Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22947 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 10/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 18045-2015 proposto da:

RIMORCHIATORI NAPOLETANI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA APOLLODORO

26, presso lo studio dell’avvocato NURI VENTURELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERENA GIOVIDELLI,

BENIAMINO CARNEVALE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO

2, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE ROSSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO D’ORAZIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SANLORENZO

Rita, che visto l’art. 480 ter c.p.c. chiede il rigetto del ricorso

per regolamento di competenza proposto dalla Srl Rimorchiatori

Napoletani, con tutte le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza n. 387/2015 R.G. del TRIBUNALE di CASSINO,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28;09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 26.2.2015 la s.r.l. Rimorchiatori Napoletani adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino (competente per territorio, in applicazione del criterio dettato dall’art. 603 cod. nav., costituito dal luogo in cui era sorto il rapporto) chiedendo, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 48, comma 1 accertarsi la legittimità del licenziamento intimato al dipendente S.G. con lettera del (OMISSIS).

Con ricorso depositato nella medesima data S.G. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli (competente per territorio, in applicazione dell’ulteriore criterio dettato dall’art. 603 cod. nav., costituito dal luogo di iscrizione del natante sul quale prestava servizio il lavoratore) chiedendo, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 48, comma 1 l’accertamento della illegittimità del licenziamento.

Con ordinanza in data 24.6.2015 il Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino ha dichiarato la litispendenza del procedimento dinanzi a sè pendente con quello incardinato davanti al Tribunale di Napoli ed ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

La declaratoria di litispendenza è stata fondata sul criterio della prevenzione, avendo il Giudice adito rilevato che il ricorso del lavoratore era stato notificato in data 3.3.2015 e che la successiva udienza di discussione della causa era stata fissata dal Tribunale di Napoli in una data anteriore a quella fissata per la trattazione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Cassino. Ha rilevato ancora la ordinanza che la società non aveva provato di avere notificato il proprio ricorso in epoca anteriore alla notifica del ricorso del lavoratore.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Rimorchiatori Napoletani s.r.l. la quale, premesso di condividere la valutazione di identità fra i due giudizi, ha contestato il criterio utilizzato per affermare la prevenzione della controversia pendente davanti al Tribunale di Napoli rispetto a quella pendente presso il Tribunale di Cassino. Ha sostenuto che il criterio in concreto utilizzato comportava la individuazione dell’ufficio giudiziario competente dopo la instaurazione della controversia, conseguendone la lesione del principio del giudice naturale; ha proposto quale criterio alternativo applicabile, in luogo di quello della prevenzione, quello di vicinanza della prova; essendo i fatti materiali posti a fondamento del licenziamento verificatisi a (OMISSIS), la competenza per territorio, pertanto, avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Cassino.

Il lavoratore ha depositato “controricorso”.

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia da respingere.

Preliminarmente occorre rilevare che, come evidenziato dal PG, esula dal disposto dell’art. 39 c.p.c. la soluzione indicata in ricorso secondo la quale il foro competente, tra quelli identificati dall’art. 603 cod. nav., dovrebbe essere individuato sulla base del criterio della vicinanza della prova.

L’unico criterio previsto dall’art. 39 c.p.c. è rappresentato dal criterio della prevenzione, il quale non può tollerare eccezioni, come di recente affermato da Cass. S.U.. ord. n. 17443 del 2014.

La ordinanza impugnata è coerente con il dato normativo e con la ratio che lo sorregge, in quanto, una volta accertato che i ricorsi erano stati depositati nella medesima data, ha preso in considerazione i fatti processuali immediatamente successivi e cioè la data di notifica del ricorso e la data dell’udienza di discussione. Quanto alla data di notifica dei ricorsi, come rilevato dall’ordinanza, non era stata offerta la prova di una notifica del ricorso pendente dinanzi al Tribunale di Cassino in epoca antecedente a quello pendente dinanzi al Tribunale di Napoli; la udienza di discussione davanti a quest’ultimo giudice era, invece, per come pacifico, anteriore a quella fissata dal Giudice del Tribunale di Cassino.

I parametri utilizzati per l’applicazione del criterio della prevenzione, che fanno riferimento a fatti processuali immediatamente successivi al deposito dell’atto introduttivo, non configurano alcun vulnus al principio del giudice naturale risultando la individuazione del giudice territorialmente competente ancorata ad elementi oggettivi fondati sulla normale scansione temporale delle attività processuali.

La data di fissazione della udienza di discussione quale parametro al quale ancorare la verifica del giudice preventivamente adito ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1 si pone in linea con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in tema di criteri suppletivi, la quale, per l’ipotesi di atti di citazione notificati nel medesimo giorno, ha fatto costante riferimento alla data della udienza di comparizione più prossima (Cass. n 8690 del 1987, n. 1603 del 1962, n. 333 del 1959).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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