Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22942 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2017, (ud. 09/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12839/2015 proposto da:

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e difeso dagli

avvocati WILMA MARINA BERNARDI, ASTORRE MANCINI e PIERO GIORGIO

TENTONI;

– ricorrente –

contro

COMMERCIO & FINANZA SPA – LEASING AND FACTORING, in persona del

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso Io studio dell’avvocato LUIGI ALBISINNI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE SESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/2013 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1185 depositata il 13 settembre 2013, ha respinto la domanda proposta dal Comune di Rimini, di condanna della società Commercio e Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring, proprietaria dell’Hotel Audi di rimini, al rilascio dell’area in fregio al lungomare, ed ha accolto la domanda riconvenzionale, accertando l’intervenuto acquisto della proprietà dell’area in capo alla predetta società per usucapione.

2. La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza comunicata in data 25 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Comune di Rimini.

3. Ricorre il Comune di Rimini per la cassazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, sulla base di cinque motivi, anche illustrati da memoria. Resiste con controricorso Commercio e Finanza spa Leasing e Factoring, che ha depositato memoria.

4. E’ stata formulata proposta di decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso, che il Collegio condivide.

5. Con i primi due motivi di ricorso è denunciata violazione degli artt. 83,156 e 157 c.p.c. e si contesta la decisione del Tribunale sull’eccezione di nullità della procura, ritenuta tardiva e comunque, ad abundantiam, priva di fondamento.

5.1. La doglianza è infondata.

Come affermato ripetutamente da questa Corte regolatrice, la nullità della procura speciale alle liti deve essere dedotta, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dalla parte interessata, con conseguente onere a carico della controparte di integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale (da ultimo, Cass. Sez. U. 07/11/2013, n. 25036). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato la tardività dell’eccezione formulata dal Comune di Rimini soltanto nella comparsa conclusionale.

6.1. Rimane assorbito, nel rigetto dei primi due motivi, il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75,77,83,100,125 c.p.c. e si contesta il mancato accertamento della eccepita carenza di potere sostanziale in capo al procuratore speciale della società convenuta, sig.ra I.A., in relazione al rapporto dedotto in giudizio.

La ritenuta tardività dell’eccezione di nullità della procura precludeva ogni accertamento in ordine alla validità della stessa.

7. Con il quarto e con il quinto motivo il ricorrente Comune di Rimini denuncia omesso esame del fatto decisivo, costituito dalla rinuncia implicita della società convenuta ad avvalersi dell’azione di usucapione, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2937 c.c. e contesta il mancato rilievo, da parte del Tribunale, della indicata rinuncia.

7.1. Le doglianze sono infondate.

Il Tribunale, dopo avere rilevato la tardività dell’eccezione di interruzione del possesso ad usucapionem formulata dal Comune con riferimento alla missiva in data 10 giugno 1999, e l’ininfluenza della questione, poichè a quella data l’usucapione era già maturata, ha anche evidenziato che dalla missiva non emergeva in alcun modo la volontà della società di attribuire il diritto reale al suo titolare.

Il rilievo vale a fortiori a superare l’eccezione di rinuncia tacita all’usucapione, che è configurabile soltanto allorchè sussista incompatibilità assoluta tra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione (ex plurimis, Cass. 31/08/2015, n. 17321).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per i raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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