Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22944 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 09/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13145/2015 proposto da:

MECCANICA SCIPIONI MACCHINE UTENSILI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato DANIELA RESCIGNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARTA NEGRONI;

– ricorrente –

contro

SAI – SERVIZI AMBIENTALI ITALIA SAS DI M.P., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA ANTEZZA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

LAURENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2382/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 2 febbraio 2015, ha accolto l’appello proposto da SAI – Servizi Ambientali Italia s.a.s. di M.D.P. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 31335 del 2012, e per l’effetto ha condannato Meccanica Scipioni Macchine Utensili s.r.l. a pagare in favore della SAI l’importo di Euro 2.800,00, a titolo di residuo corrispettivo di lavori.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Meccanica Scipioni Macchine Utensili srl sulla base di due motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso SAI – Servizi Ambientali Italia s.a.s. di Massimo Di Pietro.

3. E’ stata formulata proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Con il primo motivo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e si contesta il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello.

4.2. La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto prospetta il vizio di motivazione sulla decisione di ammissibilità dell’appello della SAI, senza riportare il contenuto dell’atto di appello (che, secondo il Tribunale, aveva “utilmente” contestato l’illogicità della motivazione resa dal Giudice di pace sulla questione della prova dell’ammontare dei lavori effettivamente eseguiti).

Come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorrente il quale denunci la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (ex plurimis, Cass. 10/01/2012, n. 86).

5. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione sotto il profilo della incoerenza tra motivazione e fonti di prova, e si contesta l’utilizzo, ai fini della decisione, dell’ATP che non era stato formalmente ammesso nel giudizio di merito, nonchè l’utilizzo del primo preventivo dei lavori, non sottoscritto dalle parti.

5.1. La doglianza è infondata sotto tutti i profili prospettati.

La mancanza di un provvedimento di formale ammissione dell’ATP nel giudizio di merito è priva di conseguenze, in quanto l’art. 698 c.p.c., non prescrive, ai fini della produzione in giudizio delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, un formale provvedimento che ne dichiari l’ammissibilità, onde tali prove devono ritenersi ammesse per il fatto stesso che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti ed il giudice le abbia esaminate, traendone elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. 22/03/2004, n. 5681; Cass. 08/10/1990, n. 9863).

Anche la denunciata incongruenza tra fonti di prova e principi di diritto, in disparte il difetto di autosufficienza per mancata indicazione del contenuto dei documenti richiamati (preventivi), è priva di fondamento.

Il Tribunale ha rilevato, sulla base dell’esame del primo preventivo sottoposto all’attenzione di Meccanica Scipioni, che l’esistenza di fenomeni di infiltrazione nel capannone di proprietà di Meccanica Scipioni era precedente all’intervento della SAI. Lo stesso Tribunale ha poi richiamato le conclusioni dell’ATP richiesto dalla stessa Meccanica Scipioni, dal quale era emerso che le infiltrazioni non erano state causate dai lavori eseguiti da SAI, e che la predetta società aveva eseguito l’80% dei lavori pattuiti nel preventivo sottoscritto dalle parti, donde il diritto do SAI di ottenere il pagamento del residuo importo di Euro 2.800,00.

L’iter argomentativo seguito dal Tribunale risulta immune dal vizio di illogicità, essendo chiaramente individuabile la ratio decidendi.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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