Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22932 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 14/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22932

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3664/2016 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 78, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro,

rappresentato e difeso dagli avvocati Crasta Alessandro, Ferrara

Silvio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con “ordinanza” in data 12 ottobre 2015, il giudice di Pace di Roma ha dichiarato improcedibile l’istanza del sig. G.S., cittadino delle Mauritius, proposta per ottenere la “revoca” del decreto di convalida che, ai fini della sua espulsione dal territorio nazionale, stabilita (ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c)) con provvedimento del locale Prefetto in data 18 agosto 2015, aveva confermato il suo trattenimento presso il CIE (di Ponte Galeria), adottato dal Questore di Roma in data 20 agosto 2015, e notificatogli il 1 dicembre 2015.

2. Avverso tale pronuncia di improcedibilità della richiesta di revoca della convalida “espulsiva” (recte: del trattenimento presso il CIE), ex artt. 742 e 742-bis cod. proc. civ., ha proposto ricorso per cassazione il sig. G.S., sulla base di tre motivi.

3. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13,14 e 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008: art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato improcedibile l’istanza ritenendo inapplicabili al rito gli artt. 742 e 742-bis cod. proc. civ., dovendosi invece seguire la procedura penale.

1.1. In particolare, il giudice avrebbe comunque violato l’art. 15 della cd. “direttiva rimpatri” che, pur non integralmente recepita nel nostro ordinamento, si applicherebbe comunque al caso esaminato, trattandosi di norma self-executing, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata.

2. Con il secondo (Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 13 e art. 14, comma 5, in relazione agli artt. 13 e 15 Direttiva CE 2008/115/CE: art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace non abbia considerato la riferita assenza di utilità del trattenimento dello straniero, considerato che la limitazione personale si era già prolungata per 90 giorni e che mancherebbe in Italia persino una rappresentanza diplomatica del Paese di provenienze. Nella specie, difetterebbe l’utilità del trattenimento, anche in rapporto ai principi di proporzionalità ed efficacia della misura.

3. Infine, con il terzo (Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 14, comma 5 e art. 19, comma 2: art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace, ai fini della decisione richiesta, non abbia tenuto conto del provvedimento di sospensione in via cautelare relativo al diniego questorile del permesso di soggiorno per coesione familiare, pronunciato dal tribunale di Roma, e dell’ordinanza del Giudice di pace di Roma avverso il provvedimento di espulsione.

4. Le tre doglianze, che mirano tutte allo stesso risultato, ossia quello di ottenere l’annullamento del provvedimento reso in limine del Giudice di Pace, il quale, dichiarando l’istanza improcedibile, l’ha esclusa dallo scrutinio di merito, possono essere trattate congiuntamente ed, essendo fondate, accolte nel loro insieme.

4.1. Infatti, le censure svolte con il ricorso consistono in una richiesta di applicazione dell’art. 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008 che, pur non recepita nel nostro ordinamento interno, costituisce diritto direttamente applicabile in quanto disposizione self-executing.

4.2. Il richiamato art. 15 (trattenimento), stabilisce:

“3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria.

4. Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata”.

4.3. Orbene, in ordine a tale disposizione, la CGUE con la sentenza (Prima Sezione) del 28 aprile 2011 (caso: Hassen El Dridi, alias Soufi Karim), pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d’appello di Trento (sia pure con riferimento al regime del trattenimento anteriore), ha affermato i seguenti principi di diritto: “40. Conformemente all’art. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115, tale privazione della libertà deve avere durata quanto più breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio. Ai sensi di detto art. 15, nn. 3 e 4 tale privazione della libertà è riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. L’art. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune”.

“43. In particolare, la durata massima prevista all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza 30 novembre 2009, causa C-357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. 1-11189, punto 56). La direttiva 2008/115intende così tener conto sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D. U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrets et dècisions, p.p. 72 e 74), sia dell’ottavo dei “Venti orientamenti sul rimpatrio forzato” adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo “considerando”. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile”.

“46. Orbene, per costante giurisprudenza, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non l’abbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).”.

“47. Ciò vale anche per gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali, come si evince dal punto 40 della presente sentenza, sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perchè gli Stati membri li possano mettere in atto”.

4.4. Se ne deduce che il ricorrente, correttamente invoca – contro la decisione del Giudice di pace – la diretta applicabilità dell’art. 15, già menzionato, al caso in esame, per essere tale disposizione contenuta nella direttiva n. 2008/115 sufficientemente precisa ed incondizionata, secondo lo stesso giudizio, decisivo, della CGUE.

4.5. Sennonchè il giudice a quo, ha dichiarato improcedibile quella richiesta: sia per l’inesistenza del rimedio processuale (e, si è visto e detto, che qui si annida un errore, non avendo, il giudicante, avuto riguardo ai principi di diritto che sono stati chiariti dalla CGUE, nella sentenza El Dridi surriportata) sia per un presunto error in procedendo, avendo il ricorrente fatto ricorso secondo gli artt. 742 e 742-bis cod. proc. civ., perchè avrebbe dovuto, a suo avviso, osservare le regole della procedura penale. Ma anche tale ultima affermazione è errata, poichè il procedimento in esame è di natura civilistica, al pari di ogni altro procedimento che miri a incidere sullo status dello straniero richiedente.

4.6. In tale errato convincimento potrebbe aver rilevato (anche se non ve ne è traccia nella motivazione) il risalente precedente di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11268 del 2004) secondo cui “la convalida del trattenimento dello straniero espulso dal territorio dello Stato disposto dal questore ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 non è revocabile a norma dell’art. 742 cod. proc. civ., in quanto tale norma non è invocabile tutte le volte che il provvedimento abbia, come nel caso, carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza, non rilevando, in proposito, il richiamo al procedimento in camera di consiglio espresso nell’art. 13-bis, e la menzione, negli artt. 13 e 14 dello stesso decreto, degli artt. 737 e segg. cod. proc. civ.; nè l’esclusione espressa della reclamabilità per i giudizi di espulsione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4), e non per quelli di convalida (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6), vale a consentire, per implicito, la reclamabilità di questi ultimi (la S.C. ha così annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto, su istanza dell’espulso, la revoca del proprio precedente decreto di convalida)”.

4.6.1. Intatti, tale precedente è non solo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 15 della Direttiva europea n. 115 del 2008 (che, come si è detto, pur non essendo stata recepita (integralmente) nel nostro ordinamento interno, costituisce diritto direttamente applicabile, in quanto disposizione self-executing) ma lo è anche rispetto alla giurisprudenza della CGUE ed alla sua sentenza (El Dridi) del 28 aprile 2011, che hanno espressamente riconosciuto che il trattenimento possa (e debba, sia su richiesta e sia d’ufficio) essere riesaminato ad intervalli ragionevoli, sia dall’Autorità amministrativa e sia, in caso di contestazioni, con il controllo di un’autorità giudiziaria.

4.6.2. Ne discende, anche che se non può parlarsi tecnicamente di “revoca” giurisdizionale della convalida, è pur consentita una domanda giudiziale di riesame del trattenimento dello straniero nel centro (CIE) e che, mancando una apposita disciplina normativa al riguardo (per la non avvenuta trasposizione dell’art. 15 nell’ordinamento interno), esso possa farsi valere con lo strumento generico del procedimento camerale proponibile ai sensi dell’art. 737 e ss. codice di rito civile. Cosicchè anche quando (come è avvenuto nel caso di specie, dove – come si rileva con il terzo motivo – si sono illustrati vari profili non esaminati dal giudice di merito), impropriamente si sia chiesta la “revoca” della già avvenuta convalida del trattenimento, purchè in essa si sottolinei la richiesta di un diverso esame dei presupposti del trattenimento alla luce di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe, il giudizio è rettamente introdotto e il giudice deve pronunciarsi al riguardo, nel merito della richiesta.

4.7. In tali casi, infatti, per il principio della concentrazione delle tutele, la competenza a provvedere è dello stesso giudice della convalida e delle proroghe (ossia il Giudice di Pace) il quale deciderà di tali richieste, in via di procedimento camerale, ai sensi dell’art. 737 e ss. cod. proc. civ., in quanto compatibili con il procedimento davanti al Giudice di Pace, riesaminando l’attualità dell’interesse al trattenimento dello straniero secondo le finalità perseguite dalla legge e dalla Direttiva europea, sopra richiamate.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, il provvedimento cassato e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso giudicante, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e valuterà la domanda di riesame proposta dall’odierno ricorrente.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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