Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22936 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 04/11/2011), n.22936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27665/2005 proposto da:

D.C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA STAMIRA 53, presso lo studio dell’avvocato CIANCA ORIANA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.G. E PER ESSO PROC. GEN. SIG.RA A.A.;

– intimato –

sul ricorso 31416/2005 proposto da:

A.A. C.F. (OMISSIS) NELLA SUA QUALITA’ DI

PROCURATRICE GENERALE DEL SIG. C.M.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 74,

presso lo studio dell’avvocato PERSICO MARIA TERESA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.C.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3933/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Carmelo Monaco con delega depositata in udienza

dell’Avv. Oriana Cianca difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25-26 ottobre 1993, C.M.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la moglie D.C. A., esponendo le vicende che lo avevano indotto a sposarla in seconde nozze e a venderle, prima del matrimonio, l’appartamento in (OMISSIS) nonchè, dopo le nozze, a trasferirle buoni ordinari del Tesoro per lire 730.000.000, e chiedendo che il Tribunale dichiarasse la simulazione o la nullità o annullabilità dei suddetti negozi, e, in subordine, che essi, intesi come donazioni, fossero revocati per ingratitudine, attesa la infedeltà della moglie, molto più giovane di lui, che lo aveva abbandonato.

L’atto venne notificato anche alla Banca Popolare di Novara.

Si costituì in giudizio la D.C. opponendosi alla domanda. Nel giudizio intervenne l’avv. Vincenzo Esposito per sostenere le ragioni della convenuta.

Il Tribunale adito rigettò tutte le domande.

2. – La pronuncia fu impugnata dal C. innanzi alla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza depositata il 16 settembre 2004, accolse parzialmente il gravame, disponendo la revocazione della donazione dell’appartamento, e condannando la D.C. a rilasciarlo. Il giudice di secondo grado dichiarò anzitutto inconferente la eccezione dell’appellata secondo cui l’atto di appello non era stato notificato anche al suo secondo difensore, aggiungendo che era stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che erano stati parti in primo grado, senza che la originaria mancata loro citazione integrasse il vizio di inammissibilità del gravame. Del resto, la partecipazione al giudizio di appello della Banca Popolare e dell’avv. Esposito, non costituitisi, non influiva sulla definizione della controversia. Nel merito, la Corte respinse, con riguardo alla vendita dell’immobile, la tesi del C. circa la valutazione della dichiarazione senza data a firma della convenuta come confessione stragiudiziale.

Infatti, l’appellante non aveva censurato il passaggio della decisione di primo grado che aveva ritenuto che la dichiarazione della convenuta, contenuta in una scrittura privata depositata all’udienza del 23 marzo 1995, con la quale la D.C. riconosceva definitivamente il C. quale unico ed esclusivo proprietario dell’immobile, non avesse il valore di confessione stragiudiziale, perchè contenuta in un atto di transazione. Tuttavia, la simulazione relativa della vendita era adeguatamente dimostrata aliunde. La circostanza che il contratto attuasse in realtà una donazione – della quale possedeva i requisiti di forma e di sostanza – era stata ammessa nelle difese della D.C. in primo grado ed era presupposta nella sentenza penale con la quale la D.C. era stata assolta, perchè il fatto non sussiste, dal reato di circonvenzione di incapace in danno dell’attore, e nella quale si affermava che l’appartamento di cui si tratta era stato in realtà donato prima del matrimonio.

Ciò posto, la Corte ritenne provati gli elementi di cui all’art. 801 c.c., per la revocazione della donazione per ingratitudine:

anzitutto, la D.C., pur dopo il matrimonio, aveva mantenuto la relazione con un uomo dal quale aveva poi avuto anche un figlio. In secondo luogo, la relazione adulterina aveva assunto anche il carattere dell’abbandono, essendo stato il C. lasciato in difficoltà e bisognoso di assistenza, mentre alla D.C. erano intestati titoli per lire 730.000.000, sicchè ella era nelle condizioni di soccorrerlo. Tali circostanze trovavano conferma nell’affidamento al C., a seguito della sentenza di separazione personale dei coniugi, dell’appartamento e nell’attribuzione allo stesso, con la sentenza che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio, di un assegno di mantenimento di lire 1.000.000 mensili a carico della donna.

Peraltro, la revocazione della donazione, che riguardava l’immobile, non poteva estendersi alla somma di cui ai titoli, come richiesto dall’appellante, la cui intestazione alla D.C. risaliva ad un momento diverso quando ormai, essendo in corso la convivenza coniugale, poteva rappresentare, più che una donazione, una particolare forma di gestione delle comuni risorse. Per di più, non era possibile stabilire la iniziale provenienza della somma.

Pertanto, l’avere la D.C. mantenuto per intero la conseguita disponibilità della somma medesima poteva essere valutato solo al fine di configurare la condotta della donna come ingiuria.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la D.C. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso A.A. nella sua qualità di procuratrice generale del C., che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione dell’art. 1414 c.c., nonchè l’arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere sufficientemente dimostrata la simulazione della vendita dell’immobile de quo dalle deduzioni del difensore della D.C. e dalle dichiarazioni rilasciate dalla stessa in sede penale, laddove tali atti non potrebbero sostituirsi alla controdichiarazione, dovendo la prova della simulazione essere data a mezzo di atto scritto, e cioè di un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio, salva la prova testimoniale per la sola ipotesi di perdita inconsapevole del documento, ai sensi dell’art. 2724 c.c., n. 3.

3.1. – La doglianza è immeritevole di accoglimento.

3.2. – La Corte capitolina ha fatto buon governo del suo potere discrezionale in ordine alla valutazione degli atti di causa sostanzialmente escludendo la necessità della prova scritta della simulazione, e, conseguentemente, la sussistenza del relativo onere a carico del C., alla stregua della circostanza della già avvenuta ammissione, da parte della D.C., dell’accordo simulatorio con lo stesso C., sia in sede di difese in primo grado e in appello (“Ha voluto dare tutto ad A. trasferendole i beni prima e dopo il matrimonio perchè ragazza madre..”), sia attraverso il richiamo, da lei effettuato allo scopo di contestare le dichiarazioni di controparte, della sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 6 febbraio 1998, la aveva assolta dalla imputazione per il reato di circonvenzione di incapace in danno del C. con la formula “perchè il fatto non sussiste”.

3.3. – Il giudice di secondo grado, in definitiva, ha fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale i fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere dalla necessità di fornirne la prova, quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi (v. Cass., sentt. n. 16575 e n. 9741 del 2002).

4. – Con la seconda censura, si lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 801 e 802 c.c., e la erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie. Sarebbero mancati, nella specie, tutti i presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine, ammessa solo se il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dall’art. 463 c.c., nn. 1, 2 e 3, ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio dello stesso o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436. Al riguardo, avrebbe errato la Corte di merito nel motivare la ingratitudine con il riferimento ad una pretesa relazione adulterina intrattenuta dalla attuale ricorrente, in realtà inesistente, per non essere emersi elementi al riguardo. Del resto, tale inesistenza si evincerebbe anche dal rigetto delle domande di addebito proposte dai coniugi in occasione della separazione personale. Nè la ricorrente avrebbe commesso alcun altro fatto dal quale potesse desumersi la sua ingratitudine, avendo abbandonato la casa coniugale solo per i comportamenti del C. verso sua figlia, e comunque non avendolo lasciato in difficoltà, poichè egli era titolare di una pensione di importo pari a lire 4.000.000.

5.1. – La censura non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

5.2. – Essa, al di là della enunciazione, si risolve in sostanza in una richiesta di rivisitazione del materiale probatorio, inibita al giudice di legittimità se la Corte di merito abbia offerto una ricostruzione del percorso logico-giuridico attraverso il quale è pervenuta al proprio convincimento che si sottragga ad ogni censura.

Ebbene, nella specie il giudice di secondo grado ha individuato gli elementi sintomatici della ingratitudine della D.C. nella relazione adulterina dimostrata dalle deposizioni testimoniali acquisite (senza che rilevi, dunque, la circostanza, dedotta nel ricorso, che il figlio avuto dall’uomo con il quale ella era accusata di aver intrattenuto la relazione fosse stato concepito solo quattro anni dopo la separazione dal coniuge), dalle quali era altresì emerso come il C. fosse bisognoso di assistenza all’epoca dell’abbandono.

Ha, altresì, evidenziato la Corte territoriale la posizione economica acquisita dalla D.C., con particolare riferimento alla intestazione a suo nome di titoli per lire 730.000.000, e, in definitiva, ha ravvisato nel complessivo comportamento della attuale ricorrente quella mancanza di solidarietà e riconoscenza, quel malanimo che ha ritenuto, dunque, motivatamente, assurgere ad ingiuria grave.

A fronte di un così argomentato convincimento, resta preclusa a questa Corte ogni censura sulla valutazione della sussistenza, nella specie, dei presupposti della revocazione della donazione in favore della D.C..

6. – Con il terzo motivo si deduce la eccezione di mancata notifica dell’atto di appello al secondo difensore della ricorrente. Si precisa nel ricorso che la eccezione, sollevata nel giudizio di secondo grado, e ritenuta priva di pregio dalla Corte di merito, era rivolta alla mancata notifica all’avv. Esposito non quale difensore della D.C., ma quale soggetto che aveva svolto intervento volontario nel giudizio di primo grado.

7. – La censura è inammissibile per genericità ed evidente difetto di interesse.

8. – Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale l’esame di quello incidentale, sollevato in via condizionata. Le spese del giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo – vanno poste, in ossequio al criterio della soccombenza, a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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