Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22934 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 13/09/2019), n.22934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2118-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, quale mandataria dei Dottori + ALTRI OMESSI, nelle

rispettive qualità di titolari delle omonime Farmacie, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FIECCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA;

– ricorrenti –

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO MEDA, 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

TANDOI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3939/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Credifarma impugna l’epigrafata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo inteso a conseguire in suo favore il pagamento da parte dell’AUSI, Roma 2 dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nel giugno 2009 – e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) che il decidente aveva ricusato il riconoscimento degli interessi moratori dovuti in relazione alla distinta riepilogativa delle prestazioni n. 1208/16, per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata spedita il 5.8.2009 fosse stata ricevuta dall’ente destinatario il 18.8.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del D.M. 9 aprile 2001, art. 33; 2) che, parimenti, il decidente aveva ricusato il riconoscimento del maggior danno da ritardo per aver erroneamente rilevato il detto difetto di costituzione in mora; 3) che il decidente aveva compensato le spese di lite malgrado l’errore di cui sopra.

Al proposto ricorso resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli altri motivi di ricorso attesane la logica subordinazione.

3. Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma – tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla Delib. AGCOM 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del D.M. 9 aprile 2001, n. 95 e del D.M. 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli “invii raccomandati” (art. 21, comma 1), identificati dal D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. i), nel “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario” – per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento – ovvero della “ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna” (del citato art. 5, comma 1, lett. a) – il destinatario “deve sottoscrivere anche l’avviso”, onde è, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario “da prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito” (del citato art. 21, comma 2,; D.M. n. 33894 del 2008, art. 20, comma 3; D.M. n. 95 del 2001, art. 33, comma 2), e ciò, in particolare, come ora precisa il citato art. 21, nei casi nei quali “la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa”.

4. Va, perciò, qui ribadito il principio che “in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorchè l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa” (Cass., Sez. VI-I, 09/04/2018, n. 8643).

5. Ciò posto l’errore di sussunzione addebitato al decidente -dell’avviso che riguardo alla raccomandata 5.8.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL – è irrefutabile atteso che nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza, mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento (“Poste Italiane Consegnato ai sensi del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 l’Op. Post. R. Invii multipli ad un unico destinatario”) e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento (“UDR Roma Eur 18.8.2009”).

6. Accolto perciò il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 13 settembre 2019

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