Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22944 del 21/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/10/2020), n.22944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16718/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in fallimento;
– intimata –
e nei confronti di:
Equitalia Polis s.p.a. – Agente per la riscossione di Avellino;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 271/9/2011, depositata il 19 maggio 2011.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco nella
camera di consiglio del 3 luglio 2019.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Letto il ricorso per cassazione presentato dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 271/9/2011, depositata il 19 maggio 2011, che ha accolto l’appello incidentale della società avverso la sentenza di primo grado n. 176/6/2008 pronunziata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, appellata anche in via principale sia dall’Agenzia delle entrate che dal concessionario per la riscossione, e che, pur ritenendo fondato l’appello principale, ha confermato per altri motivi l’annullamento della cartella di pagamento (decisa dal primo giudice) emessa nei confronti della contribuente per il recupero delle imposte non versate per l’anno 2003, ritenendo la nullità della cartella causa l’omesso previo invio della comunicazione di irregolarità.
2. – Considerato che la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ha proposto due motivi di ricorso.
2.1 – Con il primo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto operante la causa di nullità prevista dalla norma, pur non ricorrendone l’ipotesi della “sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
2.2 – Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto dovuta a pena di nullità la comunicazione di irregolarità prima della emissione della cartella esattoriale.
3.- rilevato che non si sono costituiti in giudizio nè la società intimata nè la cointeressata società di riscossione;
4.- Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso (che possono essere esaminati congiuntamente), siano fondati, in continuità con le decisioni già adottate sul punto dalla Corte (Cass.Sez. 6, ordinanza n. 3154 del 15/02/2015; in precedenza, tra le altre Cass.Sez. 5, Sentenza n. 4231 del 24/02/2006) per cui: L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36- bis, comma 3 (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta;
5.- Rilevato che nel caso in esame è pacifico che l’iscrizione a ruolo sia stata effettuata sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente (che non ha versato le imposte), senza alcuna modifica o pro-spettazione di situazioni di incertezza in sede di controllo automatizzato,
6- Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata, siccome viziata in punto di diritto, con rinvio per un nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle rimanenti questioni sollevate dalle parti in sede di appello e rimaste assorbite dalla decisione ivi adottata.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020