Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2294 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. III, 31/01/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 31/01/2011), n.2294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9725/2006 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERIGO

CAPPONI 16, presso lo studio dell’avvocato CERMIGNANI Carlo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARDO MARIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del legale rapp.

pro tempore, rag. Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato LANZILAO

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARAGLIANO Salvatore,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 313/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, Sezione Civile, emessa il 9/11/2005, depositata il

02/12/2005; R.G.N. 121/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato MARCO LANZILAO (per delega Avv. SALVATORE

CARAGLIANO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13 marzo 2002 il Tribunale di Caltanissetta, dichiarata la responsabilità di D.F.M. nella causazione del sinistro all’origine della controversia, lo condannava in solido con la Meie Assicuratrice (ora Aurora S.p.A.) a risarcire, tra l’altro, il danno subito da C.G., quantificato in complessivi Euro 42.938,07.

Con sentenza in data 9 novembre – 2 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Caltanissetta elevava ad Euro 84.507,49 l’entità del risarcimento dovuto al C..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: non era censurabile la scelta delle tabelle in uso in Sicilia per quantificare il danno biologico, ma i parametri utilizzati dal primo giudice dovevano essere modificati poichè non corrispondenti alle tabelle richiamate; risultavano corrette la liquidazione del danno morale e la quantificazione nella misura del 40% del concorso nella causazione del danno per il mancato uso del casco; mancava la prova che l’accertata invalidità generica potesse influire in concreto sulla capacità lavorativa del danneggiato.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Aurora S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre il D.F. non ha espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile poichè non ha rispettato il principio, secondo cui (Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Infatti (Cass. n. 18202 del 2008) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso e il singolo motivo, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.

Il ricorrente non si è attenuto ai principi sopra enunciati, poichè ha formulato tre motivi trattati congiuntamente in modo da non consentire la immediata e agevole intelligibilità della riferibilità a ciascuno di essi delle argomentazioni addotte (la resistente ha eccepito, ad esempio, che mancano argomentazioni a sostegno della terza censura); ne consegue che il ricorso richiede alla Corte un’attività integrativa e interpretativa che contrasta con l’art. 366 c.p.c., n. 4, a mente del quale i motivi di ricorso debbono spiegare le ragioni per cui viene chiesta la cassazione.

Sotto altro profilo, le tre censure (difetto e/o insufficiente motivazione sul punto relativo alla richiesta del danno patrimoniale per mancato riconoscimento del lucro cessante; violazione della L. n. 39 del 1977, art. 4, nella parte in cui prevede l’applicazione della percentuale pari al triplo della pensione sociale nel caso in cui non sia possibile la quantificazione del reddito, ovvero nel caso che il danneggiato sia privo di reddito; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c.) sono supportate da argomentazioni generiche, implicanti apprezzamenti di merito, non in linea con gli orientamenti di questa Corte e prive di uno specifico contenuto critico delle statuizioni impugnate.

Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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