina, il Giudice adito per la domanda principale resta competente a trattare anche quella di garanzia salvo che la parte pubblica menzioni di volersi avvalere del privilegio concessole”.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione degli artt. 25,38,106,166,167,168,171,307 e 269 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono non essersi considerato che “non avevano… dedotto sull’ammissibilità dell’eccezione bensì sulla tardività della chiamata in causa della Presidenza del Consiglio”, e che “la declaratoria di inammissibilità della chiamata in garanzia, comportando l’esclusione della partecipazione dello Stato al giudizio, avrebbe reso irrilevante il vaglio sull’applicabilità del “foro erariale”.

Lamentano che “il G.I. avrebbe dovuto disporre… la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè in forza della decadenza dalla chiamata in causa in cui era incorsa la parte convenuta, al limite disponendo che la domanda di regresso (costituendo una riconvenzionale trasversale), anche perchè viziata… fosse trattata in separato giudizio”.

Con il 3 motivo denunziano “illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25 Cost., comma 1, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si dolgono che “la motivazione del provvedimento non sembra particolarmente attinente” in relazione alla prospettata violazione dell’art. 25 Cost., in quanto dall'”applicazione del meccanismo della “transiatio iudicii” previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, comma 2, anche al caso di specie” deriva che “la parte privata che aveva avviato l’azione ” risulta distolta dal “giudice naturale precostituito per legge”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto ribadito che, essendo il regolamento di competenza configurato (salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza) come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, esso deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l’art. 47 dello stesso codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata (cfr. Cass., 21/7/2006, n. 16752), sicchè anche il requisito di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va imprescindibilmente osservato (v. Cass., 21/7/2006, n. 16752; Cass., 13/7/2004, n. 12912; Cass., 13/11/2000, n. 14699. E, da ultimo, Cass., 23/7/2012, n. 12830; Cass., 27/11/2012, n. 21070).

Orbene, il ricorso è nel caso formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alle “note d’udienza depositate nel fascicolo informatico in data 03.06.2016”) di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

Osservato che ben può il chiamato in causa sollevare (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12282; Cass., 16/7/2005, n. 15093; Cass., 17/4/1982, n. 2340) eccezione d’incompetenza territoriale e che nella specie essa risulta essere stata tempestivamente sollevata dalla chiamata in causa avuto riguardo alla data di comparizione indicata nell’atto di riassunzione del processo, non potendo aversi al riguardo a riferimento – come sostenuto dall’odierno ricorrente – quella indicata nella prima citazione successivamente per iniziativa del medesimo non più coltivata, appalesandosi quantomeno illogica la pretesa della maturazione di preclusione al riguardo in ragione dello stato di quiescenza che di determina in caso di notificazione della citazione ancorchè non seguita dalla iscrizione della causa a ruolo per fatto di chi vi ha dato causa (cfr. Cass., 14/10/1969, n. 3335; Cass., 12/12/1962, n. 3328), va ribadito che il foro erariale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, comma 2, è inderogabile, e si applica nelle cause in cui la chiamata in causa della p.a. avvenga a titolo di garanzia, propria e impropria, sempre che la medesima P.A. come nella specie ne faccia richiesta (v., da ultimo, Cass., 7/7/2011, n. 15052).

A tale stregua manifestamente infondata si appalesa la prospettata questione di legittimità costituzionale, atteso che l’applicazione del suindicato principio è volto proprio a tutelare il rispetto dell’art. 25 Cost., per le cause in cui sia parte la P.A., a nulla rilevando in contrario che lo spostamento della competenza territoriale dipenda dall’esercizio o meno della facoltà di farlo valere rimessa alla stessa P.A., giacchè la scelta operata al riguardo dal legislatore è caratterizzata dalla verifica della necessità di tutela dell’esigenza pubblicistica alla stessa sottesa nello specifico caso concreto in cui viene in rilievo, in contemperamento anche con l’interesse della parte privata.

All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso, con conseguente declaratoria della competenza per territorio del Tribunale di Salerno.

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Salerno. Spese rimesse.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA