Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22941 del 04/11/2011
Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22941
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3103-2006 proposto da:
T.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FILIPPO ERMINI 68, presso lo studio dell’avvocato SALUSTRI
CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato MOMARONI PAOLO;
– ricorrente –
contro
I.F.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA R.G.N. 838/05 depositata
il 2/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato MONARONI Paolo, difensore del ricorrente che ha
chiesto di riportarsi ed insiste;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
T.F. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. avverso il decreto in data 2.11.05 del Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, con il quale è stata solo parzialmente accolta la sua opposizione D.P.R. n. 115 del 1992, ex art. 170 riducendo le spettanze liquidate al c.t.u. (incaricato di una perizia grafica) dal giudice istruttore, nell’ambito di una causa civile vertente tra l’odierno ricorrente e la Cassa di Risparmio di Perugia, senza prendere in considerazioni le rimanenti doglianze, attinenti alla validità ed all’adeguatezza dell’elaborato peritale.
Al ricorso, deducente due motivi di censura,non ha resistito l’intimato c.t.u., prof. I.F..
L’impugnazione, non più attinente al quantum della liquidazione, deduce: a) nel primo motivo, violazione dell’art. 112 in rel. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronunzia in ordine alle censure con le quali era stata dedotta la nullità dell’elaborato peritale, sotto il duplice profilo della violazione del contraddittorio nel corso delle relative operazioni e dell’inadeguatezza delle relative conclusioni, in “diametrale” contrasto con quelle del c.t.p., tale da imporre la sostituzione dell’ausiliare; b) per “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte”, perchè il giudice,contraddicendo la premessa secondo cui il controllo di congruità della liquidazione avrebbe dovuto svolgersi secondo i criteri adeguati all’entità dell’opera svolta, avrebbe omesso di esaminare a tal fine non solo le pregiudiziali questioni, attinenti alla validità dell’elaboratola anche le dettagliate e “penetranti” censure che ne avrebbero evidenziato l’inadeguatezza.
Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso si palesa non meritevole di accoglimento, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di spettanze al c.t.u., ai sensi della L. n. 319 del 1980, art. 11 e, successivamente, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (che ha lasciato sostanzialmente immutata natura e struttura della precedente disposizione), non sono proponibili, in sede di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi questioni attinenti alla validità o all’utilità della consulenza,restando le stesse riservate al merito della causa,con il quale vanno decise (v. Cass. 2 n. 3024 del 7.2.11, conf. nn. 7632/06, 7499/06, 4425/98, 1014/96).
Tale principio, dal quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, è stato correttamente osservato dal giudice a quo, che si è limitato a pronunziarsi sulle sole questioni attinenti al quantum della liquidazione, e comporta il rigetto del primo motivo di ricorso, per palese insussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice di merito chiaramente spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di prendere in considerazione le doglianze attinenti alla validità ed all’adeguatezza della consulenza tecnica.
Inammissibile è poi il secondo motivo, non solo perchè con lo stesso vengono sostanzialmente riproposte le suddette censure in parte anche attinenti al merito della vicenda,ma,ancor più radicalmente, per la non deducibilità,nell’ambito di un ricorso ex art. 111 Cost., comma 7 (quale è quello proposto contro il provvedimento de quo,non altrimenti impugnabile) dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo il ricorso straordinario per cassazione secondo la normativa originaria ratione temporis applicabile, ammesso soltanto per violazione di legge, e non anche per difetti di motivazione, a meno che gli stessi non si risolvano nella totale assenza o nell’apparenza delle ragioni sorreggenti la decisione impugnata.
Il ricorso va conclusivamente respinto. Nulla sulle spese, in assenza di controparti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011