Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22942 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2669-2006 proposto da:

T.C. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentata e difesa

dall’avvocato BORRIELLO GENNARO;

– ricorrente –

contro

G.A., TU.RO., TU.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 553/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18 settembre 1997 T.C.0 conveniva davanti al Tribunale di Salerno Tu.Sa. per ivi sentire: a) dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita, avente ad oggetto un trattore, non avendo la venditrice consegnato la documentazione necessaria per il trasferimento di proprietà e b) condannare il convenuto alla restituzione della somma di L. 6.900.000 a suo tempo corrisposta quale corrispettivo della vendita nonchè al rimborso della somma di L. 300.000 corrisposta all’Agenzia Carrozza che avrebbe dovuto curare l’immatricolazione del trattore, nonchè al risarcimento del danno determinato nell’importo di L. 2.000.000, considerato che non aveva potuto usufruire del trattore, dato che sprovvisto di targa, poteva essere sequestrato dai competenti organi di P.G.:

Si costituiva il Tu. il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva dato che il contratto di compravendita era stato concluso tra la T. e il rappresentante della Leyland di Altavilla Silentina, G.A., cui il deducente si era rivolto per rivendere il trattato acquistato presso di lui e che non poteva più guidare per una grave malattia nelle more sopraggiunta;

infatti, era stato il G. ad emettere la fattura per la vendita del trattore alla T. il G. si era assunto l’impegno di consegnare alla parte acquirente la relativa documentazione mai posseduta dal deducente. Contestava la richiesta di restituzione del prezzo e dei danni in quanto dal 1982 il trattore era rimasto nella disponibilità dell’attrice che lo aveva utilizzato e, quindi, ne aveva deprezzato il valore.

Chiesta e ottenuta autorizzazione, veniva chiamato in causa G., il quale si costituiva deducendo che la pretesa del Tu. era infondata perchè questi, acquistato presso la sua concessionaria il trattore oggetto di causa, si era presentato allo stesso insieme alla T. dopo due anni dall’acquisto e aveva ritirato i documenti necessari per la immatricolazione. Chiedeva, pertanto, la declaratoria della sua estraneità alla lite.

Deceduto il Tu. il processo continuava nei confronti degli eredi di questi:

Ro. e Tu.Ma..

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 993 del 2001 dichiarava risolto per difetto essenziale del bene ceduto il contratto di compravendita intercorso tra T. e il Tu., condannava le eredi del Tu. al pagamento in favore della T. della somma di L. 7.200.000 oltre interessi legali previa restituzione del trattore, nonchè condannava il G. a rimborsare a Tu.Ma.

e Ro. le somme che esse avevano pagato all’attrice previa restituzione dello stesso trattore.

Avverso questa sentenza proponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Salerno, G., chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per due motivi: a) il giudice di primo grado non aveva considerato, in ragione degli artt 1495 e 1497 c.c., e/o comunque in ragione degli artt. 1492 e 1495 c.c., l’evenienza sia della decadenza sia della prescrizione, dato che mai era stato denunziato alcun difetto di qualità e l’azione era stata proposta dopo quattro anni, b) non sussisteva, comunque, alcun inadempimento risolutorio considerato che la documentazione identificativa non era un elemento necessario per l’effettuazione del passaggio di proprietà ai fini dell’iscrizione pubblicitaria al PRA. Si costituivano: 1) Ro. e Tu.Ma. contestando le nuove deduzioni di decadenza e di prescrizione e svolgendo appello incidentale poichè ove queste eccezioni fossero state considerate ammissibili in relazione agli artt. 1490, 1492, 1495 e 1497 c.c. esse avrebbero dovuto intendersi indirizzate da parte;

loro nei confronti della sola T., la quale deduceva che l’appello era da ritenersi infondato.

La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 553 del 2004 accoglieva per quanto di ragione l’appello principale e l’appello incidentale e per l’effetto rigettava la domanda originariamente proposta dalla T. senza ulteriore luogo a provvedere sulle domande originariamente proposte da Sa.Tu. e coltivate dalle eredi Ro. e Tu.Ma.. Condannava T. alla restituzione in favore di Ro. e Tu.Ma. della somma di L. 19.470.000 oltre gli interessi legali, dando atto del diritto alla restituzione da parte delle Tu. in suo favore del trattore oggetto di causa. A sostegno di questa decisione la Corte di Appello di Salerno osservava: a) che il Tu. (parte venditrice) pose a disposizione della compratrice e per la stessa all’Agenzia cui ella si era rivolta per l’espletamento delle formalità relative al passaggio di proprietà i documenti essenziali all’identificazione della trattrice agricola documenti che data la natura di bene mobile non assoggettabile alla disciplina di quelli iscritti nei pubblici registri erano bastevole al fine perseguito. B) l’esame degli atti prodotti dal G. ha consentito di acclarare che gli stessi elementi identificativi ed, in specie, il medesimo numero di telaio quello individuato dalla cifra (OMISSIS) risultavano presenti sulla fattura di acquisto del bene da parte del G., sulla fattura di acquisto del bene da parte della T. e sul certificato di origine della trattrice. C) l’esame del documento del 28 gennaio 1987 del Ministero dei Trasporti Direzione generale che individua nella T. la destinataria della nota di convocazione per il collaudo della trattrice viene identificata con il numero (OMISSIS).

La cassazione della sentenza n. 553 del 2004 della Corte di Appello di Salerno è stata chiesta da T.C. con ricorso affidato a tre motivi. Le parti intimate ( G.A., Tu.

M. e Ro.) non hanno svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta – come da rubrica – la violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (art. 360 c.p.c., n. 3), omessa, erroneità, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) violazione art. 343 c.p.c., comma 1, artt. 331, 332 e 292 c.p.c.. Secondo il ricorrente la Corte di Appello di Salerno avrebbe omesso di rilevare che l’atto di appello incidentale proposto dalle eredi del Tu.

non era stato notificato alla T. inizialmente contumace nel giudizio di appello. Specifica la ricorrente che le germane Tu.

R. e Ma. con comparsa di costituzione e di risposta all’appello proposto da G.A., proponevano appello incidentale nei confronti dell’odierna ricorrente, epperò alla prima udienza fissata l’attuale resistente non si costituiva in giudizio per cui il CI ordinava la rinotifica dell’atto di appello. Atto di appello rinotificato da parte dell’appellante principale G. A. e non dalle appellate Tu.Ro. e M. le quali dimenticavano di aver proposto appello incidentale e che tale atto andava notificato all’appellata T.C., la quale non si era costituita in giudizio. Da qui, la nullità dell’atto di appello incidentale ai sensi degli artt. 331, 332 e 292 c.p.c. 1.1. La censura non ha ragion d’essere e non può essere accolta.

1.2. Va qui osservato che la norma di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1, secondo cui l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione, in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 c.p.c. senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell’atto di impugnazione – è applicabile all’appello incidentale rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d’impugnazione, ma non quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all’appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l’impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell’appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell’art. 331 cod. proc. civ..

1.2.1. Tuttavia, la giurisprudenza di questa S.C. è consolidata nel ritenere che “le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima, la nullità dell’atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice” (Cass. n. 15820 del 28.7.05; Cass. n. 3817 del 25/02/2004). Il principio è stato costantemente ripetuto, da questa stessa Corte, in tema di proposizione di domande nuove, in cui si è affermato che l’inosservanza dell’obbligo della notificazione al contumace delle comparse contenenti domande nuove costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell’esclusivo interesse del contumace nei cui confronti le domande sono state proposte. Essa non può essere dedotta dalle altre parti nè essere rilevata d’ufficio dal giudice, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario, trattandosi di un obbligo stabilito nell’interesse esclusivo del contumace (Cass., 4 giugno 1994, n. 5442; Cass. 25 novembre 1994, n. 10044; Cass. 22.10.1986, n. 6191; Cass. 30 marzo 1987, n. 3040).

1.2.2. La relativa eccezione di nullità dell’appello incidentale, pertanto, avrebbe dovuta essere rilevata con l’atto di costituzione della parte inizialmente contumace, con la conseguenza che la mancata proposizione di tale eccezione e soprattutto la costituzione della parte inizialmente contumace ha sanato il relativo vizio dell’atto di appello incidentale.

1.2.3. Per altro, non può neppure ritenersi sussistere, – per effetto dell’omessa notifica della comparsa contenete appello incidentale al contumace, litisconsorte necessario, una violazione dell’art. 102 c.p.c.. Infatti il litisconsorte contumace successivamente si è costituito e dunque è stato pur sempre parte nel procedimento relativamente a quella domanda nei suoi elementi oggettivi e la sentenza emessa non è inutiliter data in quanto la decisione è stata emessa nei confronti di tutte le parti interessate. Tanto più che nel caso in esame – come ha chiarito la Corte di merito – l’appello incidentale aveva mutuato, per il rapporto di interesse, i temi costituenti le ragioni di doglianza dell’appello principale.

2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta – come da rubrica – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1477 cod. civ.. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Salerno avrebbe errato nel non aver ritenuto che la mancata consegna della documentazione da parte del venditore al compratore comportasse già di per sè la risoluzione del contratto. Specifica la ricorrente, riportando un orientamento di questa Corte, che il venditore di un bene iscritto nei pubblici registri è tenuto a consegnare al compratore e i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso del bene venduto dei quali abbia il possesso ovvero è obbligato a recuperarli presso eventuali terzi detentori.

2.1. La censura è infondata e non può essere accolta dato che la Corte di meritoria esattamente seguito il principio riportato dalla ricorrente.

A ben vedere la Corte salernitana ha accertato che la documentazione cui si riferisce la ricorrente era stata regolarmente consegnata.

Secondo la Corte di merito la consegna de qua è stata affermata dalla stessa T. perchè questa nell’atto introduttivo aveva affermato che l’Agenzia Carrozza, cui si era rivolta per la regolarizzazione della vendita, le riferiva che non poteva effettuarsi il trasferimento di proprietà (la pubblicizzazione del trasferimento stesso, per quanto di rilievo) per mancanza di corrispondenza fra la matricola del trattore compravenduto e quella risultante dai documenti, i quali, dunque, sottolineava la stessa Corte di merito – esistevano. L’avvenuta consegna dei documenti veniva accertata dalla Corte di merito anche in ragione di altre due risultanze probatorie: a) dalla documentazione depositata in giudizio dal G. e b) dalla comunicazione inviata alla T. dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale con cui la T., e non altri,veniva invitata al collaudo del veicolo. Detti dati, ha specificato la Corte di merito: “forniscono elementi univoci nel senso che la documentazione essenziale – in quanto asseverativa dell’origine e della identificazione della trattrice, bene mobile da non iscriversi necessariamente nei pubblici registri alla stregua delle indicazioni prima fornite – da un lato è sussistita e dall’altro è stata effettivamente messa a disposizione dell’emissario che le parti concordemente individuavano nell’agenzia automobilistica Carrozza o comunque è stata posta a disposizione della T.”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione e violazione del R.D.L.. n. 436 del 1927, art. 1. Secondo la ricorrente avrebbe errato la Corte di Appello di Salerno nell’affermare che le ordinanze dei vari prefetti le quali potranno indicare l’obbligatorietà della denuncia dei trattori non saranno mai emesse:

per altro, specifica la ricorrente anche se l’art. 8 della “prefata norma” prevede tale pubblicità (iscrizione dei trattori agricoli nel PRA) facoltativa ciò non può essere ostativo al rilascio della documentazione da parte del venditore.

3.1. La censura è inammissibile perchè generica e imprecisa nella sua formulazione, considerato che la ricorrente non specifica quale violazione di legge sarebbe stata consumata con la decisione impugnata.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese di lite del presente giudizio perchè le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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