Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22938 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.29/09/2017), n. 22938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23468/2012 proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.G. in proprio e quale socio della stessa,
C.R., C.I.M.T., elettivamente domiciliati
in Roma, Via Ajaccio n. 14, presso lo studio dell’avvocato
Colavincenzo Antonio, rappresentati e difesi dall’avvocato Tuveri
Elvio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Banca della Campania, (dalla fusione della Banca Popolare
dell’Irpinia S.p.a. e della Banca Popolare di Salerno S.p.a. e loro
successore a titolo universale), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
F. Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mastrolilli Stefano,
rappresentata e difesa dall’avvocato Tedeschi Mario, giusta procura
a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Curatela del Fallimento del (OMISSIS) S.n.c. nonchè dei soci
C.G., Ca.Gi., C.R.,
C.I.M.T., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Venezia n.
11, presso lo studio dell’avvocato Pennella Nicola (c/o Assonime),
rappresentata e difesa dall’avvocato Freda Valerio, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
D.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3117/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale SALVATO LUIGI, che chiede che la Corte rigetti il ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28/9-12/10/2011, ha respinto gli appelli proposti avverso la sentenza di fallimento da (OMISSIS) snc, da C.G., C.R. e C.I.T. avverso la sentenza di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, condannando gli appellanti alle spese.
La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello nella parte in cui gli appellanti avevano dichiarato di riportarsi a quanto già dedotto in primo grado, senza riproporre le questioni e provvedere alla argomentata critica della sentenza impugnata, rilevando che solo nel par.5 l’appello conteneva una motivata critica in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza per avere il Tribunale omesso di valutare circostanze di rilievo ed interpretato non correttamente altri elementi.
Ciò posto, la Corte del merito ha ritenuto non rilevanti al fine di elidere lo stato di insolvenza: il ripianamento dei debiti verso gli istituti bancari, e le relative dichiarazioni di desistenza, per essere conseguenti ad accordi e solo con alcuni dei creditori; l’ingente patrimonio immobiliare e le rimanenze di merce posto che non si trattava di società in liquidazione; la contestazione del credito della dipendente D., poichè assistito da titolo giudiziale definitivo; le cause del dissesto.
Ha quindi ritenuto correttamente valutati dal Tribunale al fine di ritenere lo stato di insolvenza il mancato pagamento dell’ingente debito verso la Banca popolare dell’Irpinia, portato da titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, l’esistenza di decreti ingiuntivi e la pendenza di procedure esecutive immobiliari, i protesti anche per importi esigui, il mancato pagamento a distanza di anni di un credito di una dipendente portato da titolo giudiziale, l’esistenza di enormi giacenze di magazzino di merce invenduta, gli ulteriori debiti verso fornitori, contestati, ma ammessi al passivo.
Ricorrono (OMISSIS) s.n.c., C.G., C.R. e C.I.M.T., con ricorso affidato a due motivi.
Si difendono con separati controricorsi il Fallimento e la Banca della Campania spa.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Col primo mezzo, i ricorrenti denunciano l’omesso rilievo officioso della nullità del contratto di finanziamento per atto notaio B. del 9/7/2011, tra (OMISSIS) snc e la Banca Popolare dell’Irpinia, nullo per difetto di causa ex art. 1418 c.c., stante l’incompatibilità della causa concreta di garanzia con la causa tipica del mutuo, e deducono che nella specie la somma mutuata è stata di fatto versata per ripianare le passività nei confronti della Banca stessa, sicchè il debito della società è rimasto sostanzialmente invariato, salva la previsione della rateizzazione, e l’originario credito è stato rafforzato da garanzie reali e personali.
Il motivo è inammissibile.
Ed infatti, la Corte del merito ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, salvo che per la doglianza relativa al ritenuto stato di insolvenza e non ha trattato della questione della sussistenza del credito della Banca Popolare dell’Irpinia; ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto censurare la statuizione di inammissibilità e non già porre la questione di merito, il cui esame rimane precluso dalla formazione del giudicato interno.
Inoltre, è di chiara evidenza come, anche ove si potesse accedere all’argomento speso dai ricorrenti, nondimeno la banca sarebbe stata creditrice in forza dell’originario credito chirografario.
Anche il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una mera critica astratta, col richiamo ai principi di diritto, senza il necessario collegamento con la fattispecie concreta, e senza alcuna censura nei confronti dell’accertamento della sentenza impugnata, relativo all’esistenza di ulteriori crediti rispetto a quello della Banca Popolare d’Irpinia, nonchè di protesti, di procedure monitorie ed esecutive e degli ulteriori fatti, comprovanti l’esistenza dello stato di insolvenza. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate a favore di ciascuno dei controricorrrenti in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017