Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22939 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 21/10/2020), n.22939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 510/2013 R.G. proposto da:

S.A. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di liquidatore e

socio della estinta S. & S. SRL,

M.F. (C.F. (OMISSIS)), in qualità di di socia della estinta

S. & S. SRL, rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIORDANO

BALOSSI e MARCO FABIO LEPPO, elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Flaminia Vecchia, 691;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 73/18/12 depositata il 3 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate emise il 9.11.2009 un avviso di accertamento nei confronti di S. & S. s.r.l., cancellatasi il 16.7.2009 dal Registro delle Imprese, notificandolo alla società estinta ed al cessato liquidatore (nonchè ex socio) della società, S.A..

Il ricorso proposto da S., nella sola qualità di cessato legale rappresentante della società, fu respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como.

La decisione fu appellata dal soccombente, anche nella sua qualità di ex socio della S. & S. s.r.l., dall’altra socia M.F., nonchè, in via di “appello incidentale”, dalla parte interamente vittoriosa.

La Commissione Tributaria Centrale della Lombardia, sezione staccata di Milano, con sentenza del 3 luglio 2012:

– ha dichiarato inammissibile l’appello di M., priva di legittimazione attiva e passiva in quanto non destinataria dell’atto; – ha respinto l’appello di S., rilevando che, ancorchè l’avviso fosse stato notificato alla società dopo la sua cancellazione dal R.I., andava fatto salvo il diritto dell’Agenzia a far valere il credito nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che, nel merito, il gravame era infondato;

– ha ritenuto tempestivo ed ammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio, rilevando peraltro che l’atto integrava una mera memoria difensiva.

S.A. e M.F. propongono ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso contenente ricorso incidentale per un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I ricorrenti, con il primo motivo, deducono violazione dell’art. 2495 c.c., per avere la CTR ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento e della relativa notificazione, avvenute nei confronti di una società precedentemente estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese, affermando erroneamente che l’atto avrebbe potuto essere fatto valere nei confronti dei soci.

Con il secondo motivo lamentano violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 54, per avere la CTR ritenuto tempestivo l’appello incidentale dell’Ufficio, che non integrava una mera deduzione difensiva.

Con il terzo motivo deducono il vizio di omessa motivazione della sentenza in ordine al capo che ha respinto nel merito l’impugnazione.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza, per avere la CTR omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto da S. quale socio.

Rileva il collegio, in via pregiudiziale e assorbente, che l’avviso di accertamento è stato notificato a S. & S. s.r.l. allorchè, pacificamente, la società si era già cancellata dal R.I.

Poichè la cancellazione determina l’immediata estinzione della società (art. 2495 c.c., comma 2), indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, la notifica, eseguita dall’Agenzia nei confronti di una debitrice d’imposta non pú esistente e di un soggetto (il cessato liquidatore) che non poteva più rappresentarla, stante l’automatica estinzione del mandato (art. 1722 c.c., comma 1, n. 4), era da ritenersi priva di qualsivoglia efficacia.

Vero è che, sempre ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, la creditrice avrebbe potuto agire nei confronti dei soci o dello stesso liquidatore, ma, ciò, evidentemente, solo notificando loro personalmente l’atto e indicando e provando le ragioni per le quali questi erano tenuti a rispondere dei debiti sociali (i soci per aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione e nei limiti delle somme riscosse; il liquidatore per avere, con la propria condotta, cagionato il mancato pagamento).

Ciò premesso, questa Corte ha già ripetutamente affermato che la cancellazione della società dal R.I. – e la sua conseguente estinzione – prima della notifica dell’avviso di accertamento determinano l’improcedibilità del ricorso tributario proposto dal cessato liquidatore dell’ente, ormai privo della capacità di rappresentanza, per difetto di legittimazione processuale (Cass. nn. 23365/019, 33278/018, 8596/013).

La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, perchè l’azione non poteva essere iniziata nè proseguita.

Il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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