Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22939 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2206-2006 proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato LANARI ECIDIO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA COLA Di RIENZO 271, presso lo studio MABANELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO GIORGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1799/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato Laura QUERCINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocate AMATO Giorgio, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il ricetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P., quale erede di M.F., chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Roma decreto ingiuntivo, in data 22.10.93, nei confronti di T.M., per il pagamento della somma di L. 80.000.000, oltre agli interessi dal 31.12.91, rappresentante il corrispettivo della cessione di due aziende commerciali stipulata con atto del 15.12.91 tra il suddetto dante causa dell’istante e la convenuta.

L’ingiunta propose opposizione adducendo pagamenti, a mezzo assegni, per complessive L. 70.000.000 circa, ed addebitando dolo ed inadempimento alla cedente, che le avrebbe taciuto l’irregolarità di uno dei due box oggetto del contrattola prossima apertura di un vicino supermercato che avrebbe cagionato perdite ai piccoli esercenti e la tardività della volturazione delle licenze,per cui propose domanda riconvenzionale,diretta all’annullamento o alla risoluzione del contratto.

Costituitasi l’opposta,contestò il fondamento sia dell’opposizione, eccependo la riferibilità degli addotti pagamenti a rapporti diversi, sia delle domande riconvenzionali.

Con sentenza n. 14387/01 l’adito tribunale revocò il decreto ingiuntivo e ridusse la somma dovuta dalla T. alla M. a L. 54.268.000, oltre agli interessi dal 31.12.91.

Proposto appello dalla T., resistito dalla M., con proposizione di gravame incidentale, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12.1-27.4.05, in riforma di quella appellata ed in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, tenuto conto dei comprovati pagamenti e dell’effettivo prezzo della cessione risultante dal prodotto contratto preliminare, ridusse ulteriormente la somma dovuta dalla cessionaria ad Euro 18.266,00 (corrispondente al residuo prezzo dovuto in L. 35.368.000), con gli interessi dal 31.12.91,e dichiarò integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio. La corte capitolina osservava, tra l’altro e per quanto ancora rileva in questa sede,che le sole censure specifiche della suddetta appellante avverso la sentenza di primo grado attenevano al quantum del residuo debito, mentre,con riferimento alla non accolte domande di annullamento o risoluzione del contratto, l’impugnazione si era limitata alla mera esposizione dei contenuti dell’atto di opposizione e della sentenza di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Ha resistito la M. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la corte di merito avrebbe omesso di esaminare le richieste contenute nell’appello, relativamente alla risoluzione del contratto,cui l’atto di gravame avrebbe dedicato “ben quattro pagine”. Il motivo è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, in quanto, non precisando quale sarebbe stato il contenuto delle specifiche censure, asseritamente proposte contro il capo in questione della decisione di primo grado,non scalfisce l’argomentazione, sulla base della quale i giudici di appello hanno ritenuto il gravame sul punto inammissibile, rilevando che l’appellante si era limitata ad esporre il contenuto dell’atto di opposizione e quello della sentenza impugnata, senza tuttavia criticare con argomentazioni ad hoc le ragioni reiettive della domanda di risoluzione (così come di quella di annullamento), così venendo meno all’onere della specificità dei motivi di appello dettato dall’art. 342 c.p.c., comma 1, con la conseguente inammissibilità della richiesta di riforma al riguardo.

L’inammissibilità del suesposto motivo assorbe e travolge anche il successivo, con il quale si denuncia, peraltro con palese difetto di autosufficienza, violazione dell’art. 116 c.p.c. per non aver esaminato prove documentali “decisive”, non meglio specificate, che avrebbero dovuto indurre a dichiarare risolto il contratto.

Non miglior sorte merita il terzo motivo,con il quale si lamenta “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine all’inadempimento contrattuale del sig. M.F. e alla risoluzione contrattuale”, risolvendosi lo stesso nella esposizione di una serie di circostanze di fatto, che avrebbero dovuto, ad avviso della ricorrente,condurre alla pronunzia risolutiva, e non anche – non fornendosi al riguardo la relativa precisazione – di censure eventualmente proposte ai giudici di secondo grado e da questi non esaminate; sicchè, quand’anche si tratti della ripetizione o rielaborazione delle ragioni esposte in primo grado, la relativa riproposizione nella presente sede risulta inammissibile, in quanto diretta a rimettere in discussione questioni di merito sulle quali,non avendo formato oggetto di valida devoluzione ex art. 324 c.p.c. ai giudici di appello legittimamente questi ultimi non hanno motivato.

Inammissibile è, infine, il quarto motivo,con il quale si censura il regolamento delle spese del giudizio, considerato che la corte territoriale ha fornito adeguata ed incensurabile motivazione dell’esercitato potere di cui all’art. 92 c.p.c., non solo tenendo conto dell’esito finale e complessivo del giudizio, che delle richieste proposte dall’opponente aveva visto accogliere soltanto quella di riduzione del pagamento, comunque in parte dovuto,e disattese le rimanenti,ma anche nel legittimo esercizio della facoltà di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2, che nella formulazione ratione temporis applicabile,prevedeva la facoltà di compensazione delle spese nell’ipotesi, nella specie verificatasi, di produzione soltanto in grado d’appello di documenti decisivi. Il ricorso va,conclusivamente, respinto,con conseguente condanna della soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente in misura di complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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