Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22943 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 09/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13019/2015 proposto da:

IMMERPLAST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo

studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALESSANDRO SILLANI e SIMONE VALMORI;

– ricorrente –

contro

DE’ LONGHI SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato GUIDO PICCIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata in data 31 marzo 2014, ha accolto parzialmente l’appello proposto da De Longhi s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Tolmezzo n. 334 del 2008, e per l’effetto ha condannato la medesima De Longhi a pagare a Immerplast s.r.l. l’importo di Euro 176.109,78, nonchè di Euro 29.745,02 per interessi passivi oltre agli interessi legali dal 25 giugno 2003 al saldo.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Immerplast srl sulla base di tre motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso De Longhi spa, che ha depositato memoria.

3. E’ stata formulata proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso, che il Collegio condivide.

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e mancata applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e si contesta che la Corte d’appello ha ridotto la quantificazione del danno da lucro cessante, in assenza di specifico motivo di gravame della De Longhi sul punto.

5. Con il secondo motivo è denunciata violazione e mancata applicazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c. e si contesta, sempre con riferimento alla quantificazione del danno da lucro cessante, che la Corte d’appello non ha rilevato la mancata tempestiva proposizione di eccezione della De Longhi sul punto.

5.1. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente perchè connesse, sono infondate.

La Corte d’appello ha rideterminato il danno da lucro cessante, previa rinnovazione della CTU, a fronte della contestazione dell’appellante De Longhi riguardo alla quantificazione effettuata dal Tribunale, che si era discostato dalle conclusione rassegnate dal CTU nominato nel giudizio di primo grado.

La questione della quantificazione del danno era quindi oggetto di devoluzione.

Si tratta, peraltro, di questione che integra una mera difesa, finalizzata a contestare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento ex adverso azionato, e non un’eccezione in senso stretto

Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, “le eccezioni in senso stretto sono unicamente quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integrante l’eccezione corrisponda all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare, di guisa che, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, supponga il tramite di una manifestazione di volontà, da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale” (Cass. 23/12/2011, n. 28703, che richiama Cass. Sez. U. 27/07/2005, n. 15661).

Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione nè la violazione del divieto dei nova in appello.

6. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 115 e 198 c.p.c. e art. 346 c.p.c., comma 2 e si contesta la determinazione “diminutiva” del danno sotto il profilo della carenza di prova sul punto.

6.1. La doglianza è inammissibile perchè si risolve nella sollecitazione di un nuovo esame del quadro probatorio, e in particolare dell’operato del CTU nominato nel giudizio di appello, oltretutto in assenza di indicazione circa la formulazione di rilievi alla CTU dopo il deposito della stessa, e quindi in difetto di autosufficienza.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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