Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22937 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.29/09/2017),  n. 22937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15809/2012 proposto da:

Dat Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della

Vittoria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Arieta Giovanni, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio avv.

L.E. di Taranto – Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 37,

presso lo studio dell’avvocato Campanelli Giuseppe, rappresentato e

difeso dall’avvocato Nastri Fabrizio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti il

ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Dat Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, del 10/6/2011 – 28/1/2012;

che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto dalla legale rappresentante e dal difensore;

tale rinuncia è stata accettata dal Fallimento, con la sottoscrizione del Curatore e del difensore, di talchè non residua alcuna statuizione in punto spese;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

 

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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