Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22938 del 16/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/08/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 16/08/2021), n.22938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2844-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E

L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronologico 3699/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 07/12/2019 R.G.N. 1829/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 7.12.2019 n. 3699, il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso di M.A., cittadino del Pakistan, diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno che aveva disposto il suo trasferimento in Austria, Stato competente ai sensi del Reg. UE (cd. Dublin0 III) per la presentazione ivi della sua richiesta di protezione internazionale.

2. A fondamento della decisione, per quello che interessa in questa sede, è stato rilevato che: a) non poteva esaminarsi la dedotta violazione del principio di “non respingimento”, per mancata applicazione della clausola discrezionale, siccome questa implicava l’esercizio di prerogative della pubblica amministrazione, insindacabili dal giudice ordinario nella loro discrezionalità; b) in ogni caso, il principio suddetto era denunciabile nel Paese di presentazione della domanda di protezione internazionale e, dunque, in Austria e non in Italia, nel cui territorio il richiedente era irregolarmente presente né aveva quivi proposto domanda di protezione internazionale; c) non vi era prova che l’amministrazione avesse disatteso gli oneri di informativa: l’onere suddetto ricadeva, infatti, sullo stato membro depositario della prima domanda di accoglienza; d) la violazione dello stesso non comportava nullità o inefficacia né poteva dirsi essere stato coartato, nella fattispecie in esame, il diritto di difesa del ricorrente stante l’assistenza di un interprete, la traduzione in lingua inglese dell’atto impugnato (lingua veicolare) e la presentazione dell’impugnazione; e) la Corte di Giustizia, con due pronunce, aveva escluso la presenza di gravi carenze nel sistema di asilo e accoglienza come concepito dalla normativa Euro-unitaria.

3. Avverso tale decreto M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

4. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Unità Dublino – ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 quinquies, artt. 4, 26 e 27 del Regolamento UE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10. Egli sostiene che il Tribunale, nell’affermare che il giudizio avverso i provvedimenti di trasferimento secondo il Reg. UE 604/13 ha esclusivamente ad oggetto la determinazione del paese ove il ricorrente debba essere trasferito, senza che competa al giudice di valutare questioni e motivi diversi, abbia reso del tutto inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 17 Reg. UE 604/13 e 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE. Infatti, il ricorrente deduce che, ai fini di valutare la legittimità formale e sostanziale dell’atto impugnato, il Giudice non può esimersi dall’esaminare la documentazione acquisita e prodotta nel corso della procedura amministrativa sulla quale si fonda l’ordine di trasferimento dell’Unità Dublino. In tale prospettiva, secondo il ricorrente, costituisce onere del Ministero dell’Interno – Unità Dublino – la prova dell’adempimento dell’obbligo informativo di cui all’art. 4 e 5 Reg. UE 604/13 che ha carattere tassativo.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero il rischio di espulsione nel paese di origine, per non avere il Tribunale, attesa la mancata messa a disposizione della documentazione della procedura amministrativa da parte dell’Unità Dublino, svolto alcuna istruttoria volta ad accertare l’esaurimento delle procedure di valutazione della domanda di protezione internazionale nel paese dove esso ricorrente avrebbe dovuto essere trasferito.

4. I due motivi, da scrutinare congiuntamente perché interferenti, sono infondati.

5. In punto di fatto, rileva il Collegio che l’affermazione del Tribunale, circa la mancanza di prova sul fatto che l’amministrazione abbia disatteso gli oneri di informativa, non risulta idoneamente censurata e comunque rappresenta un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

6. In punto di diritto, deve osservarsi che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd. Regolamento Dublino III), il procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cd. “procedura Dublino”), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale, configurandosi quale procedimento d’ufficio, regolato dal detto Regolamento, che, all’art. 4, intitolato “Diritto di informazione”, prescrive (in particolare nel secondo e comma 3) che l’informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico “opuscolo comune”, redatto in conformità al medesimo regolamento, funzionale ad informare l’interessato sulle finalità del regolamento e sulle conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21553).

7. In particolare, l’art. 4, paragrafo 1 pone un tale onere informativo, con le specificazioni indicate alle lettere da a) a f), a carico dello Stato nel quale “sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2” e “non appena” lo sia stata (e quindi di presentazione della prima domanda), con la specifica previsione di redazione, a cura del”/a Commissione, mediante atti di esecuzione” di “un opuscolo comune” (art. 4, paragrafo 3): a completamento dell’onere informativo a carico dello Stato in cui “per la prima volta” sia presentata “una domanda di protezione internazionale”, a norma dell’art. 20, paragrafo 1 del Regolamento (nel caso di specie: l’Austria).

8. Così ha esattamente ritenuto il Tribunale, che ha esplicitamente affermato che un tale “onere ricade sullo stato membro depositarlo della prima domanda di accoglienza” (pag. 3 del decreto, “Sugli obblighi di informativa”), a ribadita carenza della propria cognizione, per la “netta separazione concettuale tra la decisione che riguarda la competenza, oggetto del presente procedimento, e quella che riguarda il merito, di cui è onerato lo stato membro di prima accoglienza del migrante” (così al terzo capoverso di pag. 3 del decreto).

9. In tale senso si è espressa recentemente questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni del Regolamento Dublino relative alla determinazione dello Stato competente verificatesi nel corso della procedura essendo sfornito di competenza al riguardo. Infatti, il relativo sindacato è limitato al vaglio di eventuali violazioni di legge nonché al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l’art. 78 del TFUE” (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23587).

10. Ne’ con essa si pone in contrasto, come invece ritenuto dal richiedente nella sua memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., la sentenza di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato membro dell’Unione Europea che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale vanno sempre assicurate le specifiche garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, che sono finalizzate ad assicurare l’effettività dell’informazione e l’uniformità della stessa, e del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione Europea. Ne consegue la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all’esito di un procedimento in cui non siano state rispettate le prescrizioni di cui ai richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, senza che possa darsi rilievo all’eventuale conoscenza aliunde conseguita dallo straniero circa le sue garanzie e prerogative in relazione al procedimento di cui si discute. Non rileva, ai fini della nullità del provvedimento finale, la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 604/2013, alla luce delle superiori esigenze di assicurazione del trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione Europea che le ispirano, è rimesso alla buona prassi delle Autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della predetta normativa Eurounitaria” (Cass. 27 agosto 2020, n. 17963).

11. Appare evidente come i due arresti si pongano su diversi livelli di ragionamento, tra loro non confliggenti, ma rispettivamente preoccupati di assicurare: a) da un parte, una chiara regolamentazione dei distinti ambiti cognitori tra organi amministrativi e giurisdizionali dei Paesi aderenti al Regolamento di Dublino, in funzione di un ordinato svolgimento delle procedure di asilo e nel rispetto delle avvenute prese in carico di immigrati, nella prospettiva di un’armonizzata integrazione delle competenze tra i vari Stati (il primo); b) dall’altra, di assicurazione delle garanzie informative e partecipative previste dal Regolamento (ovviamente secondo le competenze in esso previste), senza cedimenti sull’equipollenza con forme aliunde acquisite, né con la mera loro strumentalità al diritto di difesa del richiedente, così da rilevare soltanto quando esso sia effettivamente menomato (il secondo).

12. Per tali ragioni, deve allora essere disattesa la specifica istanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, contenuta nella memoria finale del ricorrente.

13. Le superiori argomentazioni chiariscono, altresì, la non decisività della circostanza relativa al mancato assolvimento degli obblighi informativi suindicati, dedotta sotto il profilo del vizio di omesso esame, neppure peraltro integrante un fatto storico, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

15. Le spese seguono la soccombenza e vanni liquidate come da dispositivo. Va precisato, al riguardo, che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all’art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (Cass. n. 10053/2012; Cass. n. 8388/2017).

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA