Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22943 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 13/09/2019), n.22943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30468-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTIRO DEI L’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2292/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da S.L., nato in Gambia, il quale ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi: I) Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio individuato nella condizione di pericolosità e nella situazione di violenza generalizzata esistenti in Gambia, in riferimento a tale censura il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione, laddove la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di una condizione di violenza generalizzata o di conflitto armato interno o internazionale; II) Errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua condizione personale; III) Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle condizioni socio/politiche del Paese di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sostenendo che il Paese è instabile e vi è una sistematica violazione dei diritti umani; IV) Mancata concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonchè violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o ivi possa correre gravi rischi ed invoca anche il diritto alla salute ed alla alimentazione.

2. Il ricorso è inammissibile e va respinto.

3. Va richiamata per tutti la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

Anche le censure motivazionali avrebbero dovuto essere sviluppate, secondo il modello codicistico, con l’indicazione del fatto di cui si deduce l’omesso esame: invero nel caso di specie le doglianze, oltre ad essere formulate in maniera apodittica, trascurano del tutto la ratio decidendi sviluppata dalla Corte in merito alla inattendibilità di quanto esposto dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione internazionale, e non illustrano i fatti il cui esame sarebbe stato omesso (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 20721 del 13/08/2018).

4. Va, quindi, aggiunto che la Corte, nonostante la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni, ha compiuto anche una valutazione circa l’insussistenza di una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale in Gambia e ciò non solo mediante il richiamo delle fonti – sulla cui insufficienza si focalizza la censura – ma anche mediante il rinvio per relationem alla statuizione del Tribunale sul punto, passaggio motivazionale ignorato dal ricorrente, che si limita a sostenere la propria tesi, trascurando la complessiva motivazione fondata non solo sulla non credibilità delle dichiarazioni rese in merito alle ragioni dell’allontanamento dal Gambia.

5. Anche per quanto riguarda la protezione umanitaria, va osservato che il ricorrente non ha allegato ragioni personali di vulnerabilità diverse da quelle esaminate dalla Corte di appello anche per le altre forme di protezione, la cui statuizione non risulta impugnata, e che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, su cui è interamente articolato il motivo, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti

Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di osservare che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria non si sottrae, per sè, all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio (cfr., tra le altre, Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass., 18 aprile 2019, n. 10933).

Invero il ricorrente persegue inammissibilmente una rivisitazione del giudizio di fatto con il quale i giudici di merito hanno escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente.

Quanto alla prospettazione di una vulnerabilità conseguente al rischio dell’integrità psico-fisica, prefigurata come lesione al diritto alla salute ed all’alimentazione, va osservato che la prospettazione si connota di assoluta astrattezza e di novità.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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