Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22935 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 14/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19348/2016 proposto da:

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.J., Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E.J. ha adito il Tribunale di Bari chiedendo la revoca del provvedimento con cui gli era stata negata la protezione internazionale. La domanda era stata presentata dall’interessato una prima volta nel 2009 ed era stata respinta, sicchè il Tribunale ha disatteso il secondo ricorso osservando come l’istante non avesse addotto alcun nuovo elementi di prova.

2. – Il provvedimento è stato reclamato domandando la protezione sussidiaria o, in subordine, il diritto alla protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. La Corte di appello di Bari, pur rilevando che non si erano riscontrate le condizioni che giustificassero la concessione della protezione richiesta, non avendo l’interessato riferito di episodi di persecuzione che lo interessassero personalmente, ha rilevato che la situazione della Nigeria si era negli ultimi tempi aggravata, essendo divenuta via via più cruenta e diffusa la vessazione dei gruppi di religione cristiana ad opera dei Boko Haram. A tale riguardo il giudice distrettuale ha valorizzato il dato per cui non si era mai dubitato della religione di appartenenza dell’istante, di cui era, peraltro, segno rivelatore lo stesso suo nome (che era J., come si è detto). Ha dichiarato, pertanto, che il reclamante si trovava nelle condizioni che giustificavano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. – Il Ministero dell’interno ha impugnato per cassazione la sentenza con un ricorso che si fonda su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo titola: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Rileva il Ministero ricorrente che gli attacchi terroristici in Nigeria erano limitati alle zone nord-orientali della stessa e che nella zona dell’Edo State la situazione politica era considerata, al momento, stabile: a tale proposito evidenzia come le condizioni della protezione internazionale debbano considerarsi mancanti allorquando non si prospettino problemi ricollegabili alla situazione generale del paese di origine dell’interessato, ma riguardino solo una zona di esso. L’affermazione relativa all’esistenza di una situazione di pericolo personale doveva quindi considerarsi, ad avviso dell’istante, generica.

1.1. – Il secondo motivo titola: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 4, art. 14, lett. c). Ricorda il Ministero che la protezione sussidiaria è riconosciuta a colui che non possegga i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno. Richiama poi la definizione di grave danno contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: osserva come la situazione oggettiva del richiedente non potesse farsi rientrare nella previsione di legge, dal momento che la vita, nell’Edo State, non era sottoposta da alcuna minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata o da situazioni di conflitto armato.

2. – I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.

Come accennato, la Corte territoriale ha accertato che l’odierno intimato si trovasse nelle condizioni per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

E’ necessario qui ricordare che a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano: in tal caso il questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L’art. 32, comma 3 (2 a seguito dell’abrogazione del comma precedente operata dal D.Lgs. n. 142 del 2015) dispone, altresì, che nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, sopra citato.

Nel caso in esame, le censure della parte ricorrente sono orientate verso un riesame dell’accertamento di fatto operato dalla Corte distrettuale, la quale ha sostanzialmente rilevato una complessiva situazione politica e sociale che pone a repentaglio l’incolumità del ricorrente, tenuto conto che costui è di religione cristiana e che il gruppo confessionale cui appartiene l’istante è oggetto, in Nigeria, di una sempre più cruenta e diffusa persecuzione.

Le deduzioni svolte con riguardo alla precisa localizzazione di tale azione persecutoria sfugge al sindacato di legittimità: tanto più che nel ricorso si fa questione della violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e, come è noto, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è semmai possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). Peraltro, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” -fattispecie certamente non riscontrabili con riferimento alla sentenza impugnata – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, giacchè ha svolto attività processuale la sola parte ricorrente. Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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