Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22939 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 16/08/2021), n.22939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2621-2020 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro, tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico, 25757/12019 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 051/12/2019 R.G.N., 64035/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 5 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso proposto da M.N., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio ha valutato il narrato del richiedente protezione – che aveva dichiarato di essere fuggito dal Senegal a causa delle minacce ricevute dai familiari per convincerlo a recidere una relazione sentimentale con una ragazza cristiana – ed ha considerato che “nel caso presente si è di fronte a condotte provenienti unicamente da agenti privati (il padre e le sorelle) che non sono volte a conculcare la libertà religiosa del ricorrente ma a sindacare le sue scelte affettive”;

quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) il Collegio ha escluso che nel Paese di provenienza dell’istante vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o internazionale sulla scorta delle fonti internazionaliòspecificamente indicate;

infine, circa la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente “non espone alcun particolare profilo di vulnerabilità”, per cui la sua posizione processione processuale difetta sul piano delle stesse allegazioni, essendosi limitato a produrre due buste paga;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia: “Errato/omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni personali del ricorrente”; si critica il provvedimento impugnato per non aver riconosciuto la protezione sussidiaria, nonostante il Senegal non possa garantire protezione alla sua vicenda personale;

la censura è inammissibilmente formulata in quanto non riconducibile ad alcuna delle critiche vincolate previste dall’art. 360 c.p.c. ed il Tribunale non ha affatto omesso di valutare le dichiarazioni del richiedente protezione, mentre chi ricorre per cassazione oppone solo una diversa opinione;

inoltre il Collegio adito ha deciso conformemente al principio secondo cui le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. n. 23281 del 2020); il Tribunale, sulla base delle informazioni acquisite, ha anche escluso che il Senegal non sia in grado di fornire protezione rispetto ai pericoli paventati dall’istante;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e motivazione apparente pe.r non avere il Tribunale romano riconosciuto la protezione sussidiaria “in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine”;

con il terzo mezzo, avuto riguardo allo stesso aspetto, si denuncia ancora violazione e falsa applicazione di legge, oltre che “difetto di motivazione e travisamento dei fatti”, lamentando “l’assoluta assenza di istruttoria”;

i due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono formulati con modalità inammissibili, in quanto privi di adeguata specificità; essi non individuano l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice procedente, ma si traducono piuttosto in una diversa valutazione delle condizioni del Paese di provenienza del richiedente protezione;

3. parimenti inammissibile è il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con cui si lamenta, genericamente e promiscuamente, violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma anche “omessa applicazione art. 10 Cost.”, “omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza”, “omesso esame delle fonti informative circa la situazione socio economica del Paese”;

la censura non si confronta con il decisum del Tribunale, che ha ravvisato finanche un difetto di allegazione di un profilo di vulnerabilità, ed ancora nel ricorso per cassazione non lo espone, limitandosi ad un assemblaggio di argomentazioni generiche e non pertinenti, avulse dal collegamento con la condizione personale di chi ricorre (per la stessa valutazione di inammissibilità, rispetto a censura formulata analogamente, v. Cass. n. 6488 del 2021);

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’amministrazione intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nella per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2002, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

 

 

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