Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22946 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 16/08/2021), n.22946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12792-2019 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA

167, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BORRELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACUTO NN. 61-63,

presso lo studio dell’avvocato CARMELO MONACO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 27084/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.F. ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza 25/10/2018, n. 27084/2018 della Corte di cassazione. Il Complesso Residenziale (OMISSIS) resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che non ravvisava la inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Il ricorrente ha presentato memoria.

L’ordinanza n. 27084/2018 della Corte di cassazione accolse il ricorso di Complesso Residenziale (OMISSIS) avverso sentenza del Tribunale di Tivoli, cui rinviò la causa.

Il ricorso per revocazione di P.F. deduce l’errore di fatto per l’omessa considerazione della memoria depositata in prossimità dell’adunanza del 28 giugno 2018, con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti, decisive sul punto della titolarità delle arre pertinenziali del complesso immobiliare.

Questa Corte ha affermato come l’omesso esame di una memoria depositata ex art. 378 c.p.c., art. 380-bis c.p.c., o art. 380-bis.1. c.p.c., può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. Sez. 6 – 2, 07/11/2016, n. 22561).

Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso per la revocazione della ordinanza 25/10/2018, n. 27084/2018 non sia inammissibile, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

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