Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22939 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4407/2012 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO (c/o CENTRO CAF), rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/02/2011 R.G.N. 1640/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.1 – 14.2.2011, la Corte d’appello di Salerno, accogliendo l’impugnazione di S.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che le aveva respinto la domanda volta alla declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell’azienda “La Speranza” a r.l. per l’anno 2007 per complessive 102 giornate, nonchè alla reiscrizione nei relativi elenchi ed alla condanna dell’Inps al pagamento del trattamento ridotto di disoccupazione agricola, ha riformato la sentenza di prime cure ed ha accolto la domanda, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte territoriale ha spiegato che le prove testimoniali avevano offerto il necessario riscontro alla verifica della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo della S. alle dipendenze della predetta azienda per l’anno 2007.

Per la cassazione della sentenza ricorre la S. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps.

Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sia nel vecchio che nel nuovo testo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’erronea valutazione ed il travisamento dei fatti di causa e dei documenti depositati nel giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; nel contempo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione e di contraddittorietà della decisione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; infine, la medesima denunzia l’errore di giudizio ed il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In pratica, la ricorrente si duole della disposta compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio assumendo che tale decisione si basa su presupposti di fatto erronei.

2. Al riguardo va rilevato che la Corte d’appello di Salerno ha tratto il convincimento della sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio dalla considerazione della doverosa cancellazione della lavoratrice, da parte dell’Inps, dagli elenchi dei lavoratori agricoli alla stregua della pendenza di un procedimento penale in corso, almeno originariamente a carico non solo del legale rappresentante dell’azienda ma di tutti i lavoratori coinvolti.

La S. contesta tale motivazione, precisando quanto segue: – Dal fascicolo d’ufficio del procedimento di secondo grado emerge che non erano state richieste informazioni alla Procura della Repubblica di Salerno, nè in ordine allo stato delle indagini, nè sull’eventuale coinvolgimento nelle stesse dell’appellante e dei testi indicati, per cui nessuna informativa era stata trasmessa dalla locale Procura della Repubblica, nè tale autorità giudiziaria aveva mai trasmesso elenchi nominativi relativi ai rapporti di lavoro agricolo da annullare; l’elenco cui fa riferimento la Corte salernitana era, in realtà, quello contenuto nel verbale ispettivo dell’11.11.2006, nel quale era indicato il numero di 458 rapporti lavorativi da annullare, tra i quali non era ricompreso quello di essa ricorrente, e in ogni caso riguardava l’anno 2006, mentre il rapporto di lavoro riconosciuto nella sentenza impugnata concerneva l’anno 2007; inoltre, nessun procedimento penale era stato iniziato in relazione alle assunzioni effettuate dall’azienda “La Speranza” nell’anno 2007, nè di ciò vi era prova negli atti del processo che aveva portato alla decisione impugnata; infine, essa ricorrente non era stata mai indagata e nessun procedimento penale era in corso nei suoi confronti o, quantomeno, non ve ne era prova negli atti, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza.

3. Il ricorso è fondato.

Invero, un primo elemento di insufficienza della motivazione evincibile dalla decisione di compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio è rappresentato dalla constatazione che la Corte d’appello ha ritenuto che sussistessero giusti motivi per la suddetta compensazione in base alla sola ragione del ritenuto carattere doveroso della cancellazione dell’appellante dagli elenchi dei lavoratori agricoli per effetto della pendenza di un procedimento penale, nonostante che la stessa Corte si fosse già convinta del raggiungimento della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo della S. alle dipendenze dell’azienda agricola La Speranza coop. A r.l. per l’anno 2007, tanto da decidere di accogliere le richieste formulate col ricorso di primo grado del 2.3.2009, poi riproposte in sede di appello.

Inoltre, la motivazione è non solo insufficiente, ma è anche erronea in quanto dai verbali ispettivi, ai quali si fa riferimento nella sentenza impugnata e dai quali trassero origine le informative agli organi di polizia giudiziaria, emerge che gli stessi concernevano gli accertamenti riguardanti esclusivamente i rapporti di lavoro agricolo del 2006, laddove nel presente giudizio la S. ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento del diritto ad essere nuovamente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2007, con conseguente condanna dell’Inps al pagamento del trattamento speciale ridotto di disoccupazione per lo stesso anno 2007 in relazione a 102 giornate lavorate. Nè, tantomeno, la Corte di merito indica da quali atti ha tratto conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale interessante la ricorrente con specifico riferimento all’anno 2007, l’unico rispetto al quale le era stato riconosciuto il diritto ad essere nuovamente iscritta nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli, per cui anche il governo delle spese non poteva prescindere dall’accertamento del diritto fatto valere in giudizio.

In definitiva, la decisione con la quale la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto che sussistessero giusti motivi per addivenire ad una compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio non è sorretta da una motivazione adeguata e sufficiente alla luce di quanto sopra evidenziato.

4. Va, però, precisato che nella fattispecie non si trattava di verificare, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, in quanto il ricorso di primo grado fu depositato in data 2.3.2009, allorquando era ancora in vigore la norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione antecedente alla modifica risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, per cui “ratione temporis” era sufficiente verificare, ai fini della compensazione, la ricorrenza dei giusti motivi.

Infatti, si è chiarito (Cass. Sez. 6 – n. 11284 del 29.5.2015) che “in materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta – ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, di detta Legge – per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza”, e non per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

5. Tanto precisato, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA