Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22946 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 13/09/2019), n.22946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29076/2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINTURICCHIO

214, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA AMORESANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

QUARANTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANNALISA MILAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5880/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. A.S.F. conveniva in giudizio P.A., chiedendo che venisse dichiarata la sua responsabilità per inadempimento all’obbligazione di garanzia per vizi e buon funzionamento della cosa venduta, con condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio. Assumeva l’attore di aver acquistato dal convenuto, in data 12 novembre 2002, l’imbarcazione usata (OMISSIS), previa contestuale garanzia del venditore di buon funzionamento, e di aver compiuto, alla fine di novembre 2002, un solo breve tragitto di 25 miglia; quindi, dal dicembre dello stesso anno al maggio 2003, la barca rimaneva a terra per essere sottoposta a lavori di miglioria e soltanto a fine maggio veniva rimessa in acqua, ove restava sino a luglio quando, durante una navigazione lungo il fiume (OMISSIS), l’imbarcazione manifestava un’anomalia di funzionamento, con arresto del propulsore di sinistra.

Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con sentenza n. 137/2009 rigettava la domanda dell’attore.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale A.S.F. lamentando, tra l’altro, l’errata applicazione di principi di diritto quale l’inefficacia della garanzia di buon funzionamento in assenza del termine di durata e la scorretta valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale; con appello incidentale P.A. impugnava il capo della sentenza concernente la compensazione delle spese di lite.

Con sentenza 26 settembre 2014, n. 5880, la Corte di appello di Roma, ricondotta la fattispecie nell’ambito dell’art. 1490 c.c. e ritenuto, sulla base delle deposizioni testimoniali e delle osservazioni del consulente tecnico d’ufficio, che il danno era stato causato da un vizio non riconoscibile, in relazione al quale il venditore era tenuto alla garanzia, accoglieva il gravame principale e condannava P.A. al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore dell’appellante.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione P.A.. Resiste con controricorso A.S.F..

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Sono due i motivi del ricorso.

1) Il primo motivo, che denuncia “omesso esame di circostanze decisive al fine della risoluzione della controversia oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, è a sua volta suddiviso in due censure:

A) La prima, dal titolo “fondatezza e attendibilità della ricostruzione della consulenza tecnica”, si sostanzia in una critica alla “stringata” motivazione della Corte di appello, che sarebbe svolta tramite meri richiami alle considerazioni ipotetiche che sorreggono la consulenza tecnica d’ufficio e sarebbe quindi affetta dal difetto di sufficienza.

La censura non può essere accolta. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, “deve essere valutata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, (..), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass., sez. un. 8038/2018).

B) La seconda censura, intitolata “travisamento di un fatto di causa in discussione tra le parti”, lamenta come il giudice d’appello abbia non solo asserito che il compratore si sia trovato di fronte a un vizio non riconoscibile, ma anche ad una alterazione della scheda tecnica dell’imbarcazione dalla quale risulta un numero di 1.500 ore di navigazione a fronte delle effettive 2.388, quando invece lo stesso compratore ha affermato, sulla base dell’originale della scheda in suo possesso, che le ore dell’imbarcazione al momento dell’acquisto erano appunto 2.388.

Anche questa censura non può essere accolta: l’eventuale errore del giudice d’appello che, nella prospettazione del ricorrente, risulta essere più che un errore di giudizio un errore di percezione, non è in ogni caso stato decisivo, essendo, quella relativa alla alterazione della scheda tecnica, una dichiarazione resa ad abundantiam rispetto alla ragione fondante la decisione della non riconoscibilità del vizio da parte del compratore.

2) Il secondo motivo lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello, dalla presunta esistenza del vizio, dedotto per ciò solo la colpa del venditore, con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Il motivo – inammissibile dove richiama il parametro dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie – è infondato sotto il profilo della violazione degli artt. 1490 e 1494 c.c. Circa l’art. 1490 c.c. il giudice d’appello ha seguito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la garanzia per vizi prevista dalla disposizione opera anche in relazione alla vendita di cose usate, dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio dovuto al suo uso (cfr. Cass. 5251/2004, citata dalla sentenza impugnata); il giudice d’appello ha poi – con apprezzamento di fatto sottratto, ove motivato, al sindacato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24726/2017, secondo cui “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito”) – ritenuto il vizio non riconoscibile da parte dell’acquirente. Quanto all’art. 1494 c.c., la disposizione, ai fini del risarcimento del danno spettante al compratore per i vizi della cosa venduta, “pone una presunzione a carico del venditore di conoscenza di detti vizi, anche se occulti, per cui l’obbligo della garanzia è escluso soltanto se il venditore fornisca la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi medesimi” (così Cass. 4464/1997, più di recente v. Cass. 13593/2004), prova liberatoria che il giudice d’appello ha ritenuto, nel suo prudente apprezzamento, che il ricorrente non abbia dato (v. fine p. 5 e inizio p. 6 della sentenza impugnata, in cui si precisa che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, l’ipotesi secondo la quale era stato compiuto sull’invertitore un intervento serio prima della vendita era ipotesi avvalorata dalle condizioni dei pacchi dei dischi delle frizioni del medesimo invertitore).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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