Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22940 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 21/10/2020), n.22940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7223/2012 proposto da:

S.F., nato a Foggia il (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avv. Rosanna Scarano, con domicilio eletto presso l’Avv.

Michele Clemente, con studio in Roma in vicolo Orbitelli n. 31;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 10/27/2011,pronunciata il 24 gennaio 2011 e depositata il

31 gennaio 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2019

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.F. impugnò la cartella notificatagli, a seguito di controllo automatizzato, per la restituzione dell’Iva che, a seguito di compensazione con l’eccedenza del precedente periodo di imposta, era risultata a suo credito nel 2001 e che, secondo l’Amministrazione, egli aveva illegittimamente ottenuto a rimborso, in difetto di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2000.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenza del 10.10.2006, accolse il ricorso del contribuente, rilevando che questi aveva provato di aver presentato la dichiarazione IVA per il 2000, producendo copia in udienza del Mod. Unico 2001, compilato anche nel riquadro “RX”.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione è stato accolto dalla sezione staccata di Bari della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la quale ha escluso che “la presentazione di una fotocopia del quadro RX del Mod. Unico 2002 per l’anno 2001” potesse costituire prova che non v’era stata “evasione” dell’imposta ed ha ritenuto che, in mancanza di presentazione della dichiarazione per l’anno 2000, il contribuente non avrebbe potuto portare il credito IVA relativo a quell’anno in detrazione nell’anno successivo, ma avrebbe solo potuto ottenerne il rimborso avanzando apposita istanza D.P.R. n. 443 del 1997, ex art. 1.

5. Contro la sentenza, depositata il 31.1.2011, S.F. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, che denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli art. 132 preleggi, n. 4, art. 118 preleggi” il ricorrente lamenta che la CTR abbia recepito acriticamente l’appello dell’Ufficio, ignorando la documentazione da lui prodotta, che attestava l’avvenuta presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2000, secondo quanto già esaurientemente rilevato dai giudici di primo grado.

2.Con il secondo motivo deduce il difetto assoluto di motivazione sul punto.

3 Con il terzo motivo rileva che la CTR ha del tutto erroneamente ricondotto la fattispecie in esame a quella disciplinata dal D.P.R. n. 443 del 1997, che attiene al diniego di rimborso. Osserva al riguardo che l’Ufficio, dopo avergli erogato il rimborso, previo controllo della documentazione contabile dell’anno 2000 che dimostrava l’esistenza del credito portato in detrazione, aveva poi contraddittoriamente chiesto in restituzione il credito già riconosciuto sul solo presupposto (errato) dell’omessa presentazione della dichiarazione di quell’anno. Rileva, inoltre, che quand’anche la dichiarazione non fosse stata presentata, non per questo sarebbe venuto meno il suo diritto alla detrazione, esercitabile entro il secondo anno successivo a quello in cui il credito era sorto.

4.Con il quarto motivo lamenta che il giudice non abbia fatto applicazione del principio di non contestazione, nonostante l’Ufficio non avesse mai posto in dubbio la sussistenza del credito portato in detrazione.

5. Con il quinto e con il sesto motivo si duole che la CTR non abbia pronunciato sulle eccezioni di nullità della cartella perchè priva di motivazione ed emessa in difetto dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

6. Stante il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, va esaminato il terzo motivo del ricorso, la cui manifesta fondatezza rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.

6.1.La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta difatti che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Ne consegue che, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Sez. LI., 08/09/2016, n. 17757, Rv. 640943-01, e successive conformi, tra le quali: Cass. sez. 5, 13/06/2018, 15459, Rv. 649185-01; Cass. sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8131, Rv. 647726-01; Cass. sez. 5, 23/02/2018, n. 4392, Rv. 647546-01; si vedano altresì, quali concrete applicazione del principio anche:Cass. sez. 5, 31/01/2019, Rv. 652376-01; Cass. sez. 27/07/2018, n. 19938, Rv. 649829-01; Cass. sez. 17/03/2017, n. 6921, Rv. 643596-01).

Nella specie la sussistenza del credito Iva 2000 di S. non solo non era mai stata contestata dall’Amministrazione, ma era stata espressamente riconosciuta, tanto che l’Ufficio aveva provveduto al rimborso.

Ne consegue, nella specie, che, indipendentemente dal fatto che il contribuente avesse o meno presentato la dichiarazione IVA 2000, I’A.E. non poteva pretendere in restituzione il credito già riconosciuto e rimborsato, correttamente portato in detrazione da S. nella dichiarazione successiva a quello in cui era sorto.

Accolto il motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando la cartella impugnata.

Stante il solo recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla questione controversa, le spese del doppio grado di merito vanno integralmente compensate fra le parti.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente ed annulla la cartella impugnata. Dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al ricorrente quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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