Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22944 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3413-2006 proposto da:

M.M. C.F. (OMISSIS), V.S. C.F.

(OMISSIS), M.R. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARENULA 29, presso lo studio

dell’avvocato ASCOLI LUCIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato DI

DONATO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

D.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALSUGANA 2, presso il Dr. MAIELLO TAMMARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRINDISI FERDINANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3332/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1994, D.F. conveniva di fronte al tribunale di Napoli M.M., D., A. ed An. e P.C., assumendo che costoro aveva installato nel viale d’ingresso alla loro proprietà, confinante con quella di esso attore, una latrina a distanza inferiore a due metri dal suo fabbricato e ne chiedeva pertanto la condanna alla rimozione o allo spostamento. Con una prima sentenza del 1997, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea; la Corte di appello di Napoli peraltro, in accoglimento dell’impugnazione di M. A. e di P.C., i quali sostenevano di aver venduto l’immobile de quo prima della notifica della citazione a V.S. ed a M.R., con sentenza del 1999, annullava la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio.

D.F. riassumeva il giudizio e integrava nel senso suddetto il contraddittorio; i convenuti sostenevano di aver provveduto a spostare la fossa de qua ad oltre due metri dal fondo dell’attore e chiedevano declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.

Con sentenza del 2000, lo stesso Tribunale accoglieva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese.

Proponevano appello i soccombenti M. e M.R. e V.S. cui resisteva il D. ed intervenivano G. e M.D., i quali chiedevano, con appello incidentale, dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza in data 9.2/1.12.2005, la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile l’appello incidentale di G. ed accoglieva quello di D. e regolava le spese.

Osservava la Corte partenopea che G. e M.D. non avevano acquistato la proprietà del viale d’accesso, nè era stata data prova alcuna al riguardo. Considerava poi inconsistenti i rilievi sollevati con l’appello principale, e, rilevato il difetto di interesse in capo a G., nei confronti del quale non era stata proposta domanda alcuna, sicchè il suo appello incidentale era da dichiararsi inammissibile, era fondato l’appello incidentale di D. in ragione del difetto di legittimazione passiva di costui.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, M. e M.R. e V.S.; resiste con controricorso il D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., in relazione alla asserita mancanza di prova in ordine alla effettiva dislocazione della fossa biologica, in quanto l’attore nulla avrebbe provato al riguardo.

Il riferimento alla ammissione di controparte sul punto poi comporterebbe un inammissibile inversione dell’onere della prova.

Con il secondo mezzo ci si duole della mancata partecipazione alo processo di prime cure di M.G., intervenuto in causa soltanto in appello, donde l’asserito vizio di disintegrità del contraddittorio.

Con il terzo motivo di lamenta contraddittorietà di motivazione in ordine alla regolamentazione delle spese.

Il primo mezzo appare del tutto sfornito di pregio; l’asserzione infatti secondo cui nulla avrebbe provato l’originario attore in ordine alla esatta dislocazione della latrina risulta superata dalla ammissione incondizionata delle controparti al riguardo, tanto da aver asserito di aver spostato la latrina stessa a distanza legale e aver solo conseguentemente chiesto la cessazione della materia del contendere. Risulta evidente che la non contestazione (nella specie la completa ammissione) della tesi attorea esime la controparte dalla prova dei fatti posti a base delle propria domanda, senza che tanto comporti inversione dell’onere della prova. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Il secondo mezzo appare prescindere del tutto dall’effettivo iter processuale, atteso che nessuna domanda era stata proposta nei confronti di M.G., di talchè la di lui partecipazione al giudizio di primo grado non era affatto necessaria, cosa questa che comportava la infondatezza della tesi della disintegrità del contraddittorio in prime cure e, conseguentemente, del motivo basato su tale inesistente vizio.

Quanto al terzo mezzo, relativo alla regolamentazione delle spese della fase di merito, devesi rilevare che, con riferimento alla questione relativa allo spontaneo arretramento della latrina, lo stesso sarebbe comunque stato attuato dopo l’instaurazione della lite da parte del D., e osa questa che avrebbe comportato in ogni modo una soccombenza virtuale, incidente sulle regolamentazione delle spese di lite.

Assolutamente pleonastico deve essere poi considerato l’inciso, contenuto solo nel dispositivo, con cui si condiziona la condanna allo spostamento della latrina all’ipotesi che tanto non sia stato fatto, e comunque da leggere in correlazione con la motivazione della sentenza e pertanto ininfluente anche in relazione al profilo in esame.

Quanto infine alla posizione di M.M., le spese si regolano in base all’esito complessivo della lite e pertanto non appare determinante al riguardo la mancata partecipazione di costei al grado di giudizio poi annullato.

Il motivo non ha pertanto pregio e deve essere pertanto respinto e, con esso il ricorso;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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