Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22938 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 21/10/2020), n.22938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16068/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Metalrossetti spa in liquidazione in concordato in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosario

Calì, con domicilio eletto in Roma, via Ludovisi n. 35 presso lo

studio dell’avv. Marisa Pappalardo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Equitalia Nord spa

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 171/5/2013 del 26 novembre 2013, depositata il 12

dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2019 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 171/5/2013 del 26 novembre 2013, depositata il 12 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente gli appelli proposti da Metalrossetti spa in liquidazione e respingeva quelli proposti dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso le sentenze nn. 80-81-82/26/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto i ricorsi della società contribuente contro le cartelle esattoriali per II.DD. ed IVA 2003-2004-2005. La CTR osservava in particolare che le cartelle di pagamento impugnate derivavano dall’iscrizione nei ruoli straordinari D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15 bis, dei crediti per dette imposte portati da avvisi di accertamento impugnati da Metalrossetti, essendone i relativi giudizi illo tempore pendenti, ma decisi in secondo grado dalla medesima CTR (sentenze nn. 139-140-141/42/12) in senso parzialmente favorevole alla società contribuente.

Il giudice tributario di appello ne traeva la conclusione che, sulla base di tali decisioni sul merito dei crediti fiscali, gli atti esattivi oggetto di questo processo dovevano essere parzialmente sgravati e statuiva di conseguenza.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Anche la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, il quale, pur essendo stato avviato alla notifica e notificato lo stesso giorno (12 giugno 2014) di quello agenziale, è stato poi depositato il primo luglio 2014, quindi il giorno successivo al deposito di quest’ultimo e pertanto deve essere qualificato come ricorso incidentale.

Con tale atto la Metalrossetti ha dedotto tre motivi, poi reiterati in successivo ricorso che ha denominato controricorso e ricorso incidentale.

A sua volta l’Agenzia delle entrate ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale di Metalrossetti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla società contribuente dopo la ricezione della notifica del ricorso principale agenziale e dopo la notifica all’Agenzia delle entrate del proprio ricorso principale, che deve considerarsi incidentale per la ragione sopra indicata (posteriorità temporale del deposito).

Ritiene infatti il Collegio di dare seguito al principio di diritto secondo il quale “La proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un’altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l’impugnazione avversaria” (Cass. n. 9993 del 16/05/2016, Rv. 639741 – 01; conf. Cass., Sez. U, n. 2568 del 22/02/2012, Rv. 621555 – 01).

Ciò posto, è necessario esaminare anzitutto i primi due motivi del ricorso incidentale di Metalrossetti, essendone palese la pregiudizialità in quanto relativi alle eccezioni di invalidità delle cartelle di pagamento oggetto di lite.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112, c.p.c., poichè la CTR non ha valutato nè deciso le eccezioni proposte con i ricorsi introduttivi della lite relativamente ai “vizi propri” delle cartelle esattoriali impugnate (mancata indicazione del titolo esecutivo, difetto di motivazione), avendole erroneamente ritenute assorbite nella propria statuizione di merito.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente incidentale lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, del D.M. n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, poichè la CTR non ha comunque ravvisato le sussistenza dei vizi delle cartelle esattoriali eccepiti con i ricorsi introduttivi della lite.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Quanto alla prima, va semplicemente ribadito che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo” (Cass. n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 – 01).

Avendo deciso i gravami proposti dalle parti nel merito, risulta invero evidente che il giudice tributario di appello ha implicitamente rigettato i motivi di gravame/le eccezioni in questione.

In ogni caso va altresì ribadito che “Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 9693 del 19/04/2018).

Ed invero applicandosi tale principio, dovendosi comunque evitare in virtù dei principi generali citati in tale arresto giurisprudenziale la cassazione della sentenza impugnata, va perciò rilevata direttamente l’infondatezza giuridica delle eccezioni di invalidità delle cartelle esattoriali impugnate in esame.

Lamenta la ricorrente incidentale che sin dai ricorsi introduttivi della lite aveva eccepito quali “vizi propri” degli atti esattivi impugnati la mancata specificazione negli stessi del titolo esecutivo posto in riscossione e della sua notifica.

Ammette tuttavia la stessa ricorrente incidentale (v. le pag. 4 e ss. del suo primo ricorso) che già nel primo grado del giudizio, in replica delle costituzioni avverse, si è difesa anche nel merito delle pretese creditorie erariali, riferendole esattamente ai titoli esecutivi azionati (avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2003/2005) ed alle vicende processuali attinenti all’impugnazione degli stessi.

Ciò posto, deve indubbiamente darsi seguito al consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati” (Cass. n. 15580 del 22/06/2017, Rv. 644722 – 01).

Passando ora all’esame del ricorso principale, con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente agenzia fiscale lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 116 c.p.c., comma 1, poichè la CTR, contrariamente a quanto emergeva dagli atti ed era pacifico inter partes, ha ordinato lo sgravio parziale delle cartelle esattoriali impugnate, affermando erroneamente in fatto che in separata sede di appello avanti alla medesima Commissione erano stati parzialmente accolti i gravami interposti dalla società contribuente nei contenziosi relativi ai prodromici avvisi di accertamento; la ricorrente agenzia sostiene infatti che dette sentenze di secondo grado (nn. 139-140-141/12/12) al contrario erano state del tutto sfavorevoli alla società contribuente stessa.

La censura è inammissibile.

E’ infatti chiaro che il vizio denunciato non corrisponde al paradigma dell’error in procedendo prospettato ossia quello della violazione delle norme sulle prove, bensì a quello dell'”errore revocatorio” ex art. 395, n. 4, c.p.c..

Va quindi ribadito che:

– “L’apprezzamento del giudice del merito, che abbia ritenuto pacifica e non contestata una circostanza di causa, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti” (Cass. n. 4893 del 14/03/2016, Rv. 639444 – 01);

– “In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 – 01).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis, poichè la CTR ha ritenuto prevalente l’effetto delle citate pronunce di appello sulla previsione della disposizione legislativa evocata, quale affermata speciale e derogatoria delle previsioni di cui allo stesso decreto, art. 15, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

Tale censura va trattata congiuntamente per connessione con il terzo motivo del ricorso incidentale della società contribuente, con il quale, analogamente, ma anche differentemente, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poichè la CTR ha valorizzato dette pronunce di appello, non potendolo invece fare in quanto successive all’emissione delle cartelle esattoriali impugnate.

Tali censure, ancorchè poste su diverse basi critiche e diversamente riferite ai parametri di sindacato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, sono infondate.

Basti ribadire che “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicchè, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata” (Cass., Sez. U, n. 758 del 13/01/2017, Rv. 641998 – 01).

La sentenza impugnata risulta pienamente conforme al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale e non merita dunque cassazione per i mezzi de quibus.

In conclusione, i ricorsi principale ed incidentale vanno rigettati. Stante la reciproca soccombenza si compensano le spese del presente giudizio.

Rilevato peraltro che risulta soccombente (anche) una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater (Cass., n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA