Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22945 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/11/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18677-2012 proposto da:

AZIENDA U.L.S.S. (OMISSIS) VENEZIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

BORTOLUZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.C., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

R.C., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA U.L.S.S. (OMISSIS) VENEZIANA C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

BORTOLUZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidenrtale –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 304/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/07/2011 R.G.N. 407/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato BORTOLUZZI ANDREA;

uditi gli Avvocati SELVA VERZICA NICOLA VINCENZO E FURLANI

ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi, in subordine rimessione alle SS.UU.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1 – La Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello della Azienda ULSS (OMISSIS) Veneziana avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto dagli attuali controricorrenti, tutti dirigenti sanitari non medici, e, accertata la giurisdizione del giudice ordinario, previa rideterminazione del fondo previsto dall’art. 61 del C.C.N.L. 5/12/1996 per il comparto sanità, aveva condannato la azienda al pagamento delle maggiori somme agli stessi dovute a titolo di retribuzione di risultato, con decorrenza dal 1 gennaio 1997.

2 – La Corte territoriale, ribadita la giurisdizione del giudice ordinario, ha rilevato che:

a) non era maturata la eccepita prescrizione quinquennale in quanto, a prescindere dal valore costitutivo o meno della delibera di determinazione del fondo, il diritto poteva essere fatto valere solo dopo la adozione dell’atto, nella specie avvenuta il 1 settembre 2000, poichè sino a quella data i dirigenti non erano in condizioni di sapere con quali modalità ed in quale misura la azienda avrebbe erogato la indennità di risultato;

b) la domanda proposta dai ricorrenti si riferiva al periodo gennaio 1994/dicembre 2003, sicchè il Tribunale non aveva violato il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;

c) la Azienda non aveva correttamente operato, perchè aveva preteso di determinare il fondo secondo modalità difformi da quelle previste dalle parti collettive ed in particolare aveva considerato, non le somme astrattamente spettanti, bensì quelle in effetti erogabili in considerazione del numero dei dirigenti non medici, del massimo delle ore di plus orario autorizzabili, del valore delle prestazioni stabilito dal tariffario;

d) il C.C.N.L., al contrario, prevedeva che il fondo dovesse essere costituito “dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e seguenti” e la disposizione era stata oggetto di interpretazione autentica, effettuata mediante sottoscrizione dell’accordo del 12 luglio 2001, con il quale le parti avevano precisato che “per quote storiche spettanti non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte ma quelle originariamente determinate ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 57 e ss…”;

e) non rilevava che la interpretazione autentica fosse intervenuta in relazione ad una controversia avente un diverso oggetto perchè l’accordo aveva comunque precisato in modo chiaro e definitivo il significato da attribuire all’espressione “quote storiche spettanti”;

f) la Azienda non poteva unilateralmente ridurre l’ammontare del fondo al fine di contenere la spesa, poichè le esigenze di bilancio dovevano essere eventualmente apprezzate in sede di contrattazione ed avrebbero dovuto indurre a concludere un accordo collettivo di diverso contenuto;

g) infondata era, però, la pretesa dei dirigenti di vedersi attribuire la retribuzione di risultato per l’intero periodo di vigenza del contratto collettivo, poichè l’art. 62 del C.C.N.L., al comma 9, aveva consentito alle amministrazioni di mantenere il sistema incentivante precedente fino al 31 dicembre 1996;

h) i ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano formulato, ad avviso del Tribunale, domanda di condanna generica, poichè la richiesta di consulenza tecnica era stata riferita alla quantificazione del fondo e non alla determinazione delle somme a ciascuno spettanti. Detto capo della pronuncia doveva essere censurato con appello incidentale sicchè, in difetto, i dirigenti non potevano pretendere che si procedesse, previo accertamento contabile, alla quantificazione della retribuzione di risultato spettante ad ognuno.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda U.L.S.S. (OMISSIS) Veneziana sulla base di tre motivi. Hanno resistito con tempestivo controricorso i dirigenti sanitari non medici indicati in epigrafe, i quali hanno proposto ricorso incidentale fondato su quattro censure. La Azienda ha replicato con controricorso alla impugnazione incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.1 – Con il primo motivo l’Azienda ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione ed errata applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 61 del C.C.N.L. 1996 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione, al contrario fondata, perchè il termine quinquennale andava fatto decorrere dalla data prevista per il pagamento della retribuzione di risultato, corrisposta mensilmente, e non dalla approvazione della delibera con la quale l’ammontare del fondo era stato determinato. Precisa al riguardo che le modalità di finanziamento del trattamento accessorio risultavano stabilite dalla contrattazione collettiva, sicchè la deliberazione aveva efficacia meramente ricognitiva e non costitutiva. Il diritto, pertanto, ben poteva essere esercitato a prescindere dalle determinazioni dell’ente.

1.2 – La seconda censura addebita alla sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dell’art. 2, comma 1, CCNL per avere ritenuto la domanda degli odierni resistenti riferita al periodo 1/1/1994-31/12/2003” nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene la ricorrente che nelle conclusioni del ricorso di primo grado era stato richiamato l’art. 61 del C.C.N.L. 1994/1997, per cui la pretesa non poteva che riferirsi solo a detto quadriennio, essendo irrilevante il richiamo contenuto nell’atto anche a deliberazioni successive, con le quali il fondo era stato determinato nella vigenza di altro contratto.

1.3 – Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 2, lett. a) C.C.N.L. 1994/1997, così come interpretato dall’accordo di interpretazione autentica del 7/12/2001, nonchè della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3, e dell’art. 1362 c.c. anche in relazione al D.L. n. 333 del 1992, art. 2, comma 3, convertito in L. n. 359 del 1992, ed al D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 4, convertito in L. n. 438 del 1992”. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il fondo dovesse essere pari a quello definito “astratto” o “virtuale” anzichè a quello “storico”, corrispondente al massimo spendibile per la incentivazione della produttività dei dirigenti non medici, da determinarsi tenendo conto del numero dei dirigenti in organico e del tetto stabilito per le prestazioni da rendere in regime di plus orario. Aggiunge che la questione qui controversa non è sovrapponibile a quella della quale si discuteva nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Vercelli, sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto considerare detta diversità nel valutare la incidenza della interpretazione autentica dell’art. 61 del CCNL, sollecitata in quel giudizio attraverso la attivazione del procedimento disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64. In particolare la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’intero verbale di accordo e le sue premesse, senza arrestarsi alla sola parte dispositiva, perchè se ciò avesse fatto avrebbe colto che le parti collettive si erano limitate ad escludere che potessero rilevare le somme effettivamente spese ma non avevano preso posizione sulla diversa questione della quantificazione del fondo e della rilevanza del limite massimo spendibile. Evidenzia che la L. n. 537 del 1993, art. 8 richiamato nell’art. 61, che aveva previsto la obbligatoria decurtazione del 30%, non poteva che riferirsi al fondo storico determinato sulla base dei criteri sopra indicati, perchè, altrimenti, la disposizione non avrebbe comportato alcun risparmio effettivo di spesa lì dove, al contrario, il legislatore aveva chiaramente perseguito l’obiettivo di ridurre le spese gravanti sul servizio sanitario nazionale. Precisa che una diversa interpretazione avrebbe comportato la riduzione della spesa solo per il personale medico, con evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento. In via subordinata la Azienda eccepisce la illegittimità costituzionale della L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3, per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost..

2.1 – Il ricorso incidentale denuncia, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, art. 61, comma 2, lett. a), art. 62, comma 9, e art. 71, comma 2 C.C.N.L. 1994-1997 nonchè dell’art. 1362 c.c., comma 1, e dell’art. 1363 c.c.; omessa, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio”. Sostengono i ricorrenti incidentali che la nuova determinazione del fondo di risultato della dirigenza sanitaria doveva essere fissata a partire dal 1 gennaio 1994 e ciò perchè il contratto collettivo, sebbene sottoscritto successivamente, riguardava l’intero quadriennio, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici. Aggiungono che la Corte territoriale aveva valorizzato solo il disposto dell’art. 62, comma 9, ma non aveva considerato quanto previsto dall’art. 71, comma 2, in merito alla costituzione del fondo “nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale”.

2.2 – La seconda censura è formulata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, comma 2 e art. 49, comma 2 nonchè dell’art. 12 disp. gen.”. La Corte di appello, infatti, nel respingere la domanda proposta anche per il periodo antecedente al 1 gennaio 1997, non avrebbe considerato che l’accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola sin dall’inizio della vigenza del contratto.

2.3 – Il terzo motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio” perchè la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sugli argomenti sviluppati nel gravame incidentale, fondato, oltre che sulle disposizioni di legge sopra richiamate, anche sulla Direttiva della Regione Veneto del 7 agosto 2001, con la quale le aziende sanitarie erano state invitate ad ottemperare alla “interpretazione autentica” anche per i periodi antecedenti.

2.4 – Infine i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 441 c.p.c. e rilevano che nel giudizio di primo grado era stata chiesta la condanna della azienda resistente al pagamento delle somme che sarebbero state accertate in corso di causa. Il Tribunale, pertanto, aveva errato nel pronunciare condanna generica perchè avrebbe dovuto, al contrario, disporre la prosecuzione del giudizio per la quantificazione delle somme dovute a ciascun ricorrente. A sua volta la Corte di Appello avrebbe dovuto disporre l’invocata consulenza tecnica, a prescindere dalla formulazione di un motivo di appello incidentale, che sarebbe stato inammissibile in quanto rispetto al capo della sentenza che aveva disposto la condanna, sia pure generica, della resistente non era configurabile soccombenza.

3 – Va rilevato preliminarmente che non si ravvisano prima facie ragioni di ordine processuale o sostanziale preclusive dell’esame della questione di diritto su cui si incentra il giudizio, concernente i criteri per la costituzione del “fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato” previsto dall’art. 61 CCNL 5.12.1996 per l’area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità.

Si contrappongono in giudizio la tesi della Azienda ULSS ricorrente, secondo la quale il fondo dovrebbe essere determinato tenendo conto del massimo “spendibile” sulla base dei parametri fissati dal D.P.R. n. 384 del 1990, artt. 60, 61 e 62 e la interpretazione sollecitata dai dirigenti non medici, a detta dei quali, al contrario, le parti collettive avrebbero inteso riferirsi al fondo cosiddetto “virtuale”, ossia quantificato ai sensi degli artt. 57 e 58 richiamato D.P.R., a prescindere dai limiti massimi di plus orario stabiliti dall’art. 61 e dal numero dei dirigenti in servizio nell’anno di riferimento.

4 – L’art. 61 del CCNL 5.(OMISSIS).1996 è già stato oggetto di esame da parte di questa Sezione che:

a) con la sentenza n. 24248 del 21.11.2007, sia pure valorizzando la mancata indicazione da parte del ricorrente dei canoni di ermeneutica violati dalla Corte territoriale, ha respinto il ricorso della ASL di Vercelli ed ha escluso che ai fini della quantificazione del fondo potessero rilevare gli accordi integrativi regionali “che l’avevano determinato in misura ridotta, perchè il personale dirigente, all’epoca in servizio, non era in grado, stante i limiti contrattuali, di effettuare un plus orario corrispondente all’intera somma astrattamente a disposizione”;

b) con la sentenza n. 3304 del 2.3.2012 ha accolto il ricorso proposto dai dirigenti non medici (i quali avevano sostenuto che la quota spettante all’ex gruppo B dovesse avere “dignità economica parificata a quella dei medici” e che non potesse l’amministrazione ancorarla ad un tetto a monte), cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte territoriale per un nuovo esame, da condursi principalmente alla luce di quanto affermato dalle parti collettive nel verbale di interpretazione autentica del 12 luglio 2001;

c) con la sentenza n. 18463 del 26.10.2012 ha escluso che nella quantificazione del fondo dovesse tenersi conto delle “quote reali” (ossia di quelle stanziate dalla Azienda sulle quali sole poteva essere operato il contenimento della spesa imposto dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3) ed ha, invece, ritenuto corretta la soluzione alla quale era pervenuta la Corte territoriale, che aveva affermato la legittimità della determinazione e corresponsione della retribuzione di risultato in base “ai fondi virtuali e non reali”.

5 – Le richiamate pronunce hanno tutte valorizzato l’accordo sulla interpretazione autentica dell’art. 61, sottoscritto il 12.7.2001 dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale si è stabilito che “con riguardo alla formazione del fondo di cui all’art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997 relativo alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5.12.1996, le parti specificano che per “quote storiche spettanti” non si intendono le quote per il pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte ma quelle originariamente determinate ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 57 e ss. applicati immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione percentuale prevista dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3″.

In particolare Cass. n. 18463 del 2012 ha ritenuto che l’interpretazione autentica, valutata unitamente all’omesso richiamo della L. n. 407 del 1990 e del D.L. n. 384 del 1992, debba comportare il definitivo superamento della “distinzione fra fondo virtuale e fondo reale, ad essa opponendosi il preciso disposto del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 58, il quale fissa in modo inequivocabile l’entità del Fondo”.

6 – Al contrario il Collegio ritiene che l’interpretazione autentica non risolva la questione che viene in rilievo, poichè le parti collettive hanno solo precisato che le “quote storiche spettanti” non sono quelle “spese o corrisposte” ma non hanno chiarito se la quota da destinare al personale dirigente non medico, originariamente ricompreso nel D.P.R. n. 380 del 1990, art. 60, lett. b debba essere quella risultante dalla “virtuale” parificazione al personale medico o se, viceversa, debba comunque tener conto dei tetti fissati dagli artt. 61 e 62 cit. D.p.r. e, quindi, delle somme massime attribuibili ai dirigenti non medici, i quali concorrevano alla ripartizione del fondo comune, suddiviso in quote orarie, nei limiti del plus orario di cui al richiamato art. 61. In altri termini la interpretazione autentica esclude la rilevanza dello “speso” ma non dello “spendibile”, sicchè la stessa non è risolutiva ai fini della decisione della questione controversa.

7 – La esegesi sulla quale si fonda la pretesa dei controricorrenti, avallata dai precedenti di questa Corte, non considera che l’art. 61 del CCNL 5.12.1996 richiama non il solo D.P.R. n. 384 del 1990, art. 58 che fissa i criteri per la quantificazione e per il finanziamento dei fondi di incentivazione, bensì l’intero complesso delle disposizioni dedicate all’istituto ed alle modalità di ripartizione del fondo, fra le quali assumono particolare rilievo gli artt. 60, 61 e 62.

L’accordo recepito con il D.P.R. prevedeva, infatti, la suddivisione del fondo comune in quote orarie (art. 60, comma 3), la partecipazione alla ripartizione del fondo secondo il sistema del plus orario, da prestarsi con le modalità fissate dall’art. 61 e sulla base di accordi locali (art. 60, comma 4), la necessaria correlazione fra istituto delle incentivazioni e plus orario (art. 61 commi 1 e 12), la fissazione di limiti massimi orari delle prestazioni individuali (art. 61, comma 2). L’art. 62, poi, intitolato “modalità di determinazione del fondo per il personale della categoria B”, prevedeva che il fondo medesimo dovesse essere “costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale in riferimento all’anno 1989 dalle singole Unità Sanitarie Locali, incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti”.

In sintesi sulla base delle richiamate disposizioni il personale dirigenziale della categoria B (biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi), pur se equiparato al personale medico per effetto dei principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza 28.4.1986 n. 308 che aveva annullato il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, art. 63 poteva concorrere alla ripartizione del fondo comune solo nel rispetto dei limiti di plus orario individuali, sicchè la quota massima spendibile per la incentivazione delle prestazioni dei dirigenti non medici era costituita, appunto, dal valore unitario del plus orario (determinato ai sensi dell’art. 61, comma 7), moltiplicato per il numero massimo delle ore di plus orario consentito (art. 61, comma 2) e per le unità di personale dirigenziale impegnato nella attività incentivata.

Detta quota massima poteva, poi, essere non spesa in concreto per la ricorrenza delle ipotesi analiticamente disciplinate dallo stesso accordo (si rimanda alla dettagliata disciplina dell’art. 61).

Ritiene il Collegio che le parti collettive, nel richiamare le “quote storiche spettanti a ciascun ruolo” non abbiano voluto prescindere dai criteri di determinazione sopra sintetizzati e dalla stretta connessione fra quota e regime del plus orario, resa evidente anche dal richiamo alla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 3.

La norma in parola, infatti, oltre a prevedere che “per il comparto della sanità, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l’importo dei fondi di incentivazione di cui al D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, art. 58 e 124 non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all’anno 1991″ ha anche aggiunto che ” a tal fine le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli artt. 61 e 127 del citato decreto”.

La disposizione, quindi, in quanto finalizzata a realizzare un risparmio di spesa, opera una correlazione fra riduzione del fondo e riduzione del plus orario, e ciò esclude che la riduzione stessa possa essere effettuata, come asserito dai controricorrenti, sul “fondo virtuale”, perchè ciò non determinerebbe una diminuzione della spesa effettiva. La decurtazione, pertanto, non può che riguardare la “quota massima spendibile”, determinata secondo i criteri di cui sopra si è detto.

8 – D’altro canto non sembra determinante il mancato richiamo della L. n. 407 del 1990 e del D.L. n. 384 del 1992, poichè la prima ha solo previsto la abrogazione degli istituti normativi ed economici di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, sostituiti dalla diversa disciplina dettata dal D.P.R. n. 284 del 1990, che è appunto quella alla quale il CCNL 5.12.1996 ha rinviato, ed il decreto legge (che all’art. 7, comma 4 statuiva: Per l’anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell’efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l’anno finanziario 1991) è stato chiaramente superato dalla L. n. 537 del 1993, art. 8 richiamato dalle parti collettive.

9 – Il Collegio, sulla base di quanto sin qui osservato, non ritiene di potere condividere l’orientamento espresso da questa Sezione Lavoro con le sentenze indicate al punto 4 ed in particolare da Cass. n. 18463 del 2012, relativa a fattispecie non dissimile da quella oggetto di causa.

Appare, pertanto, opportuno, rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, al fine di prevenire il possibile contrasto giurisprudenziale che scaturirebbe da una pronuncia difforme dai precedenti citati, e dovendo, comunque, la questione stessa essere qualificata “di massima di particolare importanza”, a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2. Risulta, infatti, dagli scritti difensivi delle parti che in diverse regioni i dirigenti non medici hanno avviato iniziative giudiziarie per contestare i criteri di determinazione del fondo e la conseguente quantificazione della indennità di risultato. La pronuncia è, quindi, destinata ad incidere su un vasto contenzioso, la cui rilevanza, quanto alle conseguenze sulla spesa del servizio sanitario nazionale, è stata posta in risalto in sede parlamentare (atto n. 302806 del 27 aprile 2016) nonchè dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel parere del 5 novembre 2015 sul disegno di legge recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

PQM

La Corte rimette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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