Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22931 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18720 2015 proposto da:

ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB VERDEROCCA, in persona del legale

rappresentante pro tempore e P.G. in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio

dell’avvocato PIERBIAGIO TAVANIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLA AGOSTINI;

– ricorrenti –

contro

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

83/A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2015 R.G.N. 2945/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma, pronunciando sulle opposte impugnazioni, riformando in parte la sentenza del locale Tribunale, ha condannato in solido l’Associazione Tennis Club Verderocca e il suo presidente, P.G., al pagamento in favore di A.S. della somma di Euro 103.702,37 a titolo di differenze retributive e TFR maturati nel periodo 1.6.1994/30.12.2005, oltre accessori, in luogo della minor somma di Euro 30.000,00 riconosciuta in primo grado. Ha confermato la statuizione di rigetto dell’impugnativa del licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo.

2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte di appello ha argomentato, in sintesi, come segue:

– secondo le risultanze istruttorie, la A. aveva prestato lavoro presso la convenuta sin dal giugno 1994, ossia ancor prima del contratto di co.co.co stipulato per il periodo dal 18.9.2002 al 17.9.2003, poi seguito da un contratto di lavoro subordinato per il periodo dal 3.1.2005 al 13.12.2005, assicurando la sua presenza continuativa al bar e alla segreteria del circolo sportivo in giorni e orari fissi e percependo una retribuzione periodica per importi costanti nel tempo, tutte circostanze deponenti per un inserimento stabile nell’organizzazione del circolo ricreativo;

– al riconoscimento della natura subordinata del rapporto non osta il fatto che la ricorrente fosse coniugata con il figlio del presidente P. e neppure l’esistenza di un rapporto associativo con il circolo;

– in giudizio era stata dimostrata l’osservanza di un orario di lavoro di quaranta ore settimanali per cinque giorni alla settimana, con esclusione del lavoro straordinario;

– il C.t.u. contabile nominato in appello ha elaborato il conteggio delle spettanze in base all’inquadramento nel IV livello del CCNL Impianti sportivi, il cui conteggio elaborato dopo i rilievi delle parti, non ha formato oggetto di ulteriori censure.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’Associazione Tennis Club Verderocca e P.G. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito la A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nullità del ricorso introduttivo per difetto della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda. La semplice lettura del ricorso introduttivo avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a rigettare la domanda.

2. Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 414 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il primo giudice ammesso le prove testimoniali per poi procedere ad una sorta di “libero” esame testimoniale.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2094 c.c. e art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza errato nel sussumere la fattispecie concreta in quella astratta del rapporto di lavoro di natura subordinata, in particolare omettendo di considerare che la A. era stata socia fondatrice dell’Associazione sin dal 1.6.94, data della sua costituzione, nonchè moglie del socio fondatore, Pe.Gi., e nuora degli altri soci fondatori, P.G. e G.C.. Inoltre, nel valutare gli indici presuntivi dellet, subordinazione era stato omesso l’esame delle deduzioni di parte convenuta e non erano state debitamente considerate le testimonianze nella loro integralità.

4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato ultrapetita riconoscendo un orario lavorativo di quaranta ore settimanali anche nel periodo settembre 2008-febbraio 2009 in cui la stessa ricorrente, nell’atto introduttivo, aveva dichiarato di avere svolto un orario part-time.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. Considerato che già il Tribunale ebbe ad accogliere la domanda, anche se solo in parte, deve ritenersi implicitamente superata sin dal primo grado di giudizio l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo. Nè la questione risulta essere stata riproposta in sede di appello dall’Associazione Tennis Club Verderocca, appellata ed appellante incidentale. La sentenza, nel riferire dei motivi dell’appello incidentale, rappresenta che era stata contestata nel merito la decisione del primo giudice circa il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e la dichiarata illegittimità del licenziamento.

5.2. Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161 c.p.c., comma 1, con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione (Cass. n. 12746 del 2008).

6. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

6.1. Si assume genericamente una non meglio identificata violazione del diritto di difesa. Al riguardo, oltre al rilievo di genericità della censura, è dirimente osservare che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26831 del 2014, n. 23638 del 2016).

7. Il terzo motivo è infondato. Con esso parte ricorrente sostanzialmente tende a proporre una diversa valutazione dei fatti con formulazione, in definitiva, di una richiesta di duplicazione del giudizio di merito.

7.1. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

7.2. Nella specie, la Corte di merito ha ricostruito, alla stregua delle risultanze istruttorie, gli elementi atti a configurare, nel loro concorso, il carattere subordinato della prestazione lavorativa resa dalla A. alle dipendenze dell’Associazione Tennis Club Verderocca (anche) nel periodo anteriore al contratto di lavoro subordinato stipulato per il periodo 3.1.2005/13.12.2005. La sentenza impugnata riferisce che, sin dalla costituzione dell’Associazione, la A. lavorò continuativamente come barista e segretaria del circolo, osservando un orario fisso per cinque giorni alla settimana e percependo una retribuzione periodica per importi costanti, tutti indici sintomatici dell’inserimento stabile nell’organizzazione del circolo sportivo.

7.3. Tale valutazione non incorre in alcun vizio di sussunzione nella fattispecie legale di cui all’art. 2094 c.c., atteso che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 9252 del 2010, n. 6224 del 2004 e molte altre successive; v. tra le più recenti, Cass. 5436 del 2019).

7.4. Giova aggiungere che l’attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume onerosa e la prova idonea a superare tale presunzione, che grava su colui che contesta l’onerosità, è tanto più rigorosa quante volte siano provate erogazioni periodiche di denaro o di altre utilità in favore del prestatore, per le quali quest’ultimo non è tenuto a dimostrare l’insussistenza di un titolo di altra natura, spettando all’altra parte la prova di una causa solvendi diversa da quella retributiva (ex plurimis, da ultimo Cass. n. 7703 del 2018; v. pure 7925 del 2017).

7.5. In conclusione, l’odierna ricorrente, sotto l’apparente veste dell’error in iudicando, tende a contestare la ricostruzione della vicenda accreditata dalla sentenza impugnata. In proposito, va ribadito in questa sede che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa;

8. Il quarto motivo contesta il quantum determinato a mezzo di c.t.u. contabile. Ad avviso dell’odierna ricorrente, il calcolo operato dal Consulente tecnico d’ufficio avrebbe trascurato di considerare che vi era stato periodo di part-time dal settembre 2008 al febbraio 2009.

8.1. Il motivo è inammissibile per difetto specificità (art. 366 c.p.c., n. 4) e per difetto di allegazione (art. 366 c.p.c., n. 6).

8.2. Innanzitutto, la Corte di appello ha dato atto che, a seguito dei rilievi critici delle parti, il C.t.u. elaborò un conteggio alternativo, che non fu oggetto di ulteriori censure e sulla cui base venne emessa la sentenza ora impugnata. L’odierna ricorrente non ha dedotto, in sede di legittimità, di avere svolto censure (in ipotesi) erroneamente disattese dal C.t.u. e, invero, non ha neppure prospettato di avere svolto in appello le doglianze che ora ha posto a base del quarto motivo di ricorso. La censura si presenta pertanto del tutto generica e priva di specificità al decisum (art. 366 c.p.c., n. 4).

8.3. A ciò aggiungasi che non è neppure trascritta, almeno nelle parti salienti, come sarebbe stato necessario (art. 366 c.p.c., n. 6), la relazione tecnica che si assume avere omesso di considerare il periodo di part-time. Va ribadito che la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del consulente d’ufficio.

8.4. Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (Cass. n. 13845 del 2007, v. pure Cass. n. 3224 e 16368 del 2014), dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 17369 del 2004, conf. Cass. n. 21090 del 2004, n. 79 del 2006, n. 9254 del 2007; v. Cass. n. 13845 del 2007).

9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Associazione ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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