Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22937 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 26/06/2017, dep.29/09/2017), n. 22937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15809/2012 proposto da:
Dat Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della
Vittoria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Arieta Giovanni, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio avv.
L.E. di Taranto – Rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore Dott.
S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 37,
presso lo studio dell’avvocato Campanelli Giuseppe, rappresentato e
difeso dall’avvocato Nastri Fabrizio, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE
DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti il
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Dat Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto, del 10/6/2011 – 28/1/2012;
che il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto dalla legale rappresentante e dal difensore;
tale rinuncia è stata accettata dal Fallimento, con la sottoscrizione del Curatore e del difensore, di talchè non residua alcuna statuizione in punto spese;
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017