Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22946 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17259/2016 R.G. proposto da:

G.C. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma, al

viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dell’avvocato Guido

Valori che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Oreste

Giambellini lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso per regolamento necessario di competenza;

– ricorrente –

contro

B.A. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale in calce alla scrittura difensiva ex art.

47 c.p.c., u.c., dall’avvocato Francesco Castelli ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Salaria, n. 259, presso lo studio

dell’avvocato Marco Passalacqua;

– resistente –

avverso l’ordinanza del 23.6.2016 assunta nel procedimento iscritto

al n. 624/2016 r.g. pendente innanzi al giudice di pace di Pavia;

udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 23 giugno

2017 del consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del regolamento di competenza con

condanna aggravata alle spese.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice di pace di Pavia depositato il 17.12.2015 l’avvocato B.A. esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto di G.G., poi deceduto in data 28.2.2015; che le sue competenze, pari ad Euro 2.000,01, erano rimaste insolute.

Chiedeva ingiungersi agli eredi di G.G. il pagamento della somma anzidetta oltre interessi e spese.

Con decreto n. 1227/2015 veniva pronunciata l’ingiunzione.

Con atto di citazione ritualmente notificato G.C., quale erede di G.G., proponeva opposizione.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione, siccome nulla, in quanto emessa da giudice incompetente per territorio.

Eccepiva che per le cause relative a crediti nei confronti di soggetto deceduto, proposte entro un biennio dall’apertura della successione, è competente ai sensi dell’art. 22 c.p.c., il giudice del luogo dell’aperta successione; che G.G. era deceduto in (OMISSIS), sicchè quivi si era aperta la sua successione.

Si costituiva B.A..

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

Con ordinanza del 23.6.2016 l’adito giudice di pace, tra l’altro, disattendeva la preliminare eccezione di incompetenza; rappresentava che l’eccezione doveva reputarsi come non proposta, giacchè l’opponente, nelle conclusioni di cui all’atto di citazione, non aveva indicato il giudice a suo dire competente.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza G.C..

Ha dedotto che nel corpo dell’atto di citazione in opposizione aveva specificato che competente ad emettere il decreto ingiuntivo era il giudice di pace di Milano, sicchè non era indispensabile che nelle conclusioni del medesimo atto fosse indicato nuovamente quale giudice competente ratione loci il giudice di pace di Milano.

B.A. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso regolamento con condanna del ricorrente alle spese di lite ed al pagamento di un’equa somma ex art. 96 c.p.c..

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorso per regolamento di competenza è a doppio titolo inammissibile.

Si evidenzia in primo luogo che la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 28.1.2014, n. 1812; Cass. 12.11.2010, n. 22959, secondo cui la sentenza di incompetenza territoriale emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.) e, nel caso in cui abbia deciso una causa di valore superiore al limite stabilito dall’art. 113 cpv. c.p.c., è appellabile davanti al tribunale, la cui sentenza, qualora abbia pronunciato solo sulla competenza, è impugnabile con regolamento necessario di competenza; Cass. (ord.) 29.5.2008, n. 14185).

Si evidenzia in secondo luogo che la decisione impugnata in questa sede ha natura evidentemente interlocutoria.

Cosicchè rileva l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 29.9.2014, n. 20449; Cass. (ord.) 22.10.2015, n. 21561, secondo cui il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza – senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito – e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Sussiste il presupposto della colpa grave – in dipendenza, quanto meno, dell’inequivocabile dettato dell’art. 46 c.p.c. – perchè si faccia luogo alla condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, (cfr. Cass. (ord.) 11.2.2014, n. 3003, secondo cui la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicchè essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa).

Nulla osta, al contempo, a che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, sia pronunciata in sede di declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza.

Si reputa equo determinare il quantum della somma ex art. 96 c.p.c., comma 3, in Euro 500,00.

Si dà atto che il ricorso è datato 6.7.2016.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna il ricorrente, G.C., a rimborsare alla resistente, B.A., le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, il ricorrente, G.C., a pagare alla resistente, B.A., la somma di Euro 500,00; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, G.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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