Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22933 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2137/2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO PARLATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.B.C. – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI – Azienda Speciale, già ARIN

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’Avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8113/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 5363/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, quale premessa in fatto, si legge che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 185 del 2003, aveva dichiarato il diritto di A.A., nei confronti di ABC – Acqua Bene Comune di Napoli – Azienda Speciale già ARIN spa, alla computabilità, nella pensione aziendale, per il periodo fino al 31.5.1999, delle differenze derivanti dalla maggiore qualifica (per Euro 8.129,62; dell’incentivazione (per Euro 27.497,09); delle maggiorazioni (per Euro 78.106,93); per il buono pasto (per Euro 6.392,07). La pronuncia veniva confermata con sentenza n. 1661/2006 della Corte di appello di Napoli e la Corte di Cassazione rigettava il ricorso per cassazione proposto da ARIN spa (sentenza n. 14162/2011).

2. Con successivo ricorso del 20.10.2003 A.A. adiva la società, dinanzi al Tribunale di Napoli, per sentire dichiarare la computabilità dei predetti elementi, per il periodo successivo 1.6.99-31.5.2003, con relativa condanna al pagamento delle differenze pensionistiche, quantificate in Euro 81.129,08, oltre accessori.

3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 28068 del 2008, rigettava la domanda, precisando che, sebbene non potesse essere messo in discussione l’an della pretesa, tuttavia non erano stati specificati, nè nella decisione posta a fondamento della pretesa nè nel ricorso, gli elementi necessari ad attuare la quantificazione chiesta, e la Corte di appello di Napoli, con la pronuncia n. 8113 del 2013, rigettava il gravame proposto dall’ A..

4. I giudici di seconde cure, a fondamento del decisum, rilevavano che: a) sussisteva un giudicato esterno, derivante da altra sentenza n. 13942/2000 del Tribunale di Napoli, la cui definitività non risultava oggetto di contestazione tra le parti, con la quale era stata respinta la domanda dell’ A. (già in pensione dal 31.12.1997) e di altri ricorrenti diretta ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto all’automatico aggravamento del loro trattamento pensionistico alle retribuzioni del personale ancora in servizio presso l’ARIN spa; b) tale giudicato copriva dedotto e deducibile; c) gli elementi correlati alla prestazione lavorativa dell’ A. erano già venuti ad esistenza al momento della proposizione del ricorso giurisdizionale del 23.1.1998 (relativo alla suddetta sentenza); d) erano, altresì, insussistenti gli elementi sufficienti ai fini della determinazione del quantum richiesto dall’istante nel presente giudizio, così come essi non erano stati chiariti in modo esplicito nella sentenza n. 185 del 2003; e) la carenza di allegazione era, inoltre, da ravvisare nella omessa specificazione dell’importo della retribuzione percepita e di quella che avrebbe dovuto percepire a titolo delle voci richieste: mancanza non colmabile mediante l’utilizzazione della documentazione prodotta nè attraverso l’espletamento di una ctu che avrebbe avuto carattere esplorativo.

5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a due motivi, illustrati con memoria.

6. Ha resistito con controricorso l’ABC – Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale, già ARIN spa.

7. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione della norma di cui all’art. 2909 c.c.; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito fondata la deduzione circa la sussistenza di un giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 13942/2000 del Tribunale di Napoli, omettendo di considerare che l’irrilevanza di tale giudicato era stata già affermata sia dalla Corte di appello, con la sentenza n. 1661/2006, sia dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 14162/2001 e, quindi, proprio sulla base dei principi giurisprudenziali affermati nella gravata sentenza, avrebbe dovuto ricavarsi l’irrilevanza della sopra citata pronuncia del Tribunale; 2) la violazione della norma di cui agli artt. 414 e 421 c.p.c. e di cui all’art. 2697 c.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere un difetto di allegazione da parte dell’originario ricorrente, in quanto la quantificazione delle pretese del presente giudizio era in stretta connessione con la pronuncia n. 185/2003 che aveva affermato l’an debeatur, e per non avere sempre la Corte di merito attivato i poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c., omettendo, altresì, con adeguata motivazione di valutare la ctu, svolta nel primo giudizio, ove erano indicati tutti i parametri di computo del trattamento pensionistico di spettanza dell’istante.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Preliminarmente occorre evidenziare che la sentenza impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico della lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione la Corte di appello ha rilevato la sussistenza di un giudicato esterno, preclusivo alle istanze del ricorrente, rappresentato dalla sentenza n. 13942/2000 del Tribunale di Napoli, la cui definitività non risultava oggetto di contestazione tra le parti; per altro verso la stessa Corte ha in ogni caso ritenuto la insussistenza, nel ricorso di primo grado, di elementi sufficienti ai fini della determinazione del quantum richiesto dall’istante nel presente giudizio, così sottolineando un difetto di allegazione della domanda.

4. Con il primo motivo si censura la prima ragione della decisione evidenziando che la irrilevanza del giudicato derivante dalla pronuncia sopra citata del Tribunale di Napoli era stata già affermata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1661/2006 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 14162/2011.

5. La doglianza, però, è stata inammissibilmente formulata difettando del requisito della specificità.

6. Invero, ai fini di consentire a questo Collegio la verifica esatta di quanto lamentato, occorreva riportare nel motivo il testo integrale della sentenza del Tribunale, in ossequio a quanto affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. 23.6.2017 n. 15737; Cass. 31.5.2018 n. 13988) perchè, nel presente giudizio, ciò che conta è il contenuto della suddetta pronuncia del Tribunale, divenuta definitiva, e non l’eventuale rilevanza che abbia potuto rivestire in altro giudizio conclusosi nel 2011 con la decisione della Corte di Cassazione.

7. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto preclusiva la sussistenza del giudicato rappresentato da quella pronuncia di primo grado il cui esame si rivela, pertanto, decisivo ai fini della valutazione della doglianza non potendosi la verifica delegare ad una valutazione effettuata in altri giudizi che possono essere stati caratterizzati da diverse allegazioni e motivi di censura.

8. In altri termini, per contestare la valenza del giudicato esterno ritenuto ostativo dalla Corte territoriale, occorreva che la censura fosse improntata sul testo di tale pronuncia e non su valutazioni eseguite in altre sedi.

9. Il problema dell’inammissibilità della doglianza è, pertanto, processuale e concerne la necessità da parte di questo Collegio, a fronte di una chiara pronuncia della Corte di merito, di potere verificare il testo integrale della decisione del 14.10.2000 n. 13942, nel complesso della articolazione della censura, anche e soprattutto perchè i giudici di seconde cure hanno pure sottolineato che le voci retributive poste a fondamento della pretesa azionata apparivano riferirsi ad elementi correlati alla prestazione lavorativa dell’ A. già venuti ad esistenza al momento della proposizione del ricorso giurisdizionale del 23.1.1998 e, quindi, già deducibili in quella sede.

10. L’insieme delle questioni, quindi, oggetto dei rilievi della Corte territoriale, andavano contestualizzati e rapportati con il testo della pronuncia oggetto di valutazione e non con la decisione di irrilevanza svolta in altri giudizi.

11. Il secondo motivo riguardante l’altra ratio decidendi, a seguito della inammissibilità del primo, diviene anche esso inammissibile per difetto di interesse in quanto, divenuta definitiva la motivazione sulla prima ratio, il suo accoglimento non potrebbe in nessun caso determinare l’annullamento della sentenza (Cass. n. 22753/2011; Cass. n. 3886/2011).

12. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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