Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22938 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26699/2011 proposto da:

DATA MANAGEMENT S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA

ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO

BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DANIELA GAMBARDELLA, GIUSEPPE GULLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.N.F., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LEONE IV 9 presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA STANCHI,

ANNAMARIA PEDRONI, VINCENZO STANCHI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 949/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/11/2010 R.G.N. 760/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA;

udita l’Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI per delega Avvocato STANCHI

VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 novembre 2010, la Corte d’Appello di Milano, confermava la decisione del Tribunale di Monza ed accoglieva in toto la domanda proposta da D.N.F. nei confronti della Data Mangement S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento del mutamento sostanziale di posizione lamentato dalla D.N. ai sensi dell’art. 24 del CCNL per i dirigenti del terziario e la condanna della Società datrice alla restituzione dell’importo trattenuto a titolo di mancato preavviso, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso ed il “super-bonus – per la rinuncia all’accredito contributivo.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto decorrente dalla comunicazione in data 13 luglio 2006 della delibera del CdA di sollevarla dall’incarico di Direttore di Staff per l’area Personale ed Organizzazione per attribuirle quello di Segretario Generale Organi Societari, con perdita, rilevabile a prescindere dal contenuto delle mansioni proprie dei distinti ruoli, della partecipazione al governo dell’organizzazione imprenditoriale, della professionalità specifica e dei poteri di rappresentanza che vi erano connessi, il termine per la denuncia da parte della D.N. del mutamento sostanziale di posizione e dunque giustificato e tempestivo l’atto di recesso implicante il trattamento previsto nei casi di recesso così motivato dalla disciplina contrattuale per i dirigenti del settore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la D.N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL per i dirigenti del settore terziario e dell’art. 115 c.p.c., lamenta la carenza dell’accertamento istruttorio e, comunque, l’incongruità dell’iter valutativo condotti dalla Corte territoriale in ordine alle determinazioni organizzative di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione della Società del 22.3.2006 alle quali aveva fatto seguito una prima ricollocazione della Dott.ssa D.N. nell’organigramma aziendale, alla loro collocazione temporale ed alle vicende coinvolgenti la stessa Dott.ssa D.N. riflettenti quella ricollocazione e finalizzati alla verifica della tempestività della denuncia del mutamento sostanziale di posizione in seno all’organizzazione aziendale cui si ricollegava la qualificazione del recesso della Dott.ssa D.N. quale giusta causa di dimissioni (denuncia operata dalla ricorrente solo dopo la Delib. Consiglio di Amministrazione 13 luglio 2006, che le assegnava le nuove mansioni di Segretario Generale degli Organi Societari e dunque oltre i 60 giorni previsti, a pena di decadenza, dal CCNL per tale denuncia, nel caso in cui la decorrenza del termine fosse computata, come vorrebbe la Società ricorrente, dalla precedente Delib. 22 marzo 2006), censurando in particolare la conferma della decisione del giudice di prime cure di mancata ammissione dei capitoli di prova articolati a riguardo dalla Società odierna ricorrente ed il travisamento delle risultanze anche documentali relative al ruolo svolto dalla Dott.ssa D.N. successivamente alla riorganizzazione medesima.

Il secondo motivo, con il quale la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., è inteso a censurare la motivazione resa dalla Corte territoriale, per relationem a quella del primo giudice, in ordine alla riconosciuta ricorrenza del lamentato mutamento sostanziale di posizione della dirigente, sotto il profilo eminentemente processuale del carattere apparente della motivazione sostenuto sulla base della considerazione, desunta dall’insegnamento di questa Corte, per cui la Corte territoriale non avrebbe ivi espresso neppure sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL per i dirigenti del settore terziario in una con il vizio di motivazione, la Società ricorrente muove alla sentenza impugnata le medesime censure svolte nel precedente motivo sotto il diverso profilo della valutazione del merito dell’accertamento operato in ordine alla ricorrenza del mutamento predetto.

Il primo motivo risulta infondato, atteso che la statuizione resa dalla Corte territoriale tesa ad escludere la ricorrenza in danno della Dott.ssa D.N. di un mutamento sostanziale di mansioni, rilevante ai fini della denuncia ex art. 24 del CCNL per i dirigenti del settore terziario diretta a qualificare il dichiarato recesso come giusta causa di dimissioni ed a conseguire la relativa tutela contrattuale, già a partire dalla riorganizzazione aziendale di cui alla Delib. Consiglio di Amministrazione 22 marzo 2006, trova sicuro sostegno nel riferimento operato dalla Corte territoriale al contenuto di quella delibera dalla quale risulta la nomina del rag. F. a consigliere di amministrazione della Società con delega, tra l’altro, al personale e all’organizzazione, ferma restando la riferibilità alla D.N., quale dirigente della Società in posizione di staff, dei settori della gestione del Personale riferito agli organici della sede di (OMISSIS), di (OMISSIS) e delle società controllate, dello sviluppo del personale, dell’amministrazione del personale e dell’organizzazione, riferimento che di per sè legittima la mancata ammissione dei capitoli di prova volti ad attestare, in contrasto con tale risultanza documentale, l’assunzione diretta da parte del nuovo consigliere di amministrazione delle funzioni di direttore del personale e smentisce qualsiasi travisamento del materiale istruttorio letto in consonanza con la conferma del ruolo della dirigente quale risultante dalla predetta Delib..

Parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente.

In effetti, la motivazione resa dalla Corte territoriale in punto valutazione della ricorrenza in concreto del denunciato mutamento sostanziale della posizione della dirigente, si rivela tutt’altro che apparente, come qui pretenderebbe la Società ricorrente, esprimendo, nella condivisione dell’iter logico giuridico seguito dal primo giudice, le ragioni del rigetto delle censure mosse in sede di gravame dalla Società odierna ricorrente, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla stessa ricorrente (cfr. Cass. SS.UU. 4.6.2008, n. 14814)

La motivazione è fondata dal condivisibile assunto, di contro censurato dalla Società ricorrente, per cui quella valutazione prescinde dal contenuto delle mansioni assegnate in alternativa a quelle in precedenza svolte – delle quali, peraltro la Corte medesima non ha mancato di tenere conto, laddove rileva lo scostamento di quelle di nuova assegnazione rispetto alla specifica professionalità che connotava i precedenti compiti esercitati dalla dirigente – per estendersi alla considerazione della più complessiva valenza dei distinti ruoli rivestiti in seno all’organizzazione aziendale.

E quell’esame risulta essere stato, sia pur per relationem a quello analogo svolto dal primo giudice, puntualmente condotto dalla Corte territoriale sotto i profili, indubbiamente significativi, della consistenza e rilevanza di compiti, poteri e responsabilità propri di ciascuno di quei ruoli, con esito logicamente giustificato alla stregua di un giudizio comparativo condotto tra un precedente ruolo che si assume sostanziarsi nella gestione operativa in posizione di vertice di una specifica funzione aziendale strutturata in line con una pluralità di uffici e addetti posti alle dirette dipendenze della dirigente implicante l’esercizio di poteri, a contenuto decisionale, di direzione, gerarchici e di rappresentanza esterna ed incidente sull’andamento generale dell’azienda ed un successivo ruolo non più operativo ma di natura sostanzialmente notarile, connotato da compiti di supporto e al più di controllo della legalità dell’operato degli organi societari, riconducibili ad una figura di professional privo di responsabilità di gestione di funzioni, uffici e personale e dei relativi poteri e privo altresì di evidenza esterna e di impatto sull’andamento dell’attività aziendale.

Il ricorso va dunque rigettato

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA