Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22947 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. II, 16/08/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 16/08/2021), n.22947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23730-2019 proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO

BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 506/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere e Presidente Dott.ssa MARIA ROSARIA SAN

GIORGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 506 del 2019, ha rigettato il gravame proposto da C.M. nei confronti della ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente, ivoriano, aveva sostenuto di essersi allontanato dal suo Paese nel marzo del 2016, per problemi familiari, in quanto il padre avrebbe voluto che sposasse una ragazza, d’accordo con i genitori della stessa, mentre egli si era rifiutato. Dopo il decesso del padre, gli zii gli avevano ricordato la promessa di matrimonio, e, al suo rifiuto di adempiervi, lo avevano picchiato, causandogli diverse lesioni, tra le quali una ad un occhio, e cacciato di casa. Trasferitosi presso un amico, egli aveva cercato di convincere i suoi parenti e quelli della ragazza a far annullare la promessa, ma gli era stato proposto che, se non si fosse sposato, non sarebbe stato più membro della famiglia. Aveva allora telefonato ad un amico che viveva in Libia, e che lo aveva invitato a raggiungerlo, ma, giunto colà, non era riuscito a mettersi in contatto con lui, ed era stato arrestato dalla Polizia. Era stato poi fatto liberare da un libico alla ricerca di lavoratori, che, dopo averlo ingaggiato come guardiano, non lo aveva retribuito, e, alle sue rimostranze, lo aveva dapprima minacciato di farlo tornare in carcere, quindi lo aveva fatto imbarcare per l’Italia.

Il Tribunale di Cagliari non aveva ravvisato nel racconto reso dal ricorrente, peraltro ritenuto non del tutto credibile, i presupposti per il riconoscimento in suo favore né della protezione sussidiaria, né di quella umanitaria.

2. – La Corte cagliaritana ha condiviso tale giudizio. Ha rilevato il giudice di secondo grado, quanto alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, che la fattispecie non era ascrivibile né alla ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) per la inesistenza del rischio del richiedente di subire la condanna a morte o a tortura o ad altra forma di trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio, né a quella di cui allo stesso art. 14, lett. c) per la mancanza di minacce alla sua vita o alla sua incolumità derivanti da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, come emerso dalle informazioni sulla situazione del Paese di origine del richiedente raccolte da fonti internazionali accreditate. Quanto alla richiesta di riconoscimento di protezione umanitaria, la Corte territoriale ha anzitutto escluso che la patologia all’occhio lamentata dal richiedente sia di gravità tale da non poter essere curata presso le strutture sanitarie del Paese di origine dello stesso. Con riguardo, poi, al percorso di integrazione in Italia, allegato dal richiedente attraverso il riferimento al corso di apprendimento della lingua italiana da lui frequentato ed alla disponibilità manifestata a svolgere attività di volontariato, la Corte di merito ha escluso la rilevanza ex se di tale percorso, posto che il rimpatrio forzoso non intaccherebbe quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che è alla base della dignità dell’uomo.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.M. sulla base di tre motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. La corte di merito avrebbe valutato la credibilità del ricorrente senza seguire i canoni ermeneutici imposti dalla norma evocata, limitandosi a ritenere la narrazione contraddittoria e generica, senza entrare nel merito della effettiva verosimiglianza delle dichiarazioni dello stesso richiedente, in quanto a suo avviso la situazione del Paese di origine è tale da far escludere la sussistenza di alcun pericolo in caso di rimpatrio. Ne’ il giudice di secondo grado avrebbe valutato le predette dichiarazioni alla luce della prova delle violenze subite da C.M..

2. – La censura è inammissibile.

Essa, invero, non si confronta con la ratio decidenti della sentenza impugnata nella parte relativa alla conferma del rigetto della domanda di protezione sussidiaria. La Corte cagliaritana, dopo aver dato atto, nella narrativa della pronuncia in esame, che il Tribunale aveva ritenuto poco credibile il racconto del richiedente circa la sua vicenda personale, per la genericità delle minacce denunciate e per le parziali difformità tra il racconto reso alla Commissione Territoriale e quello riferito in sede giurisdizionale, ed aver comunque escluso nella specie la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, ha motivato il rigetto della stessa prescindendo dalla valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese da C.M., come emerge in modo univoco dall’adozione nella sentenza della formula “anche a voler ritenere credibile la vicenda narrata…”, seguita dalla illustrazione della reale ragione del diniego, ravvisata, come già ritenuto dal giudice di primo grado, nella non configurabilità nella specie di alcuno dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

3.-. Con il secondo mezzo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, e art. 14, lett. b). La corte di merito non si sarebbe attivata per ottenere informazioni precise sulla condizione della regione di provenienza del richiedente in relazione alle persecuzioni perpetrate ai danni dei meno abbienti, ai fini dell’applicazione del richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), avuto riguardo alla violenza subita dal ricorrente, valutata dal giudice di secondo grado solo come un episodio occasionale senza considerare il rischio di ulteriori episodi dello stesso genere.

4.-La doglianza è priva di fondamento.

La Corte cagliaritana ha adempiuto compiutamente il suo obbligo di acquisire informazioni sulla reale condizione della Costa d’Avorio, ed ha riportato nella motivazione della sentenza un rapporto di Amnesty Internationale del 2017/2018, dal quale emerge che, pur registrandosi colà arresti e detenzioni arbitrari nei confronti degli oppositori del Presidente O., ed operazioni di repressione dei tumulti e delle manifestazioni di dissenso politico, il contrasto nei confronti di tali attività non si è mai concretizzato in uccisioni degli oppositori e comunque si è rivolto verso soggetti attivamente impegnati a manifestare la loro opposizione al governo. Ne’ è emerso alcun accanimento giudiziario nei confronti di detti oppositori. La corte di merito ne ha inferito il convincimento che, in caso di rimpatrio, il richiedente non correrebbe il rischio di subire un danno grave, come previsto dalla normativa in subiecta materia ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, osservato, con riguardo specificamente alla vicenda narrata dall’appellante, che la minaccia che gli zii gli avevano rivolto per la eventualità che egli si fosse rifiutato di contrarre il matrimonio programmato, era che egli avrebbe cessato di far parte della famiglia: sicché, nella plausibile valutazione della Corte di merito, lo stesso appellante era rimasto libero di scegliere se contrarre il matrimonio, dovendosi, pertanto, escludere la riconducibilità della decisione di partire ad una minaccia grave.

5.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte territoriale non avrebbe valutato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la vulnerabilità del richiedente, che aveva subito persecuzioni personali ed era privo di alcun supporto da parte della propria famiglia, ed avrebbe negato ogni rilievo ai danni fisici che lo stesso aveva subito nel corso della denunciata aggressione – e che richiedevano terapie che non avrebbe potuto ricevere nel suo Paese – ed al suo inserimento sociale in Italia.

6.-. Anche questa doglianza è destituita di fondamento.

L’orientamento di questa Corte, inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, seguita, tra le varie, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, e definitamente sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza 13 novembre 2019, n. 29459, assegna rilievo centrale, ai fini del giudizio sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – applicabile ratione temporis alle domande di protezione proposte prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. Con modif. dalla L. n. 132 del 2018 – alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza. Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304).

La decisione impugnata si è attenuta agli enunciati principi. Essa ha, infatti, operato la valutazione comparativa richiesta dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, considerando, per un verso, la situazione del Paese di origine del ricorrente, che, per quanto dianzi riferito, non lo pone in una condizione di particolare vulnerabilità – tenuto anche conto dell’età dello stesso (34 anni) e del lungo tempo trascorso (quasi tre anni) dal suo allontanamento, ciò che rende verosimile che sia gli zii del ricorrente che i genitori della promessa sposa abbiano ormai rinunciato all’idea delle nozze – né intaccherebbe, in caso di suo rimpatrio, il nucleo insopprimibile di diritti alla base della dignità umana; rilevando, per altro verso, che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente, sulla base della certificazione in atti, consiste in esiti cicatriziali ed in un deficit visivo all’occhio sinistro (7/10), e non appare di gravità tale da non poter essere curata nel Paese di origine. Infine, quanto al percorso di integrazione in Italia, il ricorrente ha allegato la frequenza di un corso di apprendimento della lingua italiana e la disponibilità all’attività di volontariato, non ritenute di per sé sole sufficienti, sulla base della citata giurisprudenza, al riconoscimento del permesso di soggiorno.

7.-. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’e’ luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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