Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22934 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 04/11/2011), n.22934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26285-2005 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell’avvocato

ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FONTANAZZA SANTO, MINGRINO FRANCESCO PAOLO;

– ricorrente –

contro

Z.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CASSIA 1280 PAL B/2, presso lo studio dell’avvocato

PERILLO ANDREA, rappresentata e difesa dagli avvocati PEYRETTI

ALESSANDRO, SCAPINI NEVIO;

– controricorrente –

e contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1281/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato Angelini Massimo difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Torino, Sez. distaccata di Ciriè, respinse la domanda di rendiconto della gestione del conto corrente bancario aperto presso la filiale di (OMISSIS)dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, domanda proposta dalla signora C. G., nonchè la domanda risarcitoria o restitutoria della somma utilizzata dai convenuti, i suoi nipoti Z.P. ed A. – delegati, secondo quanto riferito dall’attrice, alle operazioni relative a detto conto corrente – per l’acquisto, con il danaro proveniente da detto conto, di un immobile in (OMISSIS).

Respinse, inoltre, la domanda subordinata di restituzione della proprietà dell’immobile, occupato dalla C., acquistato dai nipoti. Il giudice di primo grado ritenne che costei avesse finanziato l’acquisto dell’immobile con donazione indiretta.

2. – La decisione, impugnata dalla C., fu confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza depositata il 3 agosto 2004.

Con riferimento alla pretesa insussistenza, nella specie, dell’animus donandi, il giudice di secondo grado, premesso che i convenuti in primo grado avevano dedotto che il trasferimento di ricchezza in questione era avvenuto con il beneplacito della zia, e che nessuna domanda era stata riproposta nei confronti del nipote A. con riferimento al capo che aveva dichiarato essere intervenuta nei suoi confronti una donazione indiretta, sicchè nei confronti di quest’ultimo si era formato il giudicato, osservò che l’istruttoria esperita aveva acclarato che, a differenza di quanto sostenuto dalla C., non c’era stata una delega di quest’ultima ai nipoti della gestione del conto corrente, trattandosi, invece, di conto cointestato, anche se alimentato solo da somme provenienti dalla appellante, e, per una minima parte, dalla sorella poi deceduta.

Difettavano, pertanto, i presupposti per l’accoglimento della esperita domanda di rendiconto poichè, quale cointestataria del conto, e non quale mera delegata, la signora Z.P. non era obbligata al rendimento del conto.

Aggiunse la Corte che la sentenza impugnata aveva correttamente ricostruito la vicenda, alla stregua delle risultanze processuali, ed applicato alla fattispecie di acquisto di immobile con danaro proveniente dal disponente i principi di diritto enunciati dal consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di donazione indiretta. In particolare, rilevò il giudice di secondo grado che la C., con testamento olografo del 10 gennaio 1998, aveva disposto nel senso di lasciare ai nipoti l’appartamento già intestato a loro, così dimostrando la consapevolezza di tale intestazione. Con il successivo accordo del 6 marzo 1998, sottoscritto dalla C. e dalla sorella M. e dai nipoti, le parti avevano disciplinato in modo analitico i rapporti patrimoniali tra loro, disponendo che la prima avesse il diritto, vita natural durante, di abitazione nell’alloggio acquistato dai nipoti, che si erano obbligati a non vendere l’immobile senza il previo consenso scritto della zia, la quale si era impegnata a sostenere le spese ivi espressamente contemplate. Di tale negozio non era stato chiesto l’annullamento per vizi della volontà, mentre l’unica deposizione secondo la quale la donna sarebbe stata tenuta all’oscuro della circostanza che l’immobile fosse stato intestato ai nipoti era risultata scarsamente attendibile, sia perchè isolata rispetto al più ampio quadro probatorio emerso dalle pagine processuali, sia perchè in contrasto anche con il dato documentale, dal quale risultava invece che la C. era a conoscenza dell’avvenuta intestazione dell’immobile ai nipoti quando aveva ratificato il loro operato disciplinando le concrete modalità dell’esercizio del suo diritto di godimento sull’alloggio ad essi intestato.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.G., sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste con controricorso Z.P., che ha a sua volta depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la contraddittoria motivazione circa l’oggetto della pretesa donazione indiretta erroneamente ravvisata dal giudice di merito. Da una parte, la Corte di merito aveva sostenuto che C.G. avrebbe inteso donare ai nipoti P. e Z.A. il danaro presente sul conto corrente bancario in oggetto; dall’altra, aveva ritenuto che la fattispecie integrasse gli estremi dell’acquisto di immobile con danaro proveniente dal disponente, così identificando l’oggetto della donazione non già nel danaro presente sul predetto conto, ma nell’immobile acquistato da P. e Z.A.: le due prospettazioni sarebbero inconciliabili. Inoltre, parte del danaro prelevato dal predetto conto corrente non era stata utilizzata per l’acquisto dell’immobile, ma per effettuare pagamenti ad altri fini, come risulterebbe dalla relazione del c.t.u..

2.1. – La censura è infondata.

2.2. – La essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda di rendiconto proposta in primo grado dalla C. sul rilievo che dalla istruttoria compiuta era risultato che il conto in questione era cointestato alla stessa ed ai nipoti, anche se alimentato da somme provenienti dal patrimonio dell’appellante, è rinvenibile nella infondatezza della premessa sulla quale l’azione di rendiconto era basata, che, cioè, l’appellante avesse conferito ai nipoti mandato a gestire gli importi del suo conto corrente, e, conseguentemente, sulla mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ex artt. 1710 e 1713 cod. civ., poichè Z.P., in quanto cointestataria del conto e non semplice delegata, non era tenuta al rendimento del conto. Solo ad abundantiam (per scrupolo di osservazione: così si esprime l’estensore della sentenza) la Corte di merito si addentra nella valutazione della infondatezza delle censure mosse alla decisione di primo grado in considerazione della corretta applicazione che essa aveva operato dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di donazione indiretta.

E, dunque, nessuna incoerenza o contraddittorietà è ravvisabile nella decisione, sorretta da una ragione che prescinde dall’oggetto della donazione.

Peraltro, l’aspetto decisivo, nella vicenda per cui è causa, è costituito dalla ricostruzione della volontà della C., indipendentemente dall’accertamento della natura e dall’oggetto della donazione. Tale ricostruzione, effettuata di primo giudice è stata plausibilmente e motivatamente condivisa dalla Corte di merito.

3. – Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione della legge processuale e segnatamente dell’art. 180, comma 2, ultima parte, ovvero dell’art. 183 cod. proc. civ., in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito delibato e accolto l’allegazione-eccezione circa la sussistenza di donazione indiretta di immobile, malgrado detta allegazione-eccezione fosse stata operata oltre i termini perentori all’uopo previsti. Dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. era emerso che Z.P. aveva operato cospicui prelievi, pari a L. 287.653.200, dal conto corrente bancario in questione, mentre Z.A. non aveva compiuto alcun prelievo. Per tale ragione, la C. non aveva riproposto in grado di appello la domanda restitutoria avanzata in primo grado nei confronti di quest’ultimo: mancata riproposizione che non ostacolava la deliberazione della domanda nei confronti di Z.P., vista la reciproca autonomia delle rispettive domande. Quest’ultima, per sottrarsi alla obbligazione restitutoria, aveva allegato di aver intestato a sè e al fratello A. l’appartamento di cui si tratta con il consenso della zia C. G., la quale, nell’atto di appello, aveva dedotto che solo in sede di comparsa conclusionale la Z. aveva affermato che detto consenso sarebbe stato espressione di un intento di liberalità nel senso che, attraverso di esso, la zia avrebbe operato una donazione indiretta dell’immobile a beneficio dei nipoti, qualificazione condivisa dal giudice di primo grado e contestata dalla C. con il gravame per la mancata prova degli elementi costitutivi della clonazione indiretta. Pacifico essendo che Z.P. avesse prelevato gli importi di cui si tratta dal patrimonio della zia, ella era tenuta a restituirli: l’allegazione da parte della Z. di una donazione indiretta da parte della C. dell’immobile acquistato con il suo danaro aveva ampliato il thema decidendum in sede di comparsa conclusionale, e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5. Erroneamente, sia il primo giudice che la Corte d’appello avevano dichiarato ritualmente dedotta in causa la fattispecie della donazione indiretta per avere i convenuti, sin dall’atto della costituzione in giudizio, affermato che il trasferimento di ricchezza in contestazione era avvenuto con il beneplacito della zia, senza considerare che tale espressione non equivale alla deduzione dell’avvenuto perfezionamento inter partes di una donazione indiretta, e che tale deduzione integra eccezione di merito, non rilevabile di ufficio. E comunque essa avrebbe dovuto quanto meno essere estrinsecata entro i termini perentori di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5.

4.1. – La censura è destituita di fondamento.

4.2. – La allegazione-eccezione cui si riferisce il motivo di ricorso consiste, in realtà, in una allegazione difensiva in relazione alla quale risulta irrilevante la denunciata deduzione solo in sede di comparsa conclusionale. In realtà, correttamente la sentenza impugnata ricorda che, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato: ciò che nella specie non si è verificato (v. Cass., sentt. n. 27428 del 2005, n. 8225 del 2004) 5. – Con la terza censura si lamenta la violazione o falsa applicazione della legge processuale, e segnatamente dell’art. 180, comma 2, ultima parte, ovvero dell’art. 183 cod. proc. civ. in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ., ovvero (in estremo subordine) la omessa motivazione, con riferimento alla domanda di restituzione dei prelevamenti enumerati nell’atto di citazione.

Premesso che era stato accertato che alcuni dei prelevamenti effettuati dalla Z. dal conto corrente in questione erano stati operati per fini diversi dall’acquisto dell’immobile, si osserva che la domanda restitutoria della C. aveva ad oggetto anche tali prelevamenti, analiticamente indicati nell’atto di citazione in appello. Al riguardo, la Corte di merito non si sarebbe pronunciata.

6.1. – La doglianza non merita accoglimento.

6.2. – Come rilevato sub 2.2., la Corte di merito ha ritenuto accertata la mancanza dei presupposti per la domanda di rendiconto, essendo Z.P. cointestataria del conto e non semplice delegata: da tale conclusione emerge con evidenza la infondatezza non solo della domanda di rendiconto, ma altresì di quella di restituzione delle somme prelevate a fini diversi da quello dell’acquisto dell’immobile in questione.

7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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