Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22937 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 11/06/2019, dep. 21/10/2020), n.22937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23065-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZEUS SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 57,

presso lo studio dell’avvocato LUCA BOLOGNESI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO RADDI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR della Toscana ha accolto l’appello di Zeus s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Livorno, che aveva invece respinto ii ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Entrate per il recupero, fra l’altro, dell’IVA sui contratti di locazione per uso stagionale di appartamenti siti in (OMISSIS), da essa stipulati nel 2002, ritenuti non esenti da imposta in quanto comprensivi di prestazioni accessorie assimilabili a quelle alberghiere.

Il giudice d’appello ha annullato per tale parte l’avviso rilevando che Zeus si era limitata ad acquistare dalla proprietaria degli immobili, Linea Blu Immobiliare, le nude locazioni dei singoli appartamenti, che le erano state fatturate come esenti da IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8, ed a cederle a sua volta in esenzione a diversi operatori turistici, ai quali doveva imputarsi la prestazione dei servizi accessori forniti agli utenti finali.

La sentenza, depositata il 5 ottobre 2011, è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui Zeus s.r.l., ora in liquidazione, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che dal contratto stipulato fra Linea Blu e Zeus, nonchè dagli accordi da quest’ultima conclusi con i singoli operatori turistici, emergeva che i servizi accessori ed il loro corrispettivo erano di pertinenza della società contribuente e che pertanto i predetti accordi negoziali, ritenuti dalla CTR di nuda sub-locazione, andavano qualificati come di cessione del godimento di immobili a terzi, reperiti per il tramite di comuni canali di accesso al soggiorno turistico, ed andavano assoggettati ad IVA, con aliquota ridotta al 10%, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, parte III, lett. 120.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che l’errore imputato al giudice, di errata qualificazione dei contratti, avrebbe dovuto, più correttamente, essere censurato sotto il profilo della violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., va rilevato che la ricorrente, nel corpo del motivo, si è limitata a richiamare a sostegno della propria tesi una clausola del contratto stipulato fra Linea Blu e Zeus ed a produrre in fotocopia un accordo di intermediazione per la fornitura di servizi residenziali ed alberghieri, concluso fra Zeus e Bini Viaggi nel novembre dei 2001.

Sennonchè la clausola richiamata prevede, unicamente, che i clienti/conduttori avrebbero dovuto pagare una somma fissa, a persona, per consumi di acqua, luce, gas, parcheggio, spese e pulizia finale ecc., ma non chiarisce se tali somme fossero, o meno, comprese nel corrispettivo dovuto da Zeus alla società proprietaria degli appartamenti, chi fosse tenuto a fornire i servizi e chi se ne dovesse accollare i costi da riversare sugli utenti finali. Essa dunque, non vale a smentire l’accertamento del giudice d’appello secondo cui “da tutta la documentazione prodotta risulta che la Zeus non ha mai sostenuto alcuna spesa per prestare servizi accessori a favore degli utenti finali… circostanza confermata dall’assenza di rilievi in tal senso nel pvc della G.d.F. di Livorno”.

L’accordo di fornitura di servizi (oltre a fare solo un generico riferimento a non meglio precisati servizi, riportati nei voucher) ha invece ad oggetto una pluralità di immobili, siti in Toscana ed in (OMISSIS), senza che sia dato sapere se fra questi fossero compresi gli appartamenti di Linea Blu sub-locati da Zeus.

Non va dimenticato, infatti, che con l’avviso di accertamento era stato contestato alla contribuente il mancato versamento dell’IVA anche su altri contratti di sub-locazione, stipulati con Bagno Mary s.a.s. e che per tale parte l’atto impositivo non era stato impugnato dalla contribuente; è la stessa Agenzia delle Entrate, d’altro canto, a riferire, nelle premesse del ricorso, che Zeus aveva ceduto a Bini Viaggi proprio le “prestazioni di locazione” acquistate dalla predetta s.a.s.

Il ricorso difetta dunque, all’evidenza, del requisito della specificità, richiesto dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, che imponeva alla ricorrente di allegare l’intera regolamentazione pattizia del negozio stipulato fra Linea Blu e Zeus (Cass. nn. 7635/019, 25728/013), chiarendo, altresì se, ed in quale esatta sede processuale, il contratto fosse stato prodotto in giudizio, nonchè di precisare se gli immobili che ne formavano oggetto fossero fra quelli contemplati nell’accordo di intermediazione concluso fra la stessa Zeus e Bini Viaggi, onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero il giudice del merito ne avesse travisato il contenuto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 4.200 oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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