Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22941 del 13/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 13/09/2019), n.22941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29657-2018 proposto da:
I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSANDRO PRATICO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
TRICOMI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da I.F., di origine nigeriana, il quale ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
L’unico motivo, che denuncia la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, senza esaminare la relativa richiesta, è fondato alla luce del principio secondo cui il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio (Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182), giacchè l’udienza non risulta essere stata fissata.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
art. 35 bis, comma 11,