Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2294 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 2294 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 5835-2013 proposto da:
S.D.N. S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI
PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTI
ANTONIO, che la rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

REGIONE CAMPANIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1

Data pubblicazione: 03/02/2014

, CENTRO (già ASL NA1), TAVOLO TECNICO ASSISTENZA
SPECIALISTICA ESTERNA COMPRESA FKT, CENTRO
POLIDIAGNOSTICO SORICELLI S.R.L.;
– Intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al

AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MASSERA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Immacolata ZENO, il quale chiede
dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

giudizio pendente n. 3602/2009 del TRIBUNALE

ORDINANZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La S.D.N. S.p.A., che opera in regime di accreditamento per fornire
prestazioni agli assistiti della ASL NA1 – Centro, chiese al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania di annullare la deliberazione
della Direzione che, in applicazione DGRC n. 1268/08 – Regressione
tariffaria Unica anno 2008, aveva stabilito di non retribuire le prestazioni

e dei correlati limiti di spesa contrattualizzati.
2 – Radicatosi il contraddittorio, la Regione Campania eccepì, tra l’altro,
l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Anche la ASL NA1 – Centro resistette concludendo per l’inammissibilità o
il rigetto del ricorso.
3 – La S.D.N. S.p.A. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
4 – La Regione Campania e la ASL NA 1 – Centro non hanno espletato
attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La ricorrente premette che nelle more le Sezioni Unite hanno
ripetutamente e definitivamente stabilito (ordinanze nn. 1771, 1772 e
1773 del 2011) che la giurisdizione sulle vertenze come quelle di specie
appartiene all’AGO dal momento che esse sono relative a meri pagamenti
e non implicano verifiche dell’esercizio di poteri autoritativi o
discrezionali, stante il tetto insuperabile dello stanziamento e l’esistenza
di appositi accordi contrattuali.
2 L’orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente ribadito dalle
Sezioni Unite con le sentenze nn. 10149 e 10150 del 20 giugno 2012, le
quali hanno, appunto, stabilito che sono devolute alla giurisdizione del

giudice ordinario le controversie, concernenti “indennità, canoni o
altri corrispettivi”, nelle quali sia contestata l’applicazione della
cosiddetta “regressione tariffaria” nei rapporti, qualificabili come
concessione di pubblico servizio, tra le AUSL e le case di cura o le
strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, laddove la
controversia abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei
corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la
verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale
1

erogate agli assistiti oltre la data di esaurimento dei volumi di prestazioni

sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti
privati accreditati viene effettuata nell’ambito di appositi accordi
contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente
accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto
valere dal privato.
3 – Pertanto va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario
competente per territorio avanti al quale va trasmesso il procedimento.

P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio.

Spese del regolamento rimesse.

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